LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32882-2019 proposto da:
T.H.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE EUGENIO, 15, presso lo studio dell’avvocato VITO TROIANO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE BOLOGNA;
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro prò tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 4246/2019 depositato il 23/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. T.H., proveniente dal Bangladesh, ricorre affidandosi ad un unico motivo, suddiviso in plurime censure, per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese “in quanto non aveva come mantenere se stesso e la sua famiglia e dovendo inoltre restituire i soldi presi in prestito per affrontare il viaggio migratorio” (cfr. seconda pagina del ricorso).
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU.26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.
1.1. In relazione a tale principio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.2. Si osserva, infatti, che il motivo proposto, rubricato attraverso plurime censure (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 17; del D.Lgs. n. 351 del 2007, art. 3; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti) è totalmente privo della necessaria specificità che è imposta sia dalla critica vincolata predicata dall’art. 360 c.p.c., sia da quanto sancito dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4 secondo il quale il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa, idonea a consentire alla Corte di apprezzare i vizi denunciati – esposizione che nel caso di specie risulta del tutto carente – nonché la correlazione fra le argomentazioni spese e le norme di diritto su cui si fondano, del tutto assente nel caso in esame.
1.3. Il ricorrente, infatti, ha conformato l’atto introduttivo di questo giudizio attraverso allegazioni confuse e non ricondotte specificamente alle disposizioni che assume siano state violate, non attenendosi al principio, ormai consolidato, affermato da questa Corte secondo il quale “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassativìtà e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito. (cfr. al riguardo Cass. 19959/2014; Cass. 11603/2018; Cass. 17224/2020).
2. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021