LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34587/2019 proposto da:
D.A., rappresentato e difeso dall’avv.to Enrico Varali, giusta procura speciale allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro prò tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA n. 8313/2019, depositata il 05/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Cons. DI FLORIO ANTONELLA.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. D.A., proveniente dal Senegal, ricorre affidandosi a quattro motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, declinata nelle varie forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
3. In data 26.8.2021 è stato depositato un atto di rinuncia al giudizio, giustificato dalla attivazione e conseguente completamento della procedura di emersione del lavoro irregolare prevista dal D.L. n. 34 del 2020, art. 103.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che:
1. La rinuncia al ricorso, regolarmente manifestata in assenza di tempestiva costituzione della parte intimata, determina l’estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c..
2. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
P.Q.M.
La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021