LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5241-2021 proposto da:
B.A., B.F., rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO FIORILLO;
– ricorrenti –
contro
S.L., S.G., S.A., D.L., D.M.G., rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI SENATORE;
D.L., D.M.G., rappresentati e difesi dall’avvocato Antonello Portanova, con domicilio eletto in Roma, via Tommaso Inghirani 76, presso lo studio dell’avvocato Gina Carugno;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 929/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 24/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, la quale, nella causa di divisione ereditaria fra gli eredi di S.V., ha rigettato la domanda, riscontrando la carenza di una idonea prova documentale della proprietà dei beni in capo al de cuius, la Corte di merito, nel confermare la decisione, ha riconosciuto che, nel giudizio di divisione immobiliare, la prova della comproprietà non potesse darsi sulla base di indizi e che non fosse inoltre applicabile il principio di non contestazione; la Corte di merito ha ancora aggiunto che la carenza non poteva essere supplita tramite le indagini del consulente tecnico, il quale non avrebbe potuto acquisire d’ufficio la prova dei fatti costitutivi della domanda; la stessa carenza non poteva essere superata nemmeno dalla produzione della documentazione ipotecaria e catastale operata in appello, in assenza delle condizioni richieste dall’art. 345 c.p.c..
Per la cassazione della sentenza B.F. e B.A., eredi di S.A., hanno proposto ricorso affidato a tre motivi: il primo motivo censura la sentenza nella parte in cui la Corte d’appello ha negato, in via di principio, l’operatività del principio di non contestazione ai fini della prova della comproprietà nel giudizio di divisione; il secondo motivo, volto a censurare la sentenza laddove la Corte d’appello ha ritenuto che, nella divisione, la prova della comproprietà dovesse inderogabilmente darsi nel limite delle preclusioni previste per le attività istruttorie: i ricorrenti sostengono che tale prova ben potrebbe essere data anche successivamente, tramite le indagini del consulente tecnico; il terzo motivo, inerente i requisiti che legittimano la produzione di nuovi documenti in appello.
S.A., S.L. e S.G. hanno resistito con controricorso.
D.L. e D.M.G., quali eredi di S.L., hanno depositato controricorso meramente adesivo al ricorso principale (Cass. n. 10329/2016).
La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta Sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.
I ricorrenti e i controricorrenti S. hanno depositato memorie.
2. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente fondati.
E’ indubbio che, nel giudizio di divisione ereditaria, occorre offrire la dimostrazione dell’appartenenza dei beni al de cuius (cfr. Cass. n. 10067/2020); tuttavia, di fronte alle contestazioni dei coeredi, non grava a carico dell’attore l’onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, “poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa, quali coeredi” (Cass. n. 1309/1966). La domanda di divisione, infatti, anche quando sia proposta da uno solo, è sempre comune a tutti i condividenti (Cass. n. 6105/1987; n. 15504/2018), i quali sono tutti sul medesimo piano ed hanno tutti eguale diritto alla divisione (Cass. n. 4353/1980).
Nella sentenza impugnata è evidenziato che la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione dei beni divisi, presuppone l’appartenenza dei beni alla comunione (Cass. n. 4828/1994). Il rilievo è esatto; nello stesso tempo, però, non si può non ricordare che tale accertamento non ha per sé solo, nei confronti dei terzi, forza probante del diritto di proprietà attribuito al condividente. Quando l’atto è fatto valere fuori dalla cerchia dei condividenti o loro aventi causa, occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto della comunione, in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione (Cass. n. 1282/1972; n. 3724/1987; n. 1295/1977; n. 1511/1979; n. 3669/1987; n. 4828/1994; 9041/2006; n. 27034/2006; n. 4730/2015; n. 1392/2012).
E’ arbitrario, pertanto, negare a priori, come invece ha fatto la Corte d’appello, la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell’esplicito o implicito riconoscimento dell’appartenenza dei beni ai coeredi; né si può disconoscere in materia la possibilità della prova indiziaria (Cass. n. 21716/2020). Un maggior rigore si giustifica solo nel momento in cui si prospetti la necessità di operare la divisione mediante vendita a terzi (Cass. n. 10067/2020). E’ chiaro, d’altra parte, che la contestazione, per essere tale ai fini sopra indicati, deve investire, in modo specifico, l’appartenenza dei beni al de cuius. A questi effetti, non potrebbe valere la deduzione con cui il convenuto neghi il diritto dei compartecipi per altra ragione. L’eccepita prescrizione del diritto di accettare l’eredità da parte di S.A., diversamente da quanto sostengono i ricorrenti nella memoria, non importava alcun onere aggiuntivo in ordine alla prova della proprietà in capo al de cuius. Il rilievo vale a maggior ragione per la dedotta usucapione di uno dei beni comuni, che, nella divisione ereditaria, nei limiti in cui non sia posta in discussione l’originaria appartenenza del bene al de cuius, importa persino il riconoscimento della formale comproprietà in capo agli eredi.
