Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40082 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 33807/19 proposto da:

-) J.O., elettivamente domiciliato a Roma, v. Emilio Faà

di Bruno n. 15, presso l’avvocato Marta Di Tullio che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Milano 4.10.2019 n. 7851;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

FATTI DI CAUSA

1. J.O., cittadino nigeriano, ha impugnato per cassazione il decreto 4.10.2019 n. 7851 con cui il Tribunale di Milano ha rigettato tutte le sue domande intese ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale nelle sue varie forme.

2. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva, ma si è limitato a depositare un “atto di costituzione”, al fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale.

2. La procura conferita dal ricorrente all’avvocato Marta Di Tullio è infatti redatta su un foglio separato dal ricorso e ad esso congiunto, ma privo di qualsiasi riferimento a quest’ultimo.

Nella suddetta procura si legge: “io sottoscritto ecc. nomino quale difensore e procuratore speciale, in ogni fase grado del presente giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione contro Ministero dell’interno+2, l’avvocato Marta Di Tullio del foro di Roma (…), conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ratificandone sin d’ora operatò.

Segue l’elezione di domicilio e la dichiarazione di essere stato informato sul trattamento dei dati personali nonché della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ed a quello di negoziazione assistita.

3. Procure siffatte sono state già, e ripetutamente, ritenute da questa Corte prive del requisito della specialità e quindi nulle.

Da un lato, infatti, non consentono di individuare con certezza il provvedimento impugnato (cui nel caso di specie non si fa alcun cenno); dall’altro la procura, essendo redatta su un foglio separato ed avendo un oggetto non individuato con riferimenti certi (“il presente giudizio dinanzi alla Corte di cassazione”), costituisce un atto bonne à tout faire, teoricamente utilizzabile per qualsiasi tipo di giudizio e per qualunque controversia dinanzi a questa Corte; sotto un terzo aspetto, infine, la procura contiene addirittura riferimenti ad istituti (la mediazione e la negoziazione assistita) incompatibili con il giudizio di legittimità (ex multis, in tal senso, Sez. 1 -, Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020, Rv. 658251 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 7137 del 13/03/2020, Rv. 657556 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 4069 del 18/02/2020, Rv. 657063 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 2342 del 03/02/2020, Rv. 656643 – 01).

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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