Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40088 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHI Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33182/2019 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY, 23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 24/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, O.E., cittadino nigeriano (Benin City, Edo State), ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona, reso pubblico il 24 settembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Il Tribunale di Ancona, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava: a) il racconto del richiedente (esser fuggito dal Paese d’origine per aver rifiutato un’offerta di lavoro ricevuta da trafficanti di petrolio, per effetto del quale rifiuto subiva minacce ed “irruzioni in casa” finalizzate al coinvolgimento nelle relative attività illecite, insuscettibili di ricevere tutela da parte della polizia) non era credibile; b) in base ai report ACCORD del 2019 e articoli del 2018 tratti da “Africa Confidential” e “Africa Intelligence” non sussisteva nella zona di provenienza del richiedente una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato; c) non erano da ravvisarsi, quindi, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria; d) non erano da reputarsi sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in virtù della insussistenza di una condizione vulnerabilità soggettiva, nonché dell’insufficienza, di per sé, dell’integrazione lavorativa nel territorio nazionale.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. – Con il primo motivo, viene dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “errato esame delle dichiarazioni rese”.

2. – Con il secondo motivo, è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione, in punto di diniego del riconoscimento della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, nonché la “omessa applicazione” dell’art. 10 Cost..

3. – Con il terzo mezzo, è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonché dell’art. 10 Cost., per aver il giudice di merito omesso di attivare un’indagine officiosa in punto di riconoscimento dei presupposti della protezione umanitaria.

4. – Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti.

Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che: “D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente””.

Nel caso di specie la procura speciale rilasciata sul foglio spillato al ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia sopra richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.

5. – Pur essendo assorbente il rilievo di inammissibilità che precede, le ragioni di censura si palesano comunque inammissibili sotto ulteriori profili.

Il primo motivo poiché veicola una doglianza non affatto attinente alla ratio decidendi posta a fondamento del giudizio di non credibilità del ricorrente, che attiene proprio alla inattendibilità delle circostanze narrate e non al carattere privato della vicenda personale del richiedente.

Il secondo motivo poiché le doglianze in punto di diniego della fattispecie di protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), su cui si incentra esclusivamente il motivo di ricorso, criticano, in modo non sindacabile in questa sede di legittimità, l’apprezzamento di fatto operato dal giudice di merito in base a fonti attendibili e aggiornate.

Il terzo motivo poiché la doglianza non coglie la ratio decidendi posta a fondamento della statuizione resa sulla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, là dove assume la mancata dovuta attivazione di poteri istruttori, a fronte del rilievo del giudice del merito dell’insussistenza di un’effettiva condizione soggettiva di vulnerabilità e della mancata allegazione di elementi sintomatici di integrazione nel secondo Paese.

6. – Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero non costituisce controricorso ex art. 370 c.p.c..

Per quanto riguarda la dichiarazione cui questa Corte è tenuta in relazione al contributo unificato, si osserva che la medesima pronuncia richiamata ha enunciato il seguente principio di diritto: “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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