Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40077 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32690/19 proposto da:

-) E.M., elettivamente domiciliato a Modena, v. Nonantolana n. 192, presso l’avvocato Chiara Busani che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Genova 24.9.2019 n. 3195;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

FATTI DI CAUSA

1. E.M., cittadino turco, ha impugnato per cassazione il decreto 24 settembre 2019 n. 3195 con cui il tribunale di Genova ha rigettato tutte le sue domande intese ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale nelle sue varie forme.

2. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva, ma si è limitato a depositare un “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale.

2. La procura conferita dal ricorrente all’avvocato Chiara Busani è infatti redatta su un foglio separato dal ricorso e ad esso congiunto, ma privo di qualsiasi riferimento a quest’ultimo.

Nella suddetta procura si legge: “io sottoscritto E.M. nato a ***** ecc., delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso per cassazione, con ogni più ampia facoltà, l’avvocato Chiara Busani del foro di Modena, eleggendo domicilio presso il suo studio in Modena, ecc.”.

3. Procure siffatte sono state già, e ripetutamente, ritenute da questa Corte prive del requisito della specialità e quindi nulle.

Da un lato, infatti, esse non consentono di individuare con certezza il provvedimento impugnato (cui nel caso di specie non si fa alcun cenno); dall’altro la procura, essendo redatta su un foglio separato ed avendo un oggetto non individuato con riferimenti certi (“il presente ricorso per cassazione”), costituisce un atto bonne à tout faire, teoricamente utilizzabile per qualsiasi tipo di giudizio e per qualunque controversia dinanzi a questa Corte (ex multis, in tal senso, Sez. 1 -, Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020, Rv. 658251 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2342 del 03/02/2020, Rv. 656643 – 01).

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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