Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40093 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHI Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35824/19 proposto da:

-) J.S., elettivamente domiciliato a Benevento, v. F.lli Addabbo n. 3/D, presso l’avvocato Domenico Russo che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli 30.10.2019 n. 8438;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.9.2021 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.

FATTI DI CAUSA

1. J.S., cittadino gambiano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese a causa della “miseria fisica e morale” in cui era venuto a trovarsi dopo la morte della madre, avvelenata presumibilmente da altri membri della famiglia, musulmani fanatici, a causa della sua fede cristiana.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento J.S. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Napoli, che la rigettò con Decreto 30 ottobre 2019, n. 8438, art. 1, comma 1.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi sia perché il racconto del richiedente era inattendibile, sia perché in ogni caso esso aveva ad oggetto una vicenda privata, e non una persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto “non ricorrevano elementi di vulnerabilità positivamente valutabili in favore del ricorrente”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da J.S. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente impugna il decreto del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto non attendibile il suo racconto.

Deduce che il Tribunale non ha valutato il racconto del ricorrente in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; che avrebbe formulato un giudizio basato “su mere opinioni personali prive di riscontri e immotivate”; che le contraddizioni valorizzati dal Tribunale in realtà non erano tali.

Segue un’ampia digressione (pagine 12-15) circa il contenuto del giudizio di “verosimiglianza”.

1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.

Come accennato, il Tribunale ha rigettato la domanda sulla base di due rationes decidendi, e cioè:

a) il ricorrente non era attendibile;

b) i fatti riferiti erano comunque di natura privata e non integravano gli estremi di una persecuzione.

La seconda delle suddette rationes decidendi, di per sé idonea a sorreggere la decisione, non è stata impugnata, sicché l’eventuale fondatezza del motivo non potrebbe portare alla cassazione del decreto del Tribunale.

2. Col secondo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Sostiene, tra altre deduzioni, che il Tribunale avrebbe trascurato di indagare ex officio sulla effettiva sussistenza in Gambia di una condizione di inemendabile povertà, circostanza ritualmente allegata dal ricorrente.

2.1. Il motivo è fondato.

A fronte della puntuale allegazione, da parte del ricorrente, di una condizione di inemendabile povertà in Gambia, condizione che lo toccherebbe in tesi in prima persona, il Tribunale ha omesso qualsiasi indagine officiosa sulla condizione di quel Paese, così come ha omesso qualsiasi valutazione comparativa tra quella condizione e quella del richiedente asilo in Italia. Osserva a tal riguardo il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).

Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in primo luogo, la “vulnerabilità soggettiva”, e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente (come nel caso, ad esempio, dei motivi di salute o di età).

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente.

Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l’esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto. Da ciò discendono due corollari.

Il primo è che la ritenuta falsità delle dichiarazioni compiute dal richiedente protezione impedisce di ritenere dimostrata una condizione di vulnerabilità soggettiva, ma non osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, laddove ricorressero le condizioni di vulnerabilità oggettiva.

Il secondo corollario è che la sussistenza delle condizioni di vulnerabilità oggettiva deve essere accertata d’ufficio, ricorrendo a fonti di informazione attendibili ed aggiornate sul paese di provenienza del richiedente (a meno che, ovviamente, il giudizio di inattendibilità non investa addirittura la provenienza stessa del richiedente), al fine di stabilire se il richiedente sia esposto al rischio di una compromissione dei diritti fondamentali al di sotto del loro “nucleo irriducibile”.

Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente accertato ex officio se in Gambia sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, ma altrettanto non ha fatto al fine di accertare se i diritti inviolabili della persona siano o non siano, in quel Paese, gravemente compromessi in modo intollerabile.

Il Tribunale infatti non ha indicato alcuna fonte di informazione, attendibile ed aggiornata, che sia stata esposta in motivazione, concernente la tutela dei diritti umani.

Il decreto va dunque cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in differente composizione, il quale tornerà ad esaminare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, indagando ex officio sulla esistenza o meno nel Paese di provenienza del richiedente di una grave compromissione dei diritti umani fondamentali cui il richiedente in caso di rimpatrio possa essere esposto.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

(-) rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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