Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40098 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16890-2020 proposto da:

EDILVALENTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DECIMO LO PRESTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5555/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della. SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1.Edilvalenti s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Messina, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina, che aveva accolto il ricorso della medesima contribuente contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2006, in materia di Ires, Iva ed Irap, a seguito di processo verbale di constatazione elevato dalla Guardia di finanza, e relativo all’omessa dichiarazione di ricavi, per violazione dei principi di competenza economica e di imputazione temporale di componenti del reddito d’impresa.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza impugnata perché la sua motivazione sarebbe “apparente, obbiettiva mente inadeguata e poco esaustiva” e si sarebbe limitata ad un mero richiamo all’appello erariale.

Il motivo è infondato.

Infatti “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie, nel quale la motivazione resa dalla CTR, dopo aver argomentato sulla fondatezza del motivo d’appello erariale relativo alla carenza di motivazione della decisione appellata, ha illustrato (non meramente per relationem), per quanto sinteticamente, le ragioni per le quali, nel merito, ha ritenuto ingiustificata l’omessa contabilizzazione delle poste relative a premi erogati dai fornitori in relazione al fatturato annuale raggiunto dalla contribuente nel 2006.

La motivazione in questione non è quindi inferiore alla soglia del c.d. “minimo costituzionale”.

2.Con il secondo motivo la ricorrente contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 109 del t.u.i.r., sostenendo che la CTR avrebbe errato nell’affermare che le componenti di reddito in questione avrebbero dovuto essere imputate, per competenza, nell’anno d’imposta 2006, oggetto dell’accertamento. Infatti, secondo la ricorrente, le poste in questione sarebbero divenute certe e sarebbero state determinabili solo nel corso dell’anno 2007, a seguito di riscontri e controlli effettuati dagli stessi fornitori.

Il motivo è inammissibile per diverse ragioni, ciascuna sufficiente alla relativa declaratoria.

Inanzitutto, non risulta adempiuto l’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (Cass. 15/01/2019, n. 777; Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726).

Infatti, nel ricorso non viene indicato se, ed in che fase e grado del giudizio di merito, siano stati depositati in atti il processo verbale di constatazione, l’avviso d’accertamento e, soprattutto, documenti relativi alle componenti positive in questione, dai quali dovrebbe evincersi la loro natura e l’assunta maturazione, solo successivamente all’anno d’imposta controverso, della loro certezza e determinazione.

Tanto meno, nel corpo del ricorso, sono riprodotti, neppure per estratto, i predetti documenti. Ne’, in calce al ricorso, viene data puntuale e specifica menzione dell’allegazione degli stessi documenti.

Invero, come questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire a proposito dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, “detta disposizione, oltre a richiedere l’indicazione degli atti e dei documenti, nonché dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. (…) In tale prospettiva va altresi ribadito che l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23452).

In breve, il ricorrente per cassazione, nel fondare uno o più motivi di ricorso su determinati atti o documenti, deve porre la Corte di cassazione in condizione di individuare ciascun atto o documento, senza effettuare soverchie ricerche” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1235 del 2019, in motivazione).

Il motivo risulta altresì inammissibile, come eccepito dal controricorrente, anche sotto altro aspetto.

Infatti, a fronte dell’accertamento, da parte della CTR, che la contabilizzazione dei componenti in questione nel 2006, a differenza di quanto sostenuto dalla contribuente, non avrebbe avuto nel caso di specie natura presuntiva e di grande approssimazione, la ricorrente ribadisce espressamente il contrario, contrapponendo la propria valutazione fattuale a quella del giudice d’appello.

Tuttavia è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

2.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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