LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3791/2017 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, *****, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 175, C/O POSTE ITALIANE, presso lo studio dell’avvocato VITA TOSCANO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSANA CATALDI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA N. 4, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ANGELINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO FONTANAZZA, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1148/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 05/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
Udito l’avvocato Stefania Stari, per delega del’avvocato Rossana Cataldi per la ricorrente, e l’avvocato Giuseppe Del Castro per delega dell’avvocato Alessandro Fontanazza per il contro ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., L.U. ha chiesto la condanna di Poste Italiane al pagamento delle somme dovute in virtù della scadenza di buoni fruttiferi postali, emessi dalla convenuta, che illegittimamente ne rifiutava il rimborso. Nella resistenza della convenuta, che asseriva che non fosse possibile accogliere la richiesta attorea, in quanto tra i cointestatari dei buoni vi erano anche dei soggetti deceduti, il Tribunale di Torino, disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione, con la sentenza n. 5908 del 2014, accoglieva la domanda attorea, condannando Poste Italiane al pagamento delle somme di cui in dispositivo.
Avverso tale sentenza proponeva appello la convenuta, e nella resistenza del L., la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 1148 del 6 luglio 2016, ha rigettato il gravame, ritenendo di dover condividere, sia pure con la correzione di alcune argomentazioni, la soluzione del giudice di prime cure, e ciò in quanto, esclusa l’applicabilità delle previsioni di cui al D.M. n. 256 del 1989, trattandosi di norma di rango secondaria, sopravvenuta alla data di sottoscrizione dei buoni oggetto di causa, alla luce delle previgenti disposizioni di cui al R.D. n. 775 del 1940, e precisamente ai sensi dell’art. 194, richiamato per la disciplina dei buoni fruttiferi dall’art. 213, restava salva la possibilità per ogni singolo cointestatario di poter riscuotere l’intero alla presentazione del titolo, attesa anche l’apposizione sui buoni in esame della clausola che consentiva la pari facoltà di rimborso.
Poste Italiane S.p.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello sulla base di tre motivi.
L.U. ha resistito con controricorso.
Il controricorrente ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.P.R. n. 156 del 1973, artt. 171 e 182, nonché del D.P.R. n. 256 del 1989, art. 187.
Si deduce che tutti i buoni postali di cui è stato chiesto il rimborso dal solo attore erano però cointestati, con pari facoltà di rimborso, anche in capo a M.L.S. (madre di L.U., deceduta il *****) ed a L.G., a sua volta deceduto in data anteriore all’introduzione del giudizio.
Si sostiene che il D.P.R. n. 256 del 1989, art. 187, dispone che il rimborso del saldo a credito di libretto postale cointestato, anche con clausola di pari facoltà, ove una delle parti sia deceduta, debba avvenire con quietanza di tutti gli aventi diritto, e quindi, nel caso di specie, con l’assenso anche degli eredi del fratello dell’attore.
Nella specie, la norma de qua è stata inopinatamente disattesa dalla Corte d’Appello che ha escluso la sua applicazione, facendo leva sul fatto che dovessero trovare ancora applicazione le disposizioni di cui al precedente R.D. n. 775 del 1940.
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 775 del 1940, art. 194, in quanto, anche a voler escludere l’applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 256 del 1989, l’art. 194 in esame testualmente statuisce che il rimborso del saldo a credito del libretto intestato a persona defunta ovvero ad una o più persone di cui una sia deceduta, debba essere eseguito con quietanza degli aventi diritto.
Alla luce di tale previsione deve ritenersi che l’obbligo della quietanza degli aventi diritto prevalga sull’esistenza della clausola di pari facoltà di rimborso, che è destinata quindi ad essere recessiva a fronte della previsione normativa che accorda una specifica tutela agli eredi dei contestatari deceduti.
