LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 304/2017 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CORVASCE, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLA MONTECCHIANI, MARCO POLITA, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
G.F., in proprio e quale legale rappresentante della DITTA AUTOELITE DI G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, 132, presso lo studio dell’avvocato MARIANO CIGLIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLINO MARCELLINI, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1286/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 08/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
La Corte osserva:
La vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini seguenti:
– G.F., citati in giudizio M.G. e A.A., narrava di aver concluso l’acquisto d’una autovettura, nell’ambito della sua attività commerciale, che M.G. e A.A. gli avevano dichiarato essere di proprietà del primo, sibbene trascritta formalmente in capo alla s.r.l. *****, della quale il secondo era amministratore unico, pagando a mezzo di assegni il relativo prezzo; che nonostante i solleciti la controparte aveva disertato ogni successivo appuntamento e che, anzi, dichiarato, il 19/11/2003, il fallimento della *****, l’autovettura in parola era stata inventariata e acquisita al fallimento;
– ciò premesso chiedeva al Tribunale dichiararsi la nullità del contratto, o, comunque annullarlo o risolverlo, con condanna alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno;
– l’adito Tribunale dichiarò il difetto di legittimazione passiva dell’ A. e rigettò nel merito la domanda proposta nei confronti del M., sul presupposto che l’attore, nel momento in cui contrasse, avesse avuto consapevolezza che l’unico soggetto legittimato alla vendita fosse la s.r.l. *****;
– la Corte d’appello di Ancona, per quel che ancora qui rileva d’utile, riformando sul punto la decisione di primo grado, accolse la domanda nei confronti del M., che, risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1479 c.c., condannò alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno;
– queste, in sintesi, le ragioni del diverso opinamento da parte del giudice di secondo grado: riportato il contenuto dell’art. 1479 c.c., la decisione reputa circostanza decisiva per il raggiungimento della prova dell’ignoranza in capo all’acquirente dell’alienità della cosa, “il contenuto della scrittura redatta in calce alla fotocopia degli assegni consegnati dal G. al M. (“io sottoscritto M.G. quale proprietario non intestatario della Volvo V 70 targata ***** ricevo i presenti assegni a saldo della ditta Autoelite”), dalla chiara valenza confessoria”, in conformità con le risultanze testimoniali (testi C. e F.).
M.G. propone ricorso sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, avverso la decisione d’appello, e G.F. resiste con controricorso.
1. Con le due censure, fra loro correlate, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1479 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Prospetta il ricorrente che la Corte locale era incorsa in errore, “in quanto, nel caso di specie, era noto al compratore che l’autovettura era di proprietà della ***** S.R.L.”, per avere l’ A. dichiarato nella scrittura privata redatta in calce alla fotocopia degli assegni che la predetta società era “proprietaria intestataria dell’auto”. L’acquirente sapeva, come dal medesimo narrato nella sua querela del 3/2/2014, che il M. si era interessato alla vendita “dovendo rientrare di un suo credito vantato nei confronti della ***** S.R.L.” e una tale dichiarazione aveva chiaro valore confessorio. Da ciò era derivato che la fattispecie di cui all’art. 1479 c.c., non era configurabile.
Avendo, inoltre, la Corte anconetana omesso del tutto di prendere in esame la dichiarazione confessoria predetta aveva, perciò stesso, omesso di prendere in esame un fatto controverso e decisivo.
2. Deve preliminarmente disattendersi l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale apposta a margine dell’atto di ricorso prospettata dal controricorrente. Questa Corte ha, anche di recente, ribadito che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione e’, per sua natura, mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcun specifico riferimento al giudizio in corso ed alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito (Sez. 2, n. 27302, 30/11/2020, Rv. 659726).
3. Il complesso censuratorio è infondato.
La Corte d’appello, sulla base del vaglio probatorio di merito, in questa sede non censurabile, è giunta alla conclusione che il compratore ignorava all’atto della stipulazione dello stesso che la “res” venduta non fosse di proprietà del venditore. Da ciò conseguendo, non avendo il M. procurato all’acquirente la proprietà del bene, la risoluzione del contratto.
E’ del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita – non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente – un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).
Neppure coglie nel segno il denunciato omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il Collegio condivide e intende dare continuità il consolidato orientamento di questa Corte, la quale ha più volte precisato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. 6, n. 28887, 08/11/2019, Rv. 655596; conf., ex multis, Cass. nn. 2745/2018, 2498/2015).
Qui, invero, il fatto storico, consistito nell’accertamento dell’ignoranza dell’alienità della cosa in capo al compratore, risulta essere stato accertato dal Giudice del merito attraverso il vaglio complessivo del quadro istruttorio. Ne’, è bene soggiungere, l’espressione estrapolata dall’atto di querela (“di proprietà della Ditta ***** Srl della quale il Sig. A. era amministratore ma di fatto nel possesso e disponibilità di M.G.”), riportata in ricorso, assume significato e valore di piena confessione, trattandosi, al più