LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32890-2019 proposto da:
F.B., rappresentato e difeso dall’avv.to ANDREA MAESTRI, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n 9729/2019, depositata il 26/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. F.B., proveniente dal Senegal, ricorre affidandosi ad un unico motivo per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era stato inserito nella scuola coranica dove aveva subito torture e maltrattamenti: aveva deciso di fuggire in quanto era stato minacciato dal padre che conosceva i metodi violenti della scuola ma voleva che lui continuasse negli studi.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, 3 CEDU, art. 13 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 19, comma 1, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2. Deve premettersi che la controversia in esame ha per oggetto esclusivamente la domanda di protezione umanitaria.
2.1 Per tale ragione non soggiace alle modifiche processuali introdotte dalla L. n. 46 del 2007 che ha introdotto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, con esclusivo riferimento ai procedimenti di cui all’art. 35 stesso testo: è stato, al riguardo, affermato che “nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. n. 46 del 2017, successivamente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), conv., con modif., nella L. n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex art. 281-bis ss. c.p.c. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis ss. c.p.c. e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino. (cfr. al riguardo Cass. 16458/2019 ed in termini Cass. 3668/2020; Cass. 20888/2020).
1.2. A ciò consegue, in via preliminare, che l’assenza di certificazione da parte del difensore della data di rilascio della procura speciale è irrilevante, in quanto la norma che la contempla (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13) è circoscritta ai “provvedimenti previsti dall’art. 35 stesso testo anche per il mancato riconoscimento dei presupposti della protezione speciale”, fattispecie estranea al caso di specie nel quale, in ragione della irretroattività della norma che la disciplina (cfr. Cass. SU 29459/2019), l’oggetto della domanda riguarda la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (cfr., al riguardo, la recentissima Cass. 17970/2021 con la quale è stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nell’interpretazione formulata dalle sezioni unite di questa Corte).
2. Ma, tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
2.1. Il Collegio osserva, infatti, che a mente della giurisprudenza sopra richiamata, l’ordinanza impugnata – pronunciata ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., dal Tribunale in composizione monocratica – doveva essere oggetto di ricorso in appello ex art. 702 quater c.p.c., non essendo esperibile il giudizio di cassazione, senza il preventivo secondo grado di merito: infatti, il controllo di legittimità, eccettuata l’ipotesi della cosiddetta revisio per saltum, può avere ad oggetto soltanto la sentenza di appello e, pertanto, è inammissibile la censura, proposta dal ricorrente per Cassazione, che investa direttamente la sentenza di primo grado.
3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 se dovuto.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021