Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40074 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19153-2017 proposto da:

C.P., rappresentato e difeso da sé stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 24;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, IN PERSONA DL SUO LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 338/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. GRASSO GIUSEPPE.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che il Tribunale respinse l’opposizione avverso l’ingiunzione, emessa R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3, con la quale il Ministero della Giustizia aveva richiesto all’avv. C.P. la restituzione delle spese di lite dal medesimo riscosse, nella qualità di difensore antistatario, in un giudizio svoltosi innanzi al Pretore di Roma, definito in appello con sentenza di riforma della sentenza di primo grado e integrale compensazione delle spese legali del doppio grado (trattavasi, da quel che è dato comprendere di una causa intentata da un detenuto in relazione a rapporto di lavoro intramurario);

che la Corte d’appello disattese l’impugnazione del C.;

ritenuto che l’insoddisfatto appellante ricorre averso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria, e che l’intimato Ministero resiste con controricorso;

osserva:

1. Il ricorrente, con il primo motivo, denunzia violazione degli artt. 124 e 118 disp. att. c.p.c., art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, e L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo che l’ingiunzione era illegittima per una pluralità di ragioni (non erano stati indicati l’organo e il soggetto emittente; né il responsabile del procedimento ed anzi l’organo era “probabilmente” l’Ufficio del contenzioso del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, altro e diverso rispetto a quello che sarebbe stato legittimato; non era identificabile la firma apposta sul provvedimento), che la sentenza d’appello aveva superato con motivazione non ragionevole ed esplicitando “pensieri abnormi”.

1.1. Il motivo non supera il vaglio d’ammissibilità.

Questa Corte ha già avuto modo di condivisamente chiarire che nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, il giudice, nel difetto delle condizioni di legittimità od ammissibilità del ricorso alla procedura, è comunque tenuto a pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, sicché, attesa l’inesistenza di statuizioni sulle spese processuali da caducare nel caso di ingiunzione emessa fuori dai casi previsti dalla legge, è carente d’interesse l’impugnazione per soli motivi riguardanti il difetto delle condizioni di legittimità o ammissibilità di cui al R.D. n. 639 del 1910 o per vizi di regolarità formale dell’atto (Sez. L, n. 12674, 20/06/2016, Rv. 640423). Da ciò deriva l’assenza di rilievo, senza necessità di scrutinarne il merito, della doglianza.

2. Con il secondo motivo il C. denuncia violazione dell’art. 1173 c.c., D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 21, artt. 124 e 118 disp. att. c.p.c..

Sostiene il ricorrente che la Corte di merito era incorsa in errore per non avere accolto la censura mossa dall’appellante, il quale aveva evidenziato che l’ingiunzione non avrebbe potuto essere emessa mancando un titolo esecutivo esigibile, non avendo il Ministero allegato il passaggio in giudicato della sentenza posta a base della pretesa; a riprova della fondatezza della prospettazione il ricorrente richiama l’art. 389 c.p.c..

2.1. La doglianza è priva di giuridico fondamento.

La sentenza impugnata osserva correttamente che con la riforma integrale della sentenza di primo grado, sulla base della quale l’avvocato, che si era dichiarato anticipatario, aveva riscosso le spese di causa liquidate, era stata integralmente riformata in appello. L’esposto ragionamento è ineccepibile: dalla regola dell’immediata esecutività della sentenza deriva che, siccome quella di primo grado aveva consentito l’incameramento delle spese liquidate dal giudice e poste a carico della controparte (nella specie il Ministero della Giustizia), così, sulla base di quella d’appello, parimenti immediatamente esecutiva, che aveva travolto quella di primo grado, la controparte aveva il diritto di pretendere la restituzione dell’importo versato; restituzione richiesta, nel caso che ci occupa con l’ingiunzione fiscale. L’evocazione, infine, dell’art. 389 c.p.c., il quale disciplina le domande conseguenti alla cassazione, e’, all’evidenza fuori luogo.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1173 c.c., art. 93 c.p.c., art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 24,111,3 e 136 Cost., artt. 6 e 13 e 1 prot. n. 1, ratificato con la L. n. 296 del 1997, 6 (ex art. 6 TUE), 19, comma 3, lett. b) del Trattato dell’Unione, 267 del TFUE.