E’ vero invece che simili contestazioni si atteggiano quali contestazioni del diritto alla divisione ai sensi dell’art. 785 c.p.c., tali da richiedere, in principio, per potersi dare corso alle operazioni divisionali, la pronuncia di una sentenza. Infatti, la speciale struttura del procedimento divisorio comporta che si proceda alle operazioni divisionali in virtù di semplici ordinanze solo se non ci sono contestazioni sul diritto alla divisione. In caso contrario, in qualsiasi stadio della procedura, le contestazioni vanno risolte nelle forme del procedimento ordinario e definite con sentenza (Cass. n. 11293/1998). Agli effetti previsti dall’art. 785 c.p.c., cit. deve intendersi quale contestazione del diritto alla divisione ogni questione pregiudiziale rispetto alla stessa divisione: la qualità di compartecipe, la misura delle quote, la circostanza che sia intervenuta una divisione amichevole, l’usucapione di uno dei beni comuni da parte del singolo compartecipe, ecc. Ma, appunto, la problematica riguarda l’ordine da seguire nel giudizio divisorio (questione estranea al presente giudizio), non la prova della comproprietà nella susseguente divisione alla quale si dia corso in ipotesi le contestazioni siano risultate infondate.
3. In contrasto con i principi di cui sopra, la Corte d’appello ha affermato che, nella divisione ereditaria i coeredi sono invariabilmente gravati dall’onere di dare la prova rigorosa dell’appartenenza dei beni al de cuius. A sostegno di tale erronea conclusione, essa ha richiamato il principio, sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in merito all’applicabilità, agli atti di scioglimento della comunione, della sanzione della nullità prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, comma 1, e dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, (Cass., S.U., n. 25021/2019). In verità non si riesce a cogliere il significato di tale richiamo nell’economia della decisione assunta. Forse la corte di merito voleva dire che il rigore probatorio si dovrebbe a maggior ragione giustificare oggi, stante il riconoscimento dell’efficacia costitutiva dell’atto divisionale operato dalle Sezioni Unite, volendosi in un certo senso alludere a un diverso modo di concepire l’efficacia della divisione rispetto al passato, quando prevaleva in giurisprudenza la tesi della natura dichiarativa della stessa divisione. In questo senso, però, la Corte salernitana incorre in un palese equivoco. Come risulta con estrema chiarezza dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, il riconoscimento dell’efficacia costitutiva della divisione, condiviso da larga parte della dottrina, deve svolgersi pur sempre nel quadro della retroattività reale che la legge attribuisce eccezionalmente all’atto divisionale, per cui l’acquisto dei singoli condividenti si considera avvenuto al momento iniziale della comunione (art. 757 c.c.). La divisione, quindi, continua a non potersi annoverare fra i titoli idonei a fornire, nel giudizio di rivendicazione proposto nei confronti dei terzi, la prova della proprietà dei beni compresi nei lotti rispettivamente assegnati, occorrendo necessariamente dimostrare il titolo di acquisto della comunione, in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione (sopra giurisprudenza citata); si deve escludere inoltre che la divisione sia da sola sufficiente a formare il titolo per l’usucapione abbreviata (Cass. n. 1976/1983; 1532/1967).
Tali conclusioni, da sempre chiare alla giurisprudenza, si confermano ancora esatte, depurate naturalmente dall’improprio riferimento alla natura dichiarativa della divisione, operato, in verità, in modo del tutto tralatizio nelle massime.
E’ stato recentemente chiarito cha la pubblicità della divisione (o della domanda di divisione giudiziale), sempre in considerazione della retroattività reale riconosciuta dalla legge all’atto, non è sottoposta al regime predisposto per gli atti traslativi, ma è imposta ai fini del principio di continuità e per gli effetti previsti dall’art. 1113 c.c. (Cass. n. 26692/2020).
4. Consegue da quanto sopra che, in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi, nel significato sopra chiarito, sia incontroversa, una produzione documentale, operata in corso di causa, o acquisita d’ufficio dal consulente tecnico, non incorre in alcuna preclusione, tenuto conto, appunto, che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro. La produzione, infatti, ridonda a vantaggio della collettività dei condividenti, così come andrebbe a svantaggio di tutti una acquisizione postuma, anche se operata d’ufficio dal consulente, dal quale emergesse che la proprietà comune, non contestata o desunta a livello indiziario, non trova conferma sul piano documentale.
4. La sentenza, pertanto, deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, la quale deciderà sulla proposta impugnazione e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021