Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40094 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHI Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 36077/19 proposto da:

-) K.B., elettivamente domiciliato a Napoli, v. G.

Porzio n. 4, presso l’avvocato Clementina Di Rosa che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli 22.10.2019 n. 7696;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.9.2021 dal Consigliere relatore Dott. ROSSETTI Marco.

FATTI DI CAUSA

1. K.B., cittadino guineano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiari” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese dopo essere stato avvelenato, presumibilmente da parte della seconda moglie di suo padre, a lui ostile a causa della sua relazione con una ragazza di fede cristiana; aggiunse che (verosimilmente) a causa dell’avvelenamento soffriva di ricorrenti dolori all’addome, sicché decise di espatriare per poter, lavorando, guadagnare del denaro necessario “per tornare in Guinea a curarsi”.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento K.B. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Napoli, che la rigettò con Decreto 22 ottobre 2019, n. 7696.

Il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perché il racconto del richiedente era inattendibile, sia a causa della sua genericità, sia a causa delle sue contraddizioni, sia a causa della violazione da parte del richiedente del dovere di collaborazione, non essendo egli nemmeno comparso dinanzi al Tribunale a rendere l’interrogatorio;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa per due ragioni:

a) sia perché il ricorrente non aveva ritualmente allegato alcuna condizione peculiare di “vulnerabilità”, oggettiva o soggettiva, a lui riferibile, allegazione necessari ai fini dell’ammissibilità della domanda;

b) sia in ogni caso perché il richiedente non poteva ritenersi persona vulnerabile né sotto il profilo soggettivo (dal momento che i suoi problemi di salute non erano gravi e potevano essere affrontati anche in patria); né sotto il profilo oggettivo, dovendosi escludere “l’esistenza di peculiari condizioni di instabilità della situazione politica o delle condizioni di sicurezza del paese di origine”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da K.B. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è rubricato: “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14”.

L’illustrazione del motivo è così concepita:

-) da pagina 6 a pagina 8 compresa il ricorrente trascrive il testo delle norme che disciplinano la materia;

-) a pagina 9, secondo capoverso, conclude questa esposizione affermando di avere compiuto dinanzi alla commissione territoriale “un racconto intriso di coerenza interna ed esterna, come da verbale di audizione debitamente depositato”;

-) quindi, da pagina 9 a pagina 13 trascrive le deduzioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di merito circa le condizioni del paese di provenienza;

-) infine, a pagina 14, l’illustrazione del motivo si conclude affermando che “tenuto debitamente conto di tutto quanto dedotto e prodotto, appaiono evidenti i vizi del decreto oggetto del presente giudizio di legittimità è la palese violazione della normativa sopra richiamata”.

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto privo di qualsiasi motivata censura avverso il decreto impugnato.

La ricorrente, in definitiva, ha trascritto delle leggi; ha trascritto la domanda formulata in primo grado, ed ha concluso che “appaiono evidenti i vizi del decreto oggetto del presente”.

Tuttavia che il decreto avesse dei vizi, e che questi siano “apparsi evidenti” alla difesa del ricorrente non sono motivi sufficienti a sorreggere un ricorso per cassazione.

Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito:

(a) quale sia stata la decisione di merito;

(b) quale sarebbe dovuta essere la regola giuridica da applicare;

(c) quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa (Sez. 3, Sentenza n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 – 01; Sez. un., Sentenza n. 7074 del 20/03/2017). Il giudice di legittimità può infatti può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d’ufficio, né può pretendersi che essa intuisca quale tipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura, come si è già ripetutamente affermato (da ultimo, in tal senso, Sez. 1, Ordinanza n. 14856 del 27.5.2021; Sez. 3, Sentenza n. 21861 del 30.8.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 11255 del 10.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 10586 del 4.5.2018; Sez. 3, Sentenza 28.2.2017 n. 5036).

2. Col secondo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione umanitaria.

Nella illustrazione del motivo il ricorrente afferma nell’ordine:

-) che in caso di rimpatrio subirebbe “un intollerabile grave pregiudizio”; -) di versare in una “estrema vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, determinata dalla giovane età, dall’assenza di legami sociali attuali, dalle molteplici criticità del paese d’origine e dalle violenze patite nei paesi di transito”;

-) che tali circostanze costituivano “i seri motivi umanitari idonei per la protezione umanitaria, contrariamente a quanto immotivatamente affermato dal Tribunale”.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto prescinde del tutto dall’effettivo contenuto del decreto impugnato.

