LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26372-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente-
contro
S.C.;
e EQUITALIA NORD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati-
avverso la sentenza n. 2409/7/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/4/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle entrate propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva parzialmente accolto l’appello proposto da S.C. avverso la sentenza n. 7247/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva respinto il ricorso proposto avverso cartella di pagamento per omesso versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva dovuta per rivalutazione (ex L. n. 244 del 2007), di partecipazioni qualificate, detenute dal contribuente nel 2008, nella società Rapallo S.r.L.;
il contribuente ed il Concessionario sono rimasti intimati.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17,L. n. 212 del 2000, art. 7,D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25) e si lamenta l’errata affermazione della Commissione Tributaria Regionale circa l’illegittimità delle applicate sanzioni per difetto di motivazione, sul punto specifico, della sentenza impugnata, non essendo stata preceduta da alcun avviso o ulteriore provvedimento ed essendo priva di riferimenti ai presupposti di fatto ed alle norme applicate;
1.2 con il secondo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo per il giudizio in relazione al contenuto della cartella (trascritto in parte qua nel ricorso) circa l’applicazione di imposta sostitutiva di cui al quadro RT del modello Unico 2009, con “somme dovute a seguito di versamenti omessi, carenti o tardivi delle rate successive alla prima… Ruolo n. 203/901877”;
1.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, sono fondate;
1.4. l’Erario deduce che la cartella sarebbe stata redatta in senso conforme al modello ministeriale e che, essendo stata emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis per il recupero di una rata, non versata, relativa ad una concordata rateazione per il pagamento di un tributo, era applicabile, alla fattispecie, l’art. 17 cit. che prevede l’irrogazione delle sanzioni senza previa contestazione e senza necessità di una specifica motivazione nella relativa cartella esattoriale;
1.5. va premesso che l’amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell’imposta dovuta e non versata del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge (cfr. Cass. nn. 17972 /2019, 173/2015);
1.6. questa Corte ha altresì affermato che nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, effettuata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione dal contribuente, la cartella di pagamento è congruamente motivata, con riguardo alle sanzioni, mediante il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri di calcolo o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere gli stessi (cfr. Cass. n. 6812/2019);
1.7. con riguardo al profilo motivazionale concernente il calcolo delle sanzioni, è dunque adeguato il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri (ad es., D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13) o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo;
1.8. in tale prospettiva, risulta evidente l’errore in cui è incorsa la Commissione regionale laddove ha ritenuto inconferente il riferimento normativo operato nella cartella, nonostante avesse dato atto che “la pur errata indicazione della norma di riferimento (accompagnata peraltro da una “descrizione” del tributo che sia pure con abbreviazioni poco intellegibili, indicava trattarsi, quanto e solo al genus, di imposta relativa a “acquisto di partecipazioni”), non…(aveva)… impedito al contribuente di difendersi in maniera adeguata nel merito della pretesa”, e nonostante fosse documentalmente provato che il caso in esame riguarda cartella emessa per omesso versamento di imposte dichiarate, rilevato a seguito di controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis sulla dichiarazione dei redditi;
1.9. ribadito dunque che la cartella emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis non ha natura impositiva poichè deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell’omissione, risulta evidente che la sentenza impugnata non si sia conformata a detti principi di diritto, dovendo ritenersi che l’onere di motivazione fosse stato assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima;
2. il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va respinto il ricorso del contribuente;
3. stante il recente consolidarsi degli orientamenti giurisprudenziali citati, le relative spese processuali dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa integralmente tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna Claudio S. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 19 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021