LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5595/2017 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MORDINI n. 14, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PETRILLO, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONIDA MARIA GABRIELI;
– ricorrente –
contro
F.M.C., rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI GALLO, e LUIGI SALERNO, e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA REGINA MARGHERITA, n. 27, presso lo studio dell’avvocato ANNA DE CARO, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO GALIANO;
– controricorrenti –
e contro
M.M.P., MA.BI. e MA.PA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 508/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 26/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 24.7.1996 F.A. proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 446 del 1996, emesso dal Tribunale di Salerno, in virtù del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di S.D., della somma di Lire 61.920.369 oltre iva, a fronte delle prestazioni professionali rese dall’opposto in favore dell’opponente. Quest’ultimo eccepiva, in particolare, di non aver mai conferito alcun incarico allo S., e che il progetto da quegli predisposto rientrava in un più ampio accordo negoziale, mai realizzatosi, in virtù del quale F.M., suo dante causa, si era impegnato, insieme a F.M.C. e Ma.Sa., a cedere alla società Edil Romano S.n.c. la proprietà di alcuni immobili siti in territorio del Comune di *****, a fronte della cessione, da parte della società acquirente, della piena proprietà di alcune porzioni dei fabbricati realizzandi sugli immobili di proprietà dei cedenti. Detto contratto, secondo l’opponente, prevedeva che le spese di progettazione dei realizzandi edifici fossero totalmente a carico della società acquirente. L’opponente lamentava altresì che F.M. versava, all’epoca della sottoscrizione del contratto di cui è causa, in condizioni di incapacità naturale ed eccepiva la sproporzione tra le prestazioni dedotte nel predetto negozio.
Con separato atto di citazione proponevano opposizione al medesimo decreto ingiuntivo anche F.M.C. e Ma.Sa., eccependo la mancanza di prova del conferimento dell’incarico, la sproporzione del compenso preteso dal professionista, e comunque la loro carenza di legittimazione passiva, in quanto l’unico avente causa di F.M. era F.A., e considerato che Edil Romano S.n.c. si era obbligata a far fronte al pagamento di tutti gli oneri tecnici dello S..
Nella resistenza dell’opposto il Tribunale di Salerno, con sentenza del 12.9.2005, accoglieva in toto l’opposizione proposta da F.M.C. e Ma.Sa.; accoglieva invece solo in parte quella proposta da F.A., che condannava al pagamento della minor somma di Euro 27.374,45 oltre accessori. A sostegno della propria decisione, il primo giudice dava atto che non era stata acquisita la prova che l’incarico professionale fosse stato conferito anche da F.M.C. e Ma.Sa., mentre era stato dimostrato il suo conferimento da parte di F.M., la cui incapacità al momento della stipula del contratto non era stata provata.
Interponeva appello avverso detta decisione F.A. e si costituivano in seconde cure, per resistere al gravame, F.M.C., Ma.Sa. e S.D., il quale ultimo spiegava a sua volta appello incidentale in relazione al capo della decisione di prime cure che lo aveva condannato alla refusione delle spese in favore di F.M.C. e Ma.Sa..
Con la sentenza oggi impugnata, n. 508/2016, la Corte di Appello di Salerno rigettava tanto il gravame principale che quello incidentale.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione F.A., affidandosi ad un unico motivo.
Resistono con separati controricorsi S.D. e F.M.C..
Il controricorrente S. ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132,112,115,116 c.p.c., art. 111 Cost., artt. 1321,1325,1326,2230,2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché la Corte di Appello avrebbe reso una motivazione meramente apparente, nella misura in cui avrebbe confermato la decisione di prime cure, dichiarando di condividerne il contenuto, senza fornire alcuna ulteriore spiegazione a sostegno del proprio convincimento. Ad avviso della parte ricorrente, ciò evidenzierebbe che il giudice di seconde cure non avrebbe condotto alcuna autonoma disamina del materiale istruttorio, limitandosi ad una generica conferma del giudizio operato dal Tribunale.
La censura è inammissibile, in quanto si risolve in una istanza di revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle risultanze istruttorie compiuti dal giudice di merito, preclusa in questa sede, perché estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Peraltro, la Corte di Appello dichiara di condividere la valutazione del Tribunale, ma non si ferma affatto a questa affermazione, bensì esamina le dichiarazioni rese dallo S. in sede di interrogatorio, insieme a quelle rese dai testimoni escussi nel corso dell’istruttoria esperita in prime cure (pagg. 8 e s. della sentenza impugnata), spiegando, dunque, in modo coerente ed adeguato la ragione del proprio convincimento.
Da quanto precede deriva l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, nei confronti delle parti controricorrenti.
Nulla, invece, per le parti rimaste intimate, in ragione del mancato svolgimento, da parte loro, di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente, in Euro 5.500, di cui Euro 200 per esborsi, in favore di S.D., ed in Euro 4.500, di cui Euro 200 per esborsi, in favore di F.M.C., in ambo i casi oltre rimborso delle spese generali, in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 2729 - Presunzioni semplici | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 132 - Contenuto della sentenza | Codice Procedura Civile