LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – rel. Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHI Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32548-2019 proposto da:
F.D., elettivamente domiciliato in Forlì, via Regnoli 51, presso lo studio dell’avv. GIULIO MARABINI che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 21/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI ROBERTO.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. F.D., proveniente dal Gambia, ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 ottobre 2019, avverso il Decreto n. 4245 del 2019 emesso dal Tribunale di Bologna e pubblicato in data 21 settembre 2019.
2. Il Ministero dell’interno ha depositato tardivamente una comunicazione con la quale si è dichiarato disponibile alla partecipazione alla discussione orale.
3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
4. Secondo la ricostruzione della vicenda personale contenuta nel ricorso, il ricorrente rimaneva orfano di padre a otto anni, la madre si risposava con lo zio, lui lavorava come saldatore e al seguito del suo datore di lavoro si spostava in Mauritania, anche per sottrarsi allo zio che voleva che prendesse il suo posto nella pratica dell’infibulazione; sostiene di aver scoperto in età adulta che lo zio aveva ucciso il padre, che a sua volta si era rifiutato di sostituirlo nella infibulazione. Su proposta del suo datore di lavoro si dirigeva in Libia, attraversando numerosi paesi e in Libia subiva un tentativo di estorsione da parte di una delle bande che imperversavano sul territorio e veniva sequestrato; una volta rilasciato trovava soccorso presso una persona ma poi veniva ceduto ad un trafficante che lo faceva imbarcare. 5.Giunto in Italia la Commissione territoriale di Forlì;
– con decisione confermata dal Tribunale di Bologna;
– non gli riconosceva la protezione internazionale, né in forma di status di rifugiato né di protezione sussidiaria.
6. Il Tribunale riteneva che la domanda non fosse circostanziata, che le dichiarazioni circa la condotta dello zio fossero eccessivamente generiche ed anche discordanti rispetto alle informazioni reperite in relazione alla pratica della infibulazione nel paese di origine, dalle quali risultava che l’infibulazione sarebbe di solito praticata non da uomini ma da donne mature; inoltre, il tribunale afferma che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver richiesto protezione nel proprio paese e di non averla ottenuta; complessivamente, la sua storia veniva ritenuta non credibile; non è stata inoltre ritenuta sussistente, in Gambia, una situazione di violenza indiscriminata, né il ricorrente avrebbe dimostrato di correre rischi – in caso di rimpatrio connessi alla situazione generale del paese di provenienza.
RITENUTO IN DIRITTO
che:
7. Per la cassazione di tale decreto, il ricorrente ha formulato tre motivi di ricorso. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6, 7 e 8 nonché dell’art. 15 c) della Direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, laddove è stata ritenuta infondata la domanda con riferimento allo status di rifugiato. Si lamenta l’errato esame dei fatti e delle circostanze. Il decreto risulterebbe viziato per violazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3, perché nel valutare le censure è mancato l’accertamento ufficioso della veridicità della situazione di rischio rappresentata dal ricorrente, che era credibile e aveva allegato alla propria istanza documenti attestanti sia la diffusione in Gambia della pratica dell’infibulazione, dunque, per quanto possibile aveva circostanziato la domanda di protezione internazionale.
8. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. e, artt. 4, 9, 15 e 20 direttiva 2004/83/C e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. G e art. 14. Si lamenta l’omesso esame degli elementi di fatto in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Si rileva come non sia stato tenuto in conto che la situazione del Gambia sia lontana da una democrazia effettiva; ciò doveva rilevarsi dalle COI fornite dal ricorrente in primo grado; peraltro si sottolinea come in materia di protezione sussidiaria si prescinda dalla credibilità del ricorrente.
9. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, oltre che del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e il D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8 e 3, per carente utilizzo dei poteri istruttori d’ufficio in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria. Sostiene il ricorrente che il decreto abbia errato nel non considerare la sua giovane età (22 anni) e le gravi tensioni familiari alle quali era sottoposto come ragioni di vulnerabilità, e nel non approfondire a sufficienza le ragioni per avrebbe dovuto esser ritenuto meritevole di riconoscimento della protezione umanitaria.
10. Deve preliminarmente esaminarsi la questione relativa all’ammissibilità del ricorso, in relazione alla conformazione della procura speciale rilasciata al difensore: essa, infatti, su foglio separato spillato in calce al ricorso, risulta priva della certificazione relativa alla posteriorità della data di conferimento rispetto alla comunicazione del decreto impugnato, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13.
11. Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che “D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente” (cfr. Cass.SU 15177/2021).
12. Nel caso di specie la procura speciale rilasciata su foglio spillato in calce al ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia teste’ richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.
Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso predicata dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13.
13. Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
14. Per quanto riguarda la dichiarazione cui questa Corte è tenuta in relazione al contributo unificato, si osserva che la medesima pronuncia richiamata ha affermato che la mancata certificazione della data nella procura speciale conferita per la proposizione del ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale, disciplinata dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, non incide in alcun modo sull’esistenza del negozio di conferimento del mandato a resistere nel giudizio di legittimità da parte del conferente, che risulta completo in ogni sua parte, indicando gli estremi dell’atto impugnato e la data di conferimento, semmai determinando, come si è visto, l’inammissibilità del ricorso per assenza di un elemento che il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, per l’appunto costituito dalla certificazione della data da parte del difensore: carenza inemendabile che è il riflesso di un negozio di procura viziato in modo radicale – e quindi foriero di ipotesi di responsabilità professionale – ma non inesistente, provenendo dal soggetto conferente già destinatario del provvedimento sfavorevole ed espressivo della volontà di attribuire al difensore il mandato alle liti per promuovere il giudizio di cassazione finalizzato ad ottenere la riforma della decisione sfavorevole.
15. E’ stato, di conseguenza, affermato, nella stessa pronuncia, il principio di diritto secondo cui “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.
Nel caso di specie, pertanto, va disposto il pagamento del doppio contributo, se dovuto, a carico del ricorrente.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021