LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 33976/19 proposto da:
-) B.O., elettivamente domiciliata a Milano, c.so Venezia n. 24, presso l’avvocato Filippo Bersani che la difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Milano 24.9.2019 n. 7534;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.
FATTI DI CAUSA
1. B.O., cittadina nigeriana, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiatò politicou D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese per sfuggire alla persecuzione “di parenti del suo compagno e di forestieri” i quali, dopo aver ucciso quest’ultimo, non solo “la cercavano”, ma intendevano di scoprire altresì il luogo ove l’odierna ricorrente alloggiava la propria figlia minore, presumibilmente per nuocerle.
Il ricorso non riferisce chi sarebbero questi “parenti del compagno”, per quale ragione la cercavano, per quale ragione intendessero ucciderla, per quale ragione intendessero uccidere anche la di lei figlia.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento B.O. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Milano, che la rigettò con Decreto 24 settembre 2019, n. 7534.
Il Tribunale ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.
– 3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da B.O. con ricorso fondato su tre motivi.
Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo la ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui ha reputato inattendibile il suo racconto.
Lamenta che il Tribunale avesse violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5.
Deduce che il Tribunale non avrebbe tenuto conto “della mentalità” nigeriana; che il sistema giudiziario e poliziesco di quel paese è inefficiente e corrotto; che il giudizio di attendibilità del richiedente asilo non può fondarsi su “opinioni soggettive”; che il Tribunale avrebbe “commesso un errore culturale utilizzando criteri di valutazione adatti alla realtà italiana”.
1.1. Il motivo è inammissibile in modo manifesto.
Innanzitutto è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, in quanto la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è annunciata ma non è affatto illustrata.
1.2. In secondo luogo è inammissibile nella parte in cui invoca l’omessa considerazione della corruzione della polizia e dell’apparato giudiziario nigeriano, in quanto la ritenuta inattendibilità della ricorrente esonerava il Tribunale dal prendere in considerazione tale circostanza (ex plurimis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25534 del 13/12/2016, Rv. 642305 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 16221 del 24/09/2012, Rv. 624099 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 26056 del 23/12/2010, Rv. 615675 – 01).
1.3. In terzo il motivo è inammissibile per la sua aspecificità, ex art. 366 c.p.c., n. 6. La ricorrente, infatti, anche nella presente sede di legittimità ha assolto in modo solo formale ed apparente l’onere di illustrare i fatti costitutivi della propria pretesa.
In sostanza, la ricorrente sostiene di aver lasciato il proprio paese perché ci sarebbero “degli stranieri che la vanno cercando”: una allegazione in fatto di così sconfinata latitudine, che è inidonea a soddisfare il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto non consente di stabilire quale fu il fatto costitutivo della pretesa posta a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
1.4. Manifestamente infondato, infine, è il motivo di ricorso in esame, nella parte in cui imputa al Tribunale, quale error in iudicando, di avere “commesso un errore culturale utilizzando criteri di valutazione adatti alla realtà italiana”. Nella materia della protezione internazionale infatti le opinioni, le usanze e le credenze dipendenti dai vari contesti culturali sono fatti che il giudice può dover accertare (per valutare l’attendibilità del richiedente o la sussistenza di rischi che giustificano la concessione della protezione), non criteri di giudizio che il giudice deve applicare.
Questi ultimi, infatti, saranno sempre soltanto due: la legge per le questioni di diritto, la logica formale per le questioni di fatto. E tanto l’una, quanto l’altra, non possono certo variare in funzione della provenienza o delle convinzioni della persona da giudicare.
2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 19.
Deduce che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato “la mancanza di tutela giuridica e la situazione di violenza tuttora presente in Nigeria”.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato in ambedue le censure in cui si articola.
Per quanto concerne la mancata considerazione della protezione apprestata dagli organi statali nigeriani ai propri cittadini, la ritenuta inattendibilità della richiedente esonerava il Tribunale da qualsiasi indagine in tal senso, come già rilevato.
Per quanto concerne la pretesa mancata considerazione della situazione di conflitto esistente in Nigeria; il motivo è infondato in quanto il Tribunale ha escluso la situazione in Nigeria di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, avvalendosi di fonti attendibili ed aggiornate, per di più nemmeno adeguatamente confutate dalla ricorrente.
3. Col terzo motivo la ricorrente impugna il decreto del Tribunale di Milano nella parte in cui ha rigettato la domanda di protezione sanitaria.
L’illustrazione del motivo è concepito con una tecnica scrittoria del “collage”, in quanto non è costituita da un argomentato ragionamento, ma da un susseguirsi di affermazioni e massime giurisprudenziali.
