LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 174-2017 proposto da:
C.S., C.W., quali eredi di C.A., rappresentati e difesi dall’avv. FRANCESCO COLI;
– ricorrenti –
contro
D.A., C.E., C.R., C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentati e difesi dall’avvocato ALBERTO VALENTINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1075/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 26/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.
CONSIDERATO IN FATTO
che:
– con, con atto depositato il 17 settembre 2021, C.S. e C.W., quali eredi dell’originario ricorrente C.A., costituitisi a mezzo dell’avv. Francesco Coli, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese;
– D.A., C.E., C.R. e C.A., quali eredi del controricorrente C.F., costituitisi, a mezzo dell’avv. Alberto Valentini, hanno dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese;
– le dichiarazioni di rinuncia di accettazione sono regolari;
– ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese;
– che non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
P.Q.M.
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021