LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUBINO Lina – Presidente –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHI Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37260/2019 proposto da:
M.S.F., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RENZO INTERLENGHI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 31/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. – Con ricorso affidato a tre motivi, M.S.F., cittadino originario del Pakistan (Punjab), ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona, comunicato il 31 ottobre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria nonché di quella umanitaria.
2. – Il Tribunale di Ancona, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava: a) il racconto del richiedente (esser fuggito dal Paese d’origine, in quanto, in ragione di “alcune operazioni di polizia eseguite dal padre, subiva un’aggressione e riceveva minacce da parte di persone collegate ad un criminale coinvolto negli arresti”) era intrinsecamente credibile, circostanziato e “supportato dalla produzione documentale versata in atti”; b) era insussistente, però, un “pericolo concreto ed attuale in caso di rimpatrio forzoso”, sulla scorta del rilievo – emerso dalle dichiarazione rese, in audizione e in udienza, dal richiedente – per cui “(da un lato) i criminali (sono) in stato di detenzione ed in attesa che si concluda il processo a loro carico, dall’altro i familiari del richiedente vivono serenamente senza conseguenze”; c) in base a report EASO e UNCHR del 2017, “la bassa incidenza della violenza terroristica evidenzia che il territorio in questione deve ritenersi sotto controllo dell’autorità statuale o comunque contenuto nei limiti di quel rischio che è riscontrabile nella media dei Paesi monitorati poiché, nonostante la presenza di cellule terroristiche “silenti” che attendono il momento propizio per colpire, non si registra un conflitto armato generalizzato e persistente tale da costituire, per la sola presenza dei civili nell’area in questione, il pericolo per la vita e per la loro incolumità”; d) non sussistevano, pertanto, i presupposti di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria; e) non erano ravvisabili i presupposti di riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto, ferma l’insussistenza di un’effettiva situazione di vulnerabilità, “lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale non giustifica (di per sé) il rilascio del permesso provvisorio invocato”.
3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. – Con il primo motivo è lamentata la “mancanza o apparenza della motivazione” e la “nullità della sentenza” per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, nonché art. 111 Cost., comma 6, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, per aver il Tribunale di Ancona, “pur valutando credibile la vicenda narrata dal ricorrente…, erroneamente ritenuto l’insussistenza di un pericolo concreto ed attuale in caso di rientro nel Paese d’origine che sarebbe paradossalmente emersa proprio dalle sue dichiarazioni”.
2. – Con il secondo motivo, viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per aver il Tribunale di Ancora, in punto di riconoscimento della protezione sussidiaria, nonché di quella umanitaria, ritenuto “l’insussistenza della violenza indiscriminata e del requisito della vulnerabilità alla luce delle fonti riportate”.
3. – Con il terzo motivo, è addotta, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale di Ancona tenuto in adeguato conto, alla luce dell’integrazione rappresentata dalla stabile situazione lavorativa, che, nel Paese d’origine, “sussiste una precaria condizione socio-politica con l’ulteriore rischio di essere ucciso dai criminali che non sono stati ancora arrestati”.
4. – Il ricorso è inammissibile per difetto di valida procura alle liti.
Al riguardo, si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 15177/2021, hanno affermato, componendo il contrasto creatosi fra le sezioni semplici, che: “D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. La procura speciale per il ricorso per cassazione, per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge che ad esso rimandano, deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente””.
Nel caso di specie la procura speciale rilasciata sul foglio spillato al ricorso per cassazione non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento di essa sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo che non è idonea, secondo la pronuncia sopra richiamata, ad attestare anche che la data del conferimento del mandato è successiva alla comunicazione del decreto da impugnare.
5. – Pur essendo assorbente il rilievo di inammissibilità che precede, le ragioni di censura si palesano comunque immeritevoli di accoglimento, non essendo, infatti, apprezzabile (cfr. sintesi nel “Rilevato che”) né la lamentata apparenza di motivazione (1 e 2 motivo), avendo il giudice di merito reso una motivazione rispettosa del c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014) sia in punto di insussistenza di concreto ed attuale pericolo in caso di rimpatrio del richiedente, sia sulla situazione del Paese di origine in base a COI aggiornate e attendibili, nonché effettuato (3 motivo) la necessaria valutazione comparativa ai fini della protezione umanitaria.
6. – Non sono dovute spese, atteso che la controversia viene decisa in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero non costituisce controricorso ex art. 370 c.p.c..
Per quanto riguarda la dichiarazione cui questa Corte è tenuta in relazione al contributo unificato, si osserva che la medesima pronuncia richiamata ha enunciato il seguente principio di diritto: “il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021
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