LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3309/2017 proposto da:
B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO BERTELLI LEONESIO;
– ricorrente –
contro
V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO GIAMPAOLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1166/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la vicenda, per quel che ancora residua di utilità, può riportarsi nei termini seguenti:
– con atto di citazione del 2009 B.V. e A. convennero in giudizio S.G. narrando:
a) il di loro padre aveva stipulato col convenuto, il 30/7/1976, un contratto, con il quale era stato stabilito che “la vendita (di due appartamenti di proprietà di B. in *****) potrà essere effettuata soltanto dietro consenso bilaterale e con diritto di prelazione di una delle parti”;
b) la scrittura in parola era stata dichiarata autentica in sede giudiziale e la relativa sentenza d’appello era stata trascritta presso la competente Conservatoria dei RR.II., in data 5/11/1990;
c) poiché la trascrizione di cui detto, a distanza di oltre dieci anni, rappresentava un impedimento alla vendita dei beni gli attori chiesero al Tribunale di accertare l’estinzione per prescrizione “dei diritti di prelazione e di consenso alla vendita per S.G.”, ordinando la cancellazione della trascrizione e condannando la controparte al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2;
d) il Tribunale, con sentenza resa nel 2013, in parziale accoglimento della domanda, dichiarò prescritto ogni diritto nascente dalla convenzione in favore dello S. e ordinò la cancellazione della trascrizione della sentenza di cui si è detto, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla pronuncia, risalente al 9/1/1995, con la quale la Cassazione aveva definito quel giudizio, in assenza di atti interruttivi;
e) la Corte d’appello di Brescia, in accoglimento dell’impugnazione proposta da V.M., succeduta “mortis causa” allo S., in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda dei B., motivando nei termini seguenti, sulla base di quanto statuito dalla medesima Corte con la sentenza n. 590/1990: “l’affare previsto avrebbe potuto realizzarsi, oltre che con la vendita degli appartamenti a terzi oppure allo S., col pagamento allo S. di quella che sarebbe stata nella vendita la parte dell’utile ad esso spettante, con il che gli appartamenti sarebbero rimasti definitivamente in proprietà del B. con sua liberazione da ogni obbligo verso l’altro, e non già che questi avrebbe liberato gli stessi da una comunione con lo S.. Ne deriva che gli attori per ottenere una pronuncia di prescrizione dei diritti di S., avrebbero dovuto provare di averlo messo in condizione di esercitare quei diritti”, prova che non era stata data; “mai”, soggiunge la sentenza, “la proprietà si era decisa a vendere e conseguentemente mai aveva informato S. che diversamente avrebbe potuto esercitare i propri diritti, compreso quello di dare il proprio assenso a vendere a terzi oppure di acquistare il bene oltre a quello di incassare la somma spettantegli”;
ritenuto che B.V., in proprio e quale procuratore generale di B.A. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi e che V.M. resiste con controricorso.
Osserva:
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c..
Assume il B. che la Corte di merito aveva negato che la prescrizione fosse decorsa per la presenza d’un “impedimento materiale” rappresentato dal fatto che il bene non fosse stato messo in vendita dal proprietario (il B.), con la conseguenza che la controparte, non avendo avuto la comunicazione della messa in vendita, non avrebbe potuto esercitare i suoi diritti nascenti dal negozio.
Un tale argomento, secondo il ricorrente, importa una falsa applicazione dell’articolo citato, non potendo avere effetto impeditivo del decorso della prescrizione, secondo le indicazioni rese in sede di legittimità, gli ostacoli di mero fatto e le condotte soggettive.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1183 c.c., in quanto, secondo l’assunto impugnatorio, non era stato l’atteggiamento del B. a costituire “impedimento materiale”, bensì lo S. ad essere stato negligente nella tutela dei propri diritti, stante che “avrebbe dovuto attivarsi entro il termine di prescrizione ordinaria per far valere i propri diritti, o almeno avrebbe dovuto esercitare l’actio interrogatoria di cui all’art. 183 c.c., comma 3”.
3. Entrambe le censure, le quali possono essere esaminate congiuntamente poiché correlate, sono infondate.
La giurisprudenza evocata dal ricorrente, peraltro pienamente condivisa, non si attaglia al caso di specie. Questa Corte, infatti, in più occasioni ha spiegato che l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (Sez. L., n. 10828, 2675/2015, Rv. 635661; conf., da ultimo, ex multis, Cass. nn. 22072/2018, 14193/2021).
Secondo il principio sopra riportato, il fatto impeditivo del decorso della prescrizione non può che essere giuridico. Nel caso qui in esame si versa, appunto, in una tale ipotesi: il diritto, ora esercitabile dalla V., nasce, quale che sia il tempo trascorso dalla stipula del contratto, solo dal momento in cui il B. manifesti la sua volontà di vendere. Prima di un tale momento la controparte è titolare di una mera facoltà, che si tramuta in diritto solo allorquando possa esercitare la prelazione.
Non ha fondamento, del pari, l’evocazione dell’art. 1183 c.c..
Non si è in presenza di una prestazione non eseguita, in assenza di prefissione di termine, stante che, sulla base di quel che narrano le stesse parti, l’obbligazione del B. consiste, nel caso in cui decida di vendere, di permettere alla controparte di eserciate il diritto di prelazione; ma non può, ovviamente, essere obbligato a vendere.
In disparte va soggiunto che, in ogni caso, il diritto d’interpello garantito dall’art. 1183 c.c., al creditore della prestazione non può, perciò stesso, trasformarsi in un onere per costui, solo dando corso al quale possa assicurarsi che l’inesorabile decorso della prescrizione non estingua il suo diritto (mai nato).
4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021
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