Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40092 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHI Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35607/19 proposto da:

-) E.I., elettivamente domiciliato a Roma, v.le Angelico n. 38, presso l’avvocato Marco Lanzilao che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Roma 14.10.2019 n. 20546;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.9.2021 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

FATTI DI CAUSA

1. E.I., cittadino nigeriano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese per sfuggire alle minacce di morte rivoltegli dai familiari della propria fidanzata, i quali lo ritenevano responsabile della morte di quest’ultima.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento E.I. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Roma, che la rigettò con decreto 14.10.2019 n. 20546.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da E.I. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per difetto di procura.

Allegata al fascicolo del ricorrente, infatti, si rinviene una procura priva del requisito della specialità.

La procura, infatti, è stata conferita su un modulo prestampato con in bianco uno spazio per indicare gli estremi del provvedimento impugnato.

Ciò, ovviamente, non sarebbe di ostacolo alla validità della procura; tuttavia nel caso di specie lo spazio destinato alla indicazione degli estremi del provvedimento impugnato per cassazione reca due numeri sovrascritti a mano.

Tale correzione non e’, come è d’uso, “convalidata” da una sigla al margine, né approvata con una postilla in calce al documento.

E’ pertanto impossibile, per questa Corte, stabilire per l’impugnazione di quale provvedimento quella procura sia stata conferita; quando sia stata corretta; da chi sia stata corretta.

L’incertezza assoluta su questi elementi rende nulla la procura, ed inammissibile il ricorso.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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