Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40101 del 15/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.R.S., e C.M.G., rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati Gianni Taffarello, e Stefano Queriolo, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Barberini n. 36.

– ricorrenti –

contro

B.O..

– intimata –

avverso la sentenza n. 126 della Corte di appello di Venezia, depositata il 19.1.2017.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28. 10. 2021 dal Consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 126 del 19.1.2017 la Corte di appello di Venezia confermò la decisione di primo grado che, accogliendo la domanda proposta da B.O., aveva condannato i vicini D.R.S. e C.M.G. ad arretrare il parapetto della terrazza del loro immobile fino alla distanza di m. 1,50 della linea di confine tra i due mappali, come indicato nell’elaborato peritale, nonché alla demolizione delle opere di ampliamento che non rispettavano la distanza di m. 5 dal confine tra i mappali n. *****. La corte motivò tale decisione, per quanto qui ancora interessa, affermando che, sulla base della documentazione acquisita, la strada posta a confine con la proprietà dei convenuti, di cui parte attrice aveva dedotto di essere comproprietaria, aveva natura privata e non pubblica; che le violazioni delle distanze trovavano riscontro puntuale negli accertamenti svolti dal consulente tecnico di ufficio, che aveva verificato che la terrazza ed il parapetto realizzati in sopraelevazione non rispettavano la distanza dal confine di metri 1,50 prevista dall’art. 905 c.p.c. e che le altre opere di ampliamento della costruzione dei convenuti (lavanderia, atrio, centrale termica e cucina) erano state poste ad una distanza inferiore di metri 5 dal confine prevista dalle locali norme attuative del PRG.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 19.1.2017, propongono ricorso D.R.S. e C.M.G., con atto notificato il 16. 3. 2017, affidandosi a due motivi.

B.O. non ha svolto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Preliminarmente va dato atto che con istanza del 4.10.2021 i difensori dei ricorrenti hanno chiesto che il processo sia dichiarato interrotto a causa del sopravvenuto decesso dei propri assistiti.

La richiesta va disattesa, atteso che, per giurisprudenza costante di questa Corte, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, ben potendo il difensore continuare nella sua attività difensiva (Cass. n. 1757 del 2016; Cass. n. 24635 del 2015; Cass. n. 22624 del 2011).

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, omesso esame di un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione dell’art. 879 c.c.. Il mezzo lamenta che la Corte veneziana non abbia esaminato il punto decisivo della controversa, costituito dalla natura pubblica della strada del mappale n. *****, risultante dai documenti della pubblica amministrazione acquisiti agli atti di causa, da cui emergeva che essa era gravata da servitù pubblica e trascurando di considerare che non era mai intervenuto un provvedimento formale di declassificazione, accertamento che, se effettuato, avrebbe dovuto portare ad assolvere i convenuti dalla domanda proposta dalla controparte, ai sensi dell’art. 879 c.c., comma 2, il quale prevede un regime derogatorio delle distanze legali per le costruzioni a confine sulle vie pubbliche.

Il motivo appare infondato ed in parte inammissibile.

Infondato laddove, mediante il richiamo alla disposizione di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, denunzia una carenza di motivazione, tenuto conto che la Corte di appello ha esposto specificatamente le ragioni per cui la strada in questione aveva natura privata e non pubblica, rilevando che essa non consentiva alcun collegamento viario ma era un vicolo cieco di accesso alla proprietà privata, che in essa risultavano apposti segnali di divieto di accesso e di strada privata, che il comune stesso aveva riferito di non considerarla al servizio della collettività, tanto da avere consentito l’apposizione di un cancello di chiusura presso il suo sbocco nella pubblica via e di avere condizionato la concessione dei lavori di ampliamento a D.R. e C. al rispetto dell’obbligo di osservare le distanze legali.

E’ noto per contro che, come questa Corte ha più volte precisato, la violazione del disposto di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, che determina la nullità della sentenza per difetto di uno dei suoi contenuti essenziali, è rinvenibile nei soli casi in cui la sentenza sia del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi e così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6. In particolare, la motivazione può qualificarsi apparente quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, lasciando così all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. n. 22232 del 2016; Cass. 13248 del 2020).

Il vizio denunziato non appare pertanto ravvisabile con riguardo alla sentenza impugnata, la cui lettura consente facilmente di comprendere l’iter logico-argomentativo che ha portato il giudicante a seguire la conclusione accolta.

La censura che lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, prima che infondata alla luce delle considerazioni precedenti, è invece inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., applicabile in questo giudizio essendo stato l’appello introdotto nel 2015 – che esclude la proponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, nel caso in cui la sentenza di appello, come nel caso di specie, sia confermativa della decisione di primo grado (c.d. doppia conforme).

La censura di violazione dell’art. 879 c.c., va ritenuta per l’effetto assorbita.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 872 c.c., ed omesso esame di un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che la corte veneziana ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna degli odierni ricorrenti agli arretramenti della terrazza e degli altri ampliamenti ivi indicati con una motivazione del tutto arbitraria, applicando la disciplina delle distanze relativamente ad un confine di un fondo “che ha un’esclusiva funzione di passaggio di automezzi”. Si deduce, inoltre, che la stessa consulenza tecnica non aveva indicato tra le opere da demolire gli ampliamenti dovuti ai volumi tecnici e, sotto altro profilo, che la condanna di arretramento della terrazza non poteva essere emessa, atteso che la disciplina posta dall’art. 905 c.c., che la sentenza ha espressamente richiamato, consente solo, in caso di violazione della distanza, il risarcimento del danno e non anche la riduzione in pristino.

Il mezzo è inammissibile per le considerazioni già svolte in occasione del motivo precedente e, in relazione al richiamo alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, in quanto volto ad introdurre un riesame delle risultanze istruttorie non consentito in sede di giudizio di legittimità.

Le dedotte censure di violazioni di legge sono invece infondate, atteso che, quanto all’ordine di demolizioni degli ampliamenti, la violazione riscontrata ha per oggetto la loro distanza dal confine, sicché appare non rilevante che esso sia relativo ad un fondo usato per il passaggio carraio, mentre, per quanto riguarda la violazione della distanza legale per le vedute, costituisce principio pacifico in giurisprudenza che il diritto di natura petitoria alla eliminazione delle vedute abusive consente l’ordine di demolizione delle porzioni immobiliari che integrano la suddetta violazione (Cass. n. 23184 del 2020; 4834 del 2019; Cass. n. 9640 del 2006; Cass. n. 2343 del 1995).

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472