Il Tribunale infatti ha rigettato la domanda di protezione umanitaria sulla base, come detto, di plurime rationes decidendi, e cioè:

-) il ricorrente non aveva assolto l’onere di allegazione;

-) le sue condizioni di salute non costituivano una ipotesi di vulnerabilità soggettiva;

-) le violazioni dei diritti umani sussistenti in Guinea “non potevano mettere a rischio di per sé il richiedente in caso di ritorno in patria, non versando il medesimo in alcuna ipotesi di valutazione del rischio, sia pure attenuata, tenuto conto del luogo di origine ed abituale residenza”.

Nessuna di queste rationes decidendi viene efficacemente contrastata dal motivo in esame, il quale in sostanza si limita puramente e semplicemente a sostenere che il Tribunale ha sbagliato a non ravvisare la sussistenza di condizioni di vulnerabilità in un caso in cui invece quelle condizioni sussistevano. Motivo, dunque, puramente apodittico ed assertivo.

3. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27”.

Deduce che il Tribunale è venuto meno al dovere di accertare d’ufficio le condizioni sociali, politiche ed economiche del paese di provenienza del richiedente asilo.

Deduce che il Tribunale ha fondato la sua valutazione sulla base di fonti aggiornate o insufficienti.

Segue la trascrizione di un rapporto di Amnesty International, di un rapporto di Human Rights Watch e di un brano tratto dal sito Web “viaggiare sicuri” nei quali si dà conto della condizione dei diritti umani in Guinea.

Seguono le trascrizioni di alcune decisioni di merito e di legittimità.

3.1. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità.

In primo luogo il motivo è inammissibile perché non è dato comprendere se sia rivolto ad impugnare il rigetto della domanda di protezione sussidiaria, il rigetto della domanda di protezione umanitaria, o il rigetto della domanda di asilo.

In secondo luogo il motivo è inammissibile perché, al netto della trascrizione delle norme, del sito “viaggiare sicuri”, e delle massime di legittimità, la censura contenuta in esso si riduce a ciò: “il Tribunale ha utilizzato fonti non aggiornate o comunque insufficienti”: una censura, dunque, puramente assertiva.

In terzo luogo, quel che più rileva, il motivo è comunque infondato perché il Tribunale, al fine di rigettare la domanda di protezione sussidiaria, ha fatto ricorso a fonti più aggiornate di quelle invocate dal ricorrente, e non meno attendibili: tre rapporti Human Rights del 2019 ed un rapporto un rapporto Amnesty International del 2018.

4. Col quarto motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

Sostiene che il Tribunale avrebbe “omesso l’esame di elementi fattuali di indiscutibile rilevanza ai fini della domanda di protezione internazionale”, e cioè: “la giovane età, le violenze subite, l’assenza di legami sociali paese d’origine, il clima di diffuso insicurezza nella regione di provenienza”.

4.1. Il motivo è in primo luogo inammissibile perché irrispettoso dei criteri stabiliti dalle sezioni unite (8053/14) con i quali va dedotto il vizio di omesso esame del fatto decisivo. Il motivo infatti non indica in quale atto vennero introdotti nel giudizio i fatti che si assumono trascurati; né in che modo sarebbero stati dimostrati.

In ogni caso:

-) per quanto riguarda le violenze subite in patria, il Tribunale ne ha escluso la sussistenza ritenendo inveritiero il racconto del richiedente;

-) per quanto riguarda le violenze subite in transito, il Tribunale ne ha escluso la rilevanza per non avere il richiedente “mai spiegato le in sede di audizione, né nel ricorso, né all’udienza in cui non è comparso, la connessione tra la sua esperienza di vita in Libia il suo temuto ritorno in patria”;

-) le condizioni di insicurezza del paese di origine sono state esaminate dal Tribunale e ritenute insussistenti con riferimento alla posizione individuale del richiedente;

-) l’insussistenza di “legami sociali” nel paese di origine è stata presa in esame dal Tribunale e ritenuta indimostrata (pagina 11, secondo capoverso);

-) quanto all’età, infine (a prescindere dal rilievo che il ricorrente ha 28 anni), l’omesso esame di tale singolo fatto è privo del carattere di decisività, alla luce delle complessive motivazioni adottate dal Tribunale a fondamento della pronuncia di rigetto.

5. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva

P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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