Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40089 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHI Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36887/2019 proposto da:

E.E., (alias E.E.), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRATERNALE ANTONIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 27/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. – Con ricorso affidato ad un motivo, E.E. (alias E.E.), cittadino nigeriano, originario di Benin City (Edo State), ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona, reso pubblico il 27 novembre 2019 e comunicato il 28 novembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Il Tribunale di Ancona, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava che: a) il racconto non era credibile, poiché generico, incongruente (per aver “il richiedente riferito in sede giurisdizionale soltanto dell’aborto non anche del decesso della donna”), nonché implausibile (per non conoscere “il nome completo della sua fidanzata, tenuto conto che il padre di lei era anche il suo datore di lavoro); b) in base a report ACCORD – ECOI del 2019 ed articoli del 2018 tratti da “Africa Confidential” e “Africa Intelligence”, non sussisteva nella zona di provenienza del richiedente una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato; c) non erano da ravvisarsi, quindi, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria; d) non si ravvisavano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo state allegate circostanze tali da evidenziare una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. – Con l’unico motivo di ricorso, è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4, la nullità dell’impugnato decreto, poiché reso in violazione del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2 e art. 276 c.p.c., in quanto “il Giudice avanti al quale si è tenuta la discussione e che si è riservato la decisione risulta un GOT non facente parte della sezione specializzata e non facente parte del collegio giudicante”.

2. – Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti.

Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che: “D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente””.

Nel caso di specie la procura speciale rilasciata sul foglio spillato al ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia sopra richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.

3. – Pur essendo assorbente il rilievo di inammissibilità che precede, l’unica ragione di censura veicolata con il ricorso si palesa comunque immeritevole di accoglimento, non essendo, infatti, apprezzabile la dedotta violazione processuale alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5425/2021.

4. – Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero non costituisce controricorso ex art. 370 c.p.c..

Per quanto riguarda la dichiarazione cui questa Corte è tenuta in relazione al contributo unificato, si osserva che la medesima pronuncia richiamata ha enunciato il seguente principio di diritto: “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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