LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34028-2019 proposto da:
S.M., rappresentato e difeso dall’avv.to DAVIDE ASCARI, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro prò tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 5209/2019, depositata il 31/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. DI FLORIO ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. S.M., proveniente dal Togo, ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. Deve premettersi che la decisione viene assunta sulla base del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. SU 9936/2014; Cass. SU 26242/2014; Cass. 26243/2014; Cass. 12002/2014; Cass. 11458/2018; Cass. 363/2019), prescindendo cioè dalle conseguenze derivanti dai controlli preliminari relativi alla procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente, in relazione alla quale, assente la certificazione della data in cui essa è stata conferita al difensore, sarebbe stato necessario un rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale, conseguente alla recente ordinanza di rimessione Cass. 17970/2021.
2. Il ricorso, infatti, deve essere dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, mancando del tutto la sommaria esposizione del fatto.
2.1. Infatti nei tre motivi proposti – e cioè la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10, 13 e 27 nonché al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per inosservanza del paradigma interpretativo predicato dalla norma richiamata in relazione alla credibilità dei fatti narrati (primo motivo), la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) (secondo motivo), la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, (terzo motivo) – il ricorrente ha del tutto omesso di riportare la vicenda sostanziale e processuale alla quale l’impugnazione è riferita.
2. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.(cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).
2.1. Nel caso in esame, le generiche censure contenute nei motivi proposti, sono riferite ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione del Tribunale sia in relazione alle censure prospettate: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.
3. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002m, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021