LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32521/2018 RG e proposto da:
A.U. e N.U., rappresentati e difesi, procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. Francesco Nucara (p.e.c.
avv.francesconucara.pec.it, fax n. *****) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, corso Garibaldi, 468/A;
– ricorrente –
avverso il decreto depositato dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 21 novembre 2018 RG n. 89/2018;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore Giacinto Bisogni.
RILEVATO
che:
Ricorrono per cassazione i coniugi A.U. e N.U. contro il decreto menzionato in epigrafe della Corte di appello di Reggio Calabria che ha respinto il reclamo degli odierni ricorrenti avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria di rigetto della loro istanza diretta a ottenere l’autorizzazione a permanere nel territorio italiano ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31.
Con il ricorso i sigg.ri U. deducono la violazione e mancata applicazione dell’art. 31 T.U. in materia di immigrazione.
RITENUTO
che:
Il ricorso è inammissibile non essendo stato proposto nei confronti del Pubblico Ministero in persona del Procuratore generale presso la Corte di Appello. E’ stato infatti in varie occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “parte necessaria del procedimento instaurato ai sensi dell’art. 31 T.U. sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998), e legittimata a parteciparvi anche in sede di impugnazione, è esclusivamente il P.M. giacché la invocata tutela giurisdizionale è diretta alla composizione di un conflitto la cui soluzione non comporta la prevalenza di una fra due contrapposte posizioni giuridiche, una delle quali appartenente alla P.A., ma è funzionale alla salvaguardia dell’unico interesse coinvolto (quello del minore); inoltre, in detto procedimento, il P.M. è pur sempre portatore dell’interesse pubblico alla corretta applicazione delle norme sull’immigrazione e, quindi, titolare del potere-dovere di contrastare eventuali tentativi di aggirarne la disciplina mediante la strumentalizzazione del minore (Cass. civ. sez. I n. 280 del 9 gennaio 2020, Cass. civ. sez. Vi-1 n. 28778 del 23 dicembre 2011; Cass. civ. sez. I nn. 14063 del 28 maggio 2008, 10136 del 2 maggio 2007, 396 dell’11 gennaio 2006, 17194 del 14 novembre 2003).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021