2.1 I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.
La Corte d’Appello è pervenuta al rigetto delle eccezioni della ricorrente rilevando che i buoni fruttiferi di cui era chiesto il rimborso erano stati emessi tra il 1979 ed il 1987, il che escludeva la possibilità di invocare le norme di cui al D.P.R. n. 256 del 1989, stante il dettato del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 2, vigente alla data della sottoscrizione dei buoni e che, dispone che, fino all’emanazione delle nuove norme regolamentari (rappresentate dal D.P.R. n. 256 del 1989), devono trovare applicazione quelle vigenti, in quanto compatibili.
Ne derivava quindi che la norma di cui al D.P.R. n. 256 del 1989, art. 184, che impone l’obbligo della quietanza degli aventi diritto, anche nel caso di previsione della clausola di pari facoltà, in quanto più restrittiva rispetto alle generali previsioni di cui del D.P.R. n. 156 del 1973, artt. 171 e 173, non poteva trovare applicazione, sia perché non può porsi in contrasto con una norma di rango primario, sia perché pone una disciplina derogatoria rispetto alla regola generale del pagamento a vista, e ciò contro il contenuto specifico del buono, così come sottoscritto dalle parti.
Alla luce delle previsioni di cui al D.P.R. n. 156 del 1973 e del R.D. n. 775 del 1940, ed in particolare dell’art. 194 di quest’ultimo, richiamato per i buoni postali dall’art. 213 del medesimo R.D., è pur vero che il rimborso è previsto con la quietanza degli aventi diritto, ma la norma non appare espressamente volta a derogare anche all’eventuale diversa manifestazione di volontà delle parti all’atto della sottoscrizione del buono.
Ne deriva che la clausola di pari facoltà di rimborso è destinata a trovare applicazione, anche nel caso di decesso di uno dei cointestatari, il che abilitava il controricorrente a richiedere l’intero rimborso del buono, anche senza necessità di documentare la sorte delle vicende ereditarie del fratello, e senza dovere ottenere il consenso dei suoi eventuali eredi.
3. Così riassunta la motivazione del giudice di appello, ritiene la Corte che le critiche mosse dalla ricorrente non possano trovare accoglimento.
E’ pacifico che nella fattispecie i buoni postali oggetto di causa siano stati tutti sottoscritti in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. n. 256 del 1989, sebbene in data successiva all’entrata in vigore del D.P.R. n. 156 del 1973, il cui art. 2 prevede che: “Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con uno o più provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all’emanazione di tali norme si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in quanto compatibili”.
Le norme di esecuzione sono state poi emanate con il già ricordato D.P.R. n. 256 del 1989 (peraltro successivamente abrogato, ma destinato a continuare a trovare applicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 284 del 1999, art. 7, comma 3, ai rapporti già in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto), che, per quanto rileva in questa sede, dispone all’art. 184 che:
“1. Il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato, previa estinzione dei titoli, in base ad autorizzazione dell’Amministrazione.
2. Per ottenere tale pagamento, gli eredi, gli eventuali cointestatari, o coloro che legalmente li rappresentano, debbono compilare e firmare, presso un ufficio, apposita domanda, specificando in essa quali degli aventi diritto non potranno intervenire alla quietanza perché legalmente incapaci o perché residenti altrove e non rappresentati da un procuratore.
3. I richiedenti debbono allegare alla domanda il libretto insieme con i documenti indicati nell’art. 16. Se essi dichiarano di non poter esibire il libretto perché smarrito, distrutto o sottratto, debbono allegare, in luogo di esso, una domanda di duplicazione, ai sensi ed agli effetti dell’art. 166”, ed all’art. 187 che:
“1. Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.
2. Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall’Amministrazione sopra nuovi libretti. Agli effetti della determinazione di tali quote, si applica, per il rimborso del credito di libretti intestati a due o più persone, una delle quali sia deceduta, la disposizione di cui dell’art. 156, comma 2.
3. I nuovi libretti vengono consegnati agli intestatari oppure ai loro rappresentanti, previa apposizione del vincolo di cui all’art. 181, nel caso che gli intestatari stessi siano legalmente incapaci o siano stati dichiarati assenti”.