Asserisce il ricorrente che in mancanza di un “dictum restitutorio” il Ministero era privo di legittimazione attiva. Inoltre si era illegittimamente estesa l’efficacia della sentenza al professionista anticipatario, che non era parte in causa. La condanna alle spese non era stata disposta a vantaggio del difensore, ma pur sempre in favore della parte, anche se da distrarsi in favore del primo. Dall’art. 93 c.p.c., non poteva derivare “un onere addirittura pure così penalizzante, in caso di riforma della sentenza di primo grado, tanto da poter determinare, come avvenuto nella fattispecie, la perdita del diritto al pagamento legittimo di un lavoro effettivamente prestato, senza alcun compenso, per effetto del diverso regime della prescrizione. Quella in favore del Ministero, decennale, ove fosse condivisibile come ritenuto dai due giudici di merito che ravvisano nella sentenza il titolo legittimante la pretesa de qua, ex art. 2946 c.c., mentre quella del lavoratore libero professionista triennale, a mente dell’art. 2956 c.c., n. 2”, tutto ciò con irragionevole pregiudizio del diritto alla retribuzione per il lavoro svolto, in contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.. Solo la parte soccombente, prosegue il ricorrente, dovrebbe essere tenuta al rimborso; parte che non era stata ritenuta neppure litisconsorte.

3.1. Il motivo non ha pregio.

Come si è già spiegato il titolo della pretesa di restituzione risiede nella riforma della sentenza di primo grado, che trasforma in indebito l’incameramento delle spese liquidate dal giudice di primo grado e poiché la liquidazione viene effettuata in favore del difensore dichiaratosi anticipatario non è dato cogliere perché mai costui si debba sottrarre alla biunivocità del rapporto giuridico, con la pretesa di godere solo del profilo di vantaggio.

La denunzia di violazione di norme costituzionali, prima che manifestamente infondata, per quel che si è detto, è inammissibile, stante che la violazione di tali norme non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (di recente, Sez. 5, n. 15879, 15/6/2018, Rv. 649017; conf. n. 3709/2014). Peraltro, per completezza argomentativa va chiarito che il prospettato pregiudizio per la diversa durata della prescrizione non sussiste affatto: invero, il professionista non deve attendere che la parte, costretta dalla soccombenza a pagare le spese, una volta riformato il titolo che giustificava l’esborso, si decida a richiedere la restituzione all’avvocato; costui, infatti, avuta conoscenza della sentenza, che obliterando il titolo, lo espone alla restituzione, dovrà tempestivamente, nel rispetto del termine prescrizionale, far valere il proprio diritto nei confronti dell’assistito, mettendolo in mora.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2126 c.c., comma 2, artt. 112 e 115 c.p.c., art. 132 c.p.c. n. 4, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Sostiene il ricorrente che la sentenza male aveva fatto a non disporre compensazione con un credito di Euro 585.000 vantato dal ricorrente per avere costui svolto per molti anni funzioni di vice pretore e GOT, senza aver percepito compenso.

4.1. La doglianza è inammissibile.

Costituisce principio fermo che la compensazione giudiziale può essere disposta dal giudice solo se il credito illiquido opposto in compensazione sia di pronta e facile liquidazione. L’accertamento di tale estremo, risolvendosi in una valutazione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Sez. 2, n. 10065, 16/11/1996, Rv. 500600). La Corte locale, oltre ad avere negato che l’incarico onorario potesse equipararsi a prestazione lavorativa, per quel che qui rileva, ha escluso versarsi in ipotesi di pronta e facile liquidazione; situazione, quest’ultima, di palmare rilevabilità, stante che l’appellante invocava un preteso credito nascente da una collaborazione onoraria protrattasi per svariati anni, della quale restava da accertare la sussistenza, l’entità e la tipologia.

Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese anticipate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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