LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8126-2021 proposto da:
B.T.E., rappresentata e difesa dall’avv. MARCO GALLUCCIO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente-
avverso il decreto del TRIBUNALE di PESARO, depositata il 09/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
B.T.E. ha proposto ricorso per cassazione contro decreto di revoca di ammissione al gratuito patrocinio.
L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è inammissibile, in primo luogo, perché non è compiutamente indicato il provvedimento impugnato, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 2.
E’ stato chiarito che l’indicazione della sentenza impugnata, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 2, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, trova la sua giustificazione nella necessita che la parte, nei cui confronti sia stato proposto il gravame, possa stabilire, senza possibilità di errore, a quale provvedimento giurisdizionale si riferisca l’impugnazione: pertanto non può essere comminata la sanzione dell’improcedibilità nel caso in cui, pur mancando totalmente od essendo insufficiente l’indicazione, sia egualmente possibile identificare la sentenza impugnata in base al contenuto del ricorso (Cass. n. 22034/2006).
Il presente ricorso, tuttavia, non consente una tale identificazione. In esso, infatti, sono indicate la data di emissione e di notifica del provvedimento, ma tali dati non sono congiunti ad alcuna indicazione ulteriore, contenuta nel ricorso, tale da consentire l’identificazione del provvedimento e dell’autorità da cui promana.
Manca inoltre l’indicazione dei motivi di ricorso.
In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Cass. n. 17224/2020).
La ricorrente, con il fine di sottrarre il ricorso alla sanzione della inammissibilità, secondo la proposta del relatore, richiama la regola di giurisprudenza secondo cui l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non ne determina ex se l’inammissibilità;
richiama inoltre il principio in base al quale il ricorso è ammissibile, purché dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato.
Le regole sono certamente da condividere, ma resta pur sempre fermo il fatto che la loro applicazione suppone che i motivi, seppure con rubrica non coerente con il reale contenuto della censura e con indicazione di norme non pertinenti, siano stati articolati. Nel presente ricorso, invece, la parte in diritto non è neanche riferita al provvedimento impugnato, ma riguarda l’operato dell’Agenzia delle entrate, che non avrebbe esattamente considerato l’effettiva composizione del nucleo familiare della ricorrente e il numero delle famiglie che abitavano l’immobile in *****. A questa considerazione segue un altro capoverso, nel quale si assume che il giudice di merito sarebbe incorso in analogo errore, senza ulteriori precisazioni. E’ chiaro che il generico riferimento una “motivazione carente e puramente formale”, in assenza di rubrica e di considerazioni giuridiche ulteriori, non basta a identificare una valida ragione di censura proponibile in cassazione. Non bisogna, infatti, dimenticare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c. (Cass. n. 11603/2018). Non sono perciò idonee affermazioni apodittiche non seguite da alcuna dimostrazione (Cass. n. 4905/2020).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00,00 oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021