3.1 Ritiene il Collegio che la soluzione della Corte distrettuale, che ha escluso che alla fattispecie potessero trovare applicazione le previsioni di cui al D.P.R. n. 256 del 1989, abbia il conforto sia del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 2, che espressamente dispone la sopravvivenza delle norme regolamentari vigenti alla data della sua emanazione, sino alla successiva data di emanazione delle nuove norme di attuazione, sia del generale principio di irretroattività della fonte normativa secondaria che non può introdurre deroghe alla norma di cui all’art. 11 preleggi (così ex multis, Cass. n. 21867/2018).
Avuto quindi riguardo alla disciplina vigente alla data di sottoscrizione dei buoni fruttiferi, rileva la previsione di cui al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 171, il quale prevedeva che “Gli uffici postali, nei limiti e con le modalità indicate dal regolamento, rilasciano buoni postali di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”, nonché dell’art. 178 a mente del quale “I buoni postali sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”.
La norma di attuazione previgente è poi rappresentata dal R.D. n. 775 del 1940, art. 194, che dispone che “Il rimborso a saldo del credito del libretto, intestato a persona defunta oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza degli aventi diritto, da apporre su mandati di pagamento emessi dall’Amministrazione centrale. I mandati sono validi per due mesi oltre quello dell’emissione, ovvero, se sono pagabili presso uffici dell’Africa Italiana, di quattro mesi oltre quello di emissione. Trascorso il periodo di validità, essi sono annullati, salvo ad essere sostituiti con altri su richiesta degli aventi diritto. Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall’Amministrazione centrale sopra nuovi libretti.
Agli effetti della determinazione di tali quote, si applica, pel rimborso del credito di libretti intestati a due o più persone, una delle quali sia deceduta, la disposizione di cui dell’art. 163, comma 3.
I nuovi libretti vengono consegnati agli intestatari oppure ai loro rappresentanti legali, previa apposizione del vincolo di cui al comma 1 dell’art. 188, nel caso che gli intestatari stessi siano minori o interdetti”.
4. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13979/2007, richiamata anche dai giudici di merito, hanno precisato che i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, ma hanno altresì precisato che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti (nella fattispecie il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal D.M., che ne disponeva l’emissione è stato risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono; conf. Cass. n. 19002/2017).
A tal fine è stato sottolineato che il rilievo concernente la natura giuridica del buono postale, quale mero titolo di legittimazione non era risolutivo, in quanto occorreva far riferimento alla circostanza che l’attività di emissione dei buoni postali risulta sottoposta alla disciplina del diritto comune, essendo priva di lineamenti autoritativi ed essendo munita di connotazioni contrattuali, sicché, per struttura e funzione, la stessa sostanzialmente non si discosta dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie (cfr. in tal senso, esplicitamente, Corte Cost. n. 463 del 1997).
Le stesse Sezioni Unite hanno poi ritenuto, che alla luce di tale informazione dei buoni postali, ancorché possa convenirsi circa il fatto che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori possa subire, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, andava però ribadito che non era possibile svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi, e ciò in quanto il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli è destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.
Una volta ribadita quindi la vincolatività delle prescrizioni contrattuali concordate in occasione della sottoscrizione dei buoni, avuto riguardo alla disciplina di cui al previgente R.D. n. 775 del 1940, deve reputarsi che, anche a voler reputare applicabile ai buoni in questione la previsione di cui all’art. 194, la diversa previsione contrattuale è destinata a prevalere sulla norma regolamentare che prevede la quietanza degli aventi diritto, mancando nella norma secondaria una espressa volontà di derogare anche rispetto ad una diversa volontà negoziale delle parti.
In questo senso la clausola che prevede la pari facoltà di rimborso, in presenza di un buono cointestato, deve ritenersi volta ad assicurare il diritto del singolo cointestatario di poter sempre conseguire l’intero, e ciò anche laddove si verifichi la morte di uno degli altri cointestatari, atteso che nel caso in cui sia prevista la facoltà di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare (cfr. da ultimo Cass. n. 7862/2021, in tema di cointestazione del rapporto bancario). Per l’effetto, e sempre avuto riguardo alla disciplina applicabile alla fattispecie ratione temporis, a fronte della chiara volontà negoziale espressa dalle parti tramite la stipulazione della clausola di “pari facoltà di rimborso”, il rimborso del buono fruttifero non risulta subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione, e consente al portatore e cointestatario del titolo, avvalendosi della predetta facoltà che connota il titolo, di chiedere a vista all’ufficio postale di emissione il pagamento dell’intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell’ipotesi di altro cointestatario defunto, la quietanza congiunta degli aventi diritto.