Al netto dunque di affermazioni non pertinenti e voli pindarici, l’unica interpretazione possibile del ricorso, ad avviso del collegio, impone di ritenere che la ricorrente abbia inteso sostenere che:
a) se fosse rimpatriata, sarebbero minacciate “la sua incolumità e libertà” (ma non si spiega perché);
b) la ricorrente proviene da un paese molto povero, ed aveva “formulato osservazioni e prodotto documenti a sostegno di quanto vissuto dal (sic) richiedente e della di lui (sic) grave condizione socioeconomica”;
c) la ricorrente si trova “in una situazione di pericolo di persecuzione da parte di un gruppo violento organizzato (…) e rischia di finire nella tratta di donne”;
d) la ricorrente fu vittima di sfruttamento della prostituzione “perlomeno durante il periodo in Libia”, sicché “rischia di trovarsi in una posizione di particolare vulnerabilità”;
e) il Tribunale non ha dato il giusto rilievo al fatto che la ricorrente ha in Italia un lavoro, e se facesse ritorno in Nigeria “muterebbero in pejus le di lui (sic) condizioni economiche e lavorative”;
f) il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari va accordato a coloro i quali provengono da paesi in cui “manchino le condizioni minime per soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale”.
3.1. Il motivo è parzialmente fondato. In particolare:
a) la censura sub (a) è totalmente priva di motivazione;
b) la censura sub (b) è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, nulla essendo dato sapere circa “le osservazioni e i documenti” in tesi prodotti “a sostegno di quanto vissuto dal richiedente e della di lui (sic) grave condizione socioeconomica”;
c) la censura sub (c) resta assorbita per effetto del rigetto del primo motivo di ricorso;
d) la censura sub (d) è inammissibile perché nuova (o, quanto meno, la ricorrente non riferisce in quale atto o fase processuale abbia introdotto il tema dei vissuti libici); inoltre – secondo quanto riferisce il decreto – essa stessa ha negato di essere mai stata vittima di sfruttamento della prostituzione;
e) la censura sub (e) è infondata, in quanto la mera regressione a condizioni economiche meno favorevoli non costituisce di per sé una condizione di vulnerabilità idonea a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi evitare.
3.2. La censura sub (f) è invece fondata, in quanto il Tribunale non ha esaminato ex officio la questione della tutela dei diritti umani in Nigeria.
Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari- (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).
Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in primo luogo, la “vulnerabilità soggettiva”, e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente (come nel caso, ad esempio, dei motivi di salute o di età).
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente.
Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l’esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto.
3.3. Da ciò discendono due corollari.
Il primo è che la ritenuta falsità delle dichiarazioni compiute dal richiedente la protezione impedisce di ritenere dimostrata una condizione di vulnerabilità soggettiva, ma non osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, laddove ricorressero le condizioni di vulnerabilità oggettiva.
E’ infatti evidente che una persona cui nel proprio Paese sia impedito l’esercizio dei diritti fondamentali non possa essere rimpatriata, a nulla rilevando che nel chiedere protezione abbia dimostrato la prudentia serpis, piuttosto che la simplicitas columbae.
Il secondo corollario è che la sussistenza delle condizioni di vulnerabilità oggettiva deve essere accertata d’ufficio, ricorrendo a fonti di informazione attendibili ed aggiornate sul paese di provenienza del richiedente (a meno che, ovviamente, il giudizio di inattendibilità non investa addirittura la provenienza stessa del richiedente).
3.4. Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto a questi principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
Infatti il Tribunale ha correttamente accertato ex officio se in Nigeria sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, ma altrettanto non ha fatto al fine di accertare se i diritti inviolabili della persona siano o non siano, nel paese di provenienza della richiedente, gravemente compromessi in modo intollerabile.
Il Tribunale infatti ha negato la sussistenza di condizioni oggettive di vulnerabilità del richiedente, affermando che nel Paese di sua provenienza non esiste una compromissione delle libertà democratiche sulla base degli elementi “già compiutamente analizzati in precedenza”.
Gli elementi “già compiutamente analizzati in precedenza”, tuttavia, sono rappresentati da fonti di informazione dalle quali il Tribunale ha tratto la conclusione della insussistenza in Nigeria di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato.
Da quelle fonti, tuttavia, quale che ne fosse l’effettivo contenuto, il Tribunale non ha tratto alcuna informazione, che sia stata esposta in motivazione, concernente la tutela dei diritti umani.
3.5. Il decreto va dunque cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in differente composizione, il quale tornerà ad esaminare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, indagando ex officio sulla esistenza o meno nel Paese di provenienza della richiedente di una grave compromissione dei diritti umani fondamentali, e sulla possibilità che la richiedente in caso di rimpatrio possa esservi esposta.
4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice (v del rinvio.
PQM
(-) rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso;
(-) accoglie il terzo motivo di ricorso nei sensi e nei limiti di cui motivazione;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021