LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 37136/19 proposto da:
-) T.C., elettivamente domiciliato a Benevento, v. F.lli Addabbo n. 3/D, presso l’avvocato Domenico Russo che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
-) Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Napoli 20.11.2019 n. 8695;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.9.2021 dal Consigliere relatore Dott. Rossetti Marco.
FATTI DI CAUSA
1. T.C., cittadino ivoriano (il quale dichiara di avere “rettificato” il proprio cognome da D. a T.), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese perché, essendosi lasciato derubare di un ciclomotore appartenente al proprio datore di lavoro, venne da questi minacciato e si risolse a fuggire “certo del grave pericolo su di lui ormai incombente”.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento T.C. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Napoli, che la rigettò con decreto 20.11.2019 n. 8695.
Il Tribunale ritenne che:
-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non potessero essere concessi sia perché il racconto del richiedente era inattendibile, sia perché in ogni caso esso aveva ad oggetto una vicenda privata, e non una persecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);
-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perché nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;
-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato né dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.
3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da T.C. con ricorso fondato su cinque motivi.
Il Ministero dell’interno non ha notificato controricorso, ma solo chiesto di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo il ricorrente impugna il decreto del Tribunale indizio nella parte in cui ha ritenuto non attendibile il suo racconto.
Deduce che il Tribunale non ha valutato il suddetto racconto in base ai criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; che avrebbe formulato un giudizio basato “su mere opinioni personali prive di riscontri e immotivate”; che le contraddizioni valorizzati dal Tribunale in realtà non erano tali.
Segue un’ampia digressione (pagine 12-15) circa il contenuto del giudizio di “verosimiglianza”.
1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.
Come accennato, il Tribunale ha rigettato la domanda sulla base di due rationes decidendi, e cioè:
a) il ricorrente non era attendibile;
b) i fatti riferiti erano comunque di natura privata e non integravano gli estremi di una persecuzione.
La seconda delle suddette rationes decidendi, impugnata col secondo motivo di ricorso, per quanto si dirà resiste alle censure mosse dal ricorso, ed essendo di per sé idonea a sorreggere la decisione, rende superfluo l’esame del presente motivo.
2. Col secondo motivo il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale “sulla base di una soggettiva interpretazione della normativa di riferimento” ha escluso che sussistessero nella specie i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria.
Assume che il Tribunale avrebbe dovuto accertare d’ufficio se le forze di polizia locali erano in grado di fornirgli la dovuta protezione contro le minacce del suo datore di lavoro.
Conclude l’illustrazione del motivo affermando che “quando viene esposta una situazione intrinsecamente credibile”, caratterizzata dal “disinteresse delle autorità statuali” a proteggere i propri cittadini, devono ritenersi sussistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Come riconosce lo stesso ricorrente, il dovere di cooperazione istruttoria sussiste soltanto quando la domanda di concessione della protezione sussidiaria nell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sia fondata su fatti ritenuti attendibili dal giudicante.
L’inattendibilità soggettiva del richiedente esonerava, per contro, il Tribunale da qualsiasi approfondimento officioso circa le capacità della polizia ivoriana a proteggerlo dalle minacce del datore di lavoro.
3. Col terzo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe violato 14 diverse norme di legge, per non aver preso in considerazione, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, “le violenze subite sia durante il viaggio sia durante la permanenza in Libia e la sua fuga dalla prigionia”. Deduce, a tal riguardo, che “costituisce fatto notorio (sic) le inenarrabili violenze di cui sono sistematicamente vittime richiedente asilo in Libia”.
3.1. Il motivo è infondato.
Con esso si deduce in sostanza l’omesso esame d’un fatto decisivo, che tuttavia non è stato trascurato dal Tribunale, ma esaminato e ritenuto non credibile dal Tribunale (pagina 10, 180 rigo, del decreto impugnato).
4. Col quarto motivo il ricorrente deduce che il Tribunale, avendo trascurato di prendere in esame le violenze cui il ricorrente venne sottoposto in Libia, avrebbe per ciò solo violato il principio di effettività della tutela giudiziaria stabilito dalla Carta Europea dei diritti dell’uomo.
4.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del motivo precedente.
5. Col quinto motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di protezione umanitaria.
Sostiene, tra altre deduzioni, che il Tribunale avrebbe trascurato di indagare ex officio sulla effettiva sussistenza in Costa d’Avorio di una condizione di inemendabile povertà, circostanza ritualmente allegata dal ricorrente.
5.1. Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a stabilire come debba interpretarsi la nozione di “vulnerabilità” che costituisce il fondamento del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (nella disciplina applicabile ratione temporis), hanno affermato che tale presupposto di fatto può ricorrere in due serie di ipotesi (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02).
Giustifica il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in primo luogo, la “vulnerabilità soggettiva”, e cioè quella dipendente dalle condizioni personali del richiedente (come nel caso, ad esempio, dei motivi di salute o di età).
Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, tuttavia, può essere giustificato anche dalla “vulnerabilità oggettiva”: e cioè quella dipendente dalle condizioni del paese di provenienza del richiedente.
Sussiste, in particolare, una condizione di vulnerabilità oggettiva quando nel paese di provenienza del richiedente protezione sia a questi impedito l’esercizio dei diritti fondamentali della persona. Impedimento che non necessariamente deve essere di diritto, ma può essere anche soltanto di fatto. Da ciò discendono due corollari.
Il primo è che la ritenuta falsità delle dichiarazioni compiute dal richiedente protezione impedisce di ritenere dimostrata una condizione di vulnerabilità soggettiva, ma non osta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, laddove ricorressero le condizioni di vulnerabilità oggettiva.
Il secondo corollario è che la sussistenza delle condizioni di vulnerabilità oggettiva deve essere accertata d’ufficio, ricorrendo a fonti di informazione attendibili ed aggiornate sul paese di provenienza del richiedente (a meno che, ovviamente, il giudizio di inattendibilità non investa addirittura la provenienza stessa del richiedente), al fine di stabilire se il richiedente sia esposto al rischio di una compromissione dei diritti fondamentali al di sotto del loro “nucleo irriducibile”.
Nel caso di specie, a fronte della puntuale allegazione del ricorrente di una condizione di inemendabile povertà in Costa d’Avorio, condizione che lo toccherebbe in tesi in prima persona, il Tribunale ha omesso qualsiasi indagine officiosa sulla condizione di quel paese, così come ha omesso qualsiasi valutazione comparativa tra quella condizione e quella del richiedente asilo in Italia.
Il decreto va dunque cassato con rinvio al Tribunale di Napoli, in differente composizione, il quale tornerà ad esaminare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, indagando ex officio sulla esistenza o meno nel Paese di provenienza del richiedente di una grave compromissione dei diritti umani fondamentali cui il richiedente in caso di rimpatrio possa essere esposto.
6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
PQM
(-) accoglie il quinto motivo di ricorso nei sensi di cui motivazione; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021