5. Ritiene peraltro la Corte che alla stessa conclusione debba pervenirsi anche nel caso in cui il buono sia, per la data della sua emissione, sottoposto alla disciplina successiva di cui al D.P.R. n. 256 del 1989, non potendosi ritenere che la previsione di cui al riportato art. 187, possa prevalere sulla diversa volontà contrattuale di cui è espressione la clausola di pari facoltà di rimborso.
Non ignora il Collegio come a diversa soluzione fosse di recente pervenuta questa Corte con l’ordinanza n. 11137/2020, che ha affermato che, in assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati è applicabile per analogia la disciplina prevista dal D.P.R. n. 256 del 1989, art. 187, comma 1, relativo ai libretti di risparmio postale (per effetto del rinvio di cui all’art. 203, comma 1, dell’anzidetto regolamento), sicché, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.
Tuttavia, tale precedente, oltre a ritenere applicabile la previsione di cui al D.P.R. n. 256 del 1989, anche in un’ipotesi in cui il buono fruttifero risultava essere stato emesso nel 1984, non appare convincente, come peraltro confermato dal contenuto dell’ordinanza interlocutoria della stessa Corte n. 16683/2020, che ha ravvisto l’opportunità di rimessione della causa alla pubblica udienza, stante la necessità di dover affrontare una serie di dubbi ermeneutici, posti dalla difficoltà di coordinamento tra la detta clausola e le menzionate previsioni regolamentari.
Con tale provvedimento, dopo essersi escluso che sia corretto il richiamo per la fattispecie alle norme in tema di comunione, in quanto il tema della contitolarità dei diritti di credito (quale scaturente dalla cointestazione), non attiene al diverso ambito della comunione di diritti reali, sono stati espressi dubbi circa la effettiva riferibilità del disposto del D.P.R. n. 256 del 1989, art. 187, anche alla fattispecie dei buoni postali fruttiferi, atteso il riferimento letterale della norma ai libretti di risparmio.
Inoltre l’ordinanza ha manifestato dubbi circa la possibilità di ritenere obbligatoria la quietanza degli aventi diritto, al fine di dare attuazione ad una norma imperativa e cioè alla previsione di cui all’art. 48 del testo unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni, e ciò in quanto è stato da più parti rilevato che, ai fini dell’imposta di successione, i buoni in questione risultano equiparati ai titoli di stato, che come tali non rientrano nell’attivo ereditario (cfr. il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 12, lett. i), il che farebbe perdere alla previsione di cui al D.P.R. n. 256 del 1989, la sostenuta connotazione di imperatività.
5.1 Ad avviso del Collegio i dubbi legittimamente posti nella citata ordinanza interlocutoria debbono però essere risolti a favore della tesi che ritiene prevalente la previsione contrattuale di cui alla clausola p.f.r. (pari facoltà di rimborso), e ciò anche nella vigenza delle norme di cui al D.P.R. n. 256 del 1989, occorrendo a tal fine ricordare come la controversia di cui alla menzionata ordinanza interlocutoria sia stata poi decisa con la sentenza n. 24639 del 13 settembre 2021, che è pervenuta, con argomentazioni in gran parte coincidenti con quelle che intende esporre questo Collegio, al rigetto delle tesi giuridiche sostenute da Poste Italiane.
In primo luogo, non appare condivisibile l’assunto di cui a Cass. n. 11137/2020, che ha esteso anche alla richiesta di rimborso dei buoni fruttiferi postali la norma dettata del D.P.R. n. 256 del 1989, art. 187, per effetto del solo rinvio di cui all’art. 203.
