LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 33238/19 proposto da:
-) I.A., elettivamente domiciliato a Milano, v. Raffaello Bertieri n. 1, presso l’avvocato Leonardo Bardi che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Milano 15.10.2019, n. 8110;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.
FATTI DI CAUSA
1. I.A. ha impugnato per cassazione il decreto del tribunale di Milano 15 ottobre 2019 n. 8110, col quale sono state rigettate le sue domande di concessione della protezione internazionale, nelle sue varie forme.
2. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva, ma ha soltanto depositato un “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. E’ superfluo dare conto della illustrazione dei motivi, in quanto il ricorso è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.
Il ricorso infatti, in merito allo svolgimento del processo si limita a riferire che l’odierno ricorrente propose una domanda e che questa venne rigettata (p. 1-2); segue un fugacissimo cenno alle dichiarazioni fatte (non nel ricorso introduttivo, ma) nell’interrogatorio dinanzi al Tribunale, per poi passare all’illustrazione dei motivi.
In nessun punto, tuttavia, il ricorso espone in modo chiaro ed esaustivo quali fatti vennero dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado a fondamento della domanda di protezione internazionale, né le ragioni giuridiche da cui quelle domande erano sorrette.
Tanto meno le suddette indicazioni possono essere desunte con certezza dalla illustrazione dei motivi.
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021