LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 33764/19 proposto da:
-) N.P., elettivamente domiciliato a Milano, v. Alfonso Lamarmora n. 42, presso l’avvocato Stefania Santilli che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 4.4.2019 n. 1533;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.
FATTI DI CAUSA
1. N.P., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per più ragioni: sia perché omosessuale, sia per timore di essere rapito dallo zio, in quale già aveva rapito le sue due sorelle ed ucciso il padre.
3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento N.P. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Milano, che la rigettò con ordinanza 9.6.2017.
Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza 4.4.2020 n. 1533.
Quest’ultima ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.
4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da N.P. con ricorso fondato su cinque motivi.
Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente prospetta la nullità della sentenza per vizio di motivazione, nonché il vizio di omesso esame di fatti decisivi.
Nella illustrazione del motivo sostiene che la Corte d’appello ha rigettato la domanda di asilo e quella di protezione sussidiaria con una motivazione solo apparente, e senza alcun accertamento officioso sulle condizioni del Paese di provenienza del richiedente.
1.1. Il motivo è fondato.
Giova premettere che una sentenza è un atto giuridico il quale non può limitarsi ad affermare cosa ha deciso, ma deve spiegare perché sia stata adottata quella decisione.
Che tale spiegazione debba essere per legge “concisa” (art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e “succinta” (art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1) ovviamente è circostanza che non autorizza affatto tecniche scrittorie con sottintesi, subordinate implicite od anacoluti.
Concisione e brevità sono infatti volute dal legislatore per aumentare la chiarezza (la quale sarebbe offuscata dalla prolissità e dalla ridondanza: nimium altercando, veritas amittitur), e non per ridurla.
Concisione e brevità della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non possono quindi mai scendere al di sotto di una soglia minima (definita dalle Sezioni Unite di questa Corte “minimo costituzionale”: cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), oltre il quale esse trasmoderebbero nell’ermetismo.
Tale soglia minima è la seguente:
a) nell’accertamento dei fatti, il giudice ha l’onere di indicare le prove sulle quali ha fondato il proprio convincimento:
b) nell’affermazione del diritto, il giudice ha l’onere di esporre quali fatti ha accertato e da quali norme siano disciplinati.
1.2. Nel caso di specie il provvedimento impugnato ha la seguente struttura: a) alle pp. 4-5 trascrive lungamente i principi generali in tema di protezione internazionale;
b) poi riassume i fatti dedotti dall’appellante a fondamento della domanda (p. 5, ultimo capoverso);
c) quindi conclude affermando che “il racconto è generico, confuso, privo di qualsivoglia riscontro probatorio; in realtà il vero motivo del suo sbarco in Italia è quello economico di cercare un lavoro”;
d) ciò posto, la Corte rigetta il gravame affermando che “non risulta provata, alla luce di quanto sopra indicato, nessuna persecuzione personale nei confronti del ricorrente”.
1.3. La Corte d’appello, dunque, ha formulato due giudizi:
a) il racconto dell’appellante era confuso;
b) il motivo dell’espatrio era la ricerca di un lavoro;
c) non è provata la persecuzione “alla luce di quanto sopra indicato” (così la sentenza, p. 6).
Non è questa la sede, ovviamente, per vagliare se quei giudizi furono corretti o meno.
Anche ad ammettere che lo fossero, infatti, essi sono stati formulati in modo apodittico ed immotivato.
In particolare:
a) la sentenza qualifica “generico e confuso” il racconto del richiedente asilo ma non lo trascrive, non lo riassume, non indica quali sarebbero le affermazioni reputate confuse e quali generiche, e nemmeno riassume o trascrive le motivazioni con cui il giudice di primo grado pervenne ad identica conclusione, il che impedisce il controllo dell’iter logico seguito dal Giudicante;
b) la sentenza afferma con certezza che il “vero motivo” dell’espatrio (felix qui potuit rerum cognoscere causas) fu la ricerca di un lavoro, ma la motivazione non espone da quali elementi di fatto sia stata tratta tale conclusione;
c) la sentenza esclude che il ricorrente sia stato vittima di persecuzioni motivando tale giudizio con un rinvio (“alla luce di quanto sopra indicato”), ma questo Collegio nelle pagine che precedono tale affermazione non rinviene alcuna “indicazione” giustificativa del giudizio di esclusione della prova di persecuzioni.
1.4. Dinanzi a questa struttura motivazionale, è impossibile individuare la ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata, e comprendere in che punto il racconto fu confuso, quale parte è stata reputata illogica, quali furono le lacune reputate dimostrative dell’inattendibilità.
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in differente composizione, la quale nel riesaminare il gravame proposto dall’odierno ricorrente provvederà a sanare le mende motivazionali sopra rilevate.
2. Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021