Infatti, risulta condivisibile l’opinione espressa sia dalla giurisprudenza di merito che dalla dottrina prevalente, che, sottolineando la differenza esistente tra i libretti di risparmio ed i buoni postali fruttiferi, intende il rinvio che l’art. 203 compie per i secondi alle norme che concernono i primi, come limitato dalla clausola di compatibilità (“in quanto applicabili”), e facendo in ogni caso salva una diversa disposizione specificamente posta, di talché non è dato concludere per una automatica estensione ai buoni della disciplina prescritta per i libretti.
E’ stato poi evidenziato che lo stesso D.P.R. n. 256 del 1989, all’art. 208, contiene una disciplina specifica – e diversa – per la peculiare figura dei buoni (“i buoni sono rimborsabili a vista presso l’ufficio di emissione”, e ciò secondo quanto già in precedenza stabilito dal D.P.R. n. 156 del 1973, art. 178), il che mina fortemente il presupposto su cui si fonda la conclusione dell’automatica soggezione dei buoni alla previsione di cui all’art. 187.
Una volta quindi ricondotta la possibilità di rimborso dei buoni alla previsione di cui all’art. 208, resta evidente come, in assenza di una espressa limitazione, vi sia piena compatibilità tra la disposizione normativa e la clausola p.f.r., che appunto permette al singolo cointestatario di riscuotere l’intero, anche in caso di morte di un altro cointestatario, e senza che tale diritto sia subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione.
5.2 A maggior conforto di tale conclusione va ribadito che, come sottolineato in dottrina, sebbene sia i libretti che i buoni abbiano entrambi natura di meri documenti di legittimazione (art. 2002 c.c.), vi è però una sostanziale differenza che corre fra i due strumenti sotto il profilo circolatorio. Infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità (art. 1260 c.c.), l’intrasferibilità è prevista solo per il credito di cui al buono postale (cfr. D.P.R. n. 156 del 1973, art. 175, comma 20 e D.P.R. 10 giugno 1989, n. 256, art. 204, per cui i buoni “… non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge “), che conferma quindi la sostanziale differenza tra le due figure e l’impossibilità di applicare analogicamente l’art. 187, comma 10, dettato per i libretti.
A diverse conclusioni non può poi indurre l’affermazione secondo cui la norma invocata dalla ricorrente avrebbe assegnato rilievo alla protezione dei coeredi del cointestatario defunto, e che tale esigenza sarebbe destinate a prevalere sul contrario interesse del cointestatario che pretenda la riscossione dell’intero credito, e ciò in quanto, come affermato anche nella giurisprudenza dell’ABF (Coli. Coord. ABF n. 22747/2019), ” la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell’esistenza dei buoni intestati anche ai propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario “.
D’altronde la circostanza che, in caso di solidarietà attiva, il credito sia stato riscosso da uno solo dei concreditori, non esclude che questi resti obbligato per la quota di spettanza del defunto nei confronti degli eredi del concreditore.
5.3 Infine, non si ritiene nemmeno risolutivo l’argomento secondo cui la norma di cui all’art. 187 assumerebbe carattere imperativo per esigenze di natura fiscale.
Infatti, fra i beni che per legge devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, sui quali pertanto insiste il vincolo di indisponibilità D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 48, sono esclusi “gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparabili… nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge” (D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 12, lett. i)”, e tra i titoli equiparabili a quelli di Stato, devono includersi anche i buoni fruttiferi postali, ed essendo escluso che per gli stessi debba essere presentata la denuncia di successione.
I motivi devono quindi essere rigettati.
6. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.
Si contesta la condanna alle spese ed al pagamento del raddoppio del contributo unificato, sostenendosi che la ricorrente aveva sempre dato la propria disponibilità al rimborso del titolo, una volta soddisfatte le condizioni di cui al D.P.R. n. 256 del 1989.
Il motivo è inammissibile.
In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (così ex multis, Cass. n. 11329/2019; Cass. S.U. n. 14989/2005).
Il ricorso è pertanto rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
8. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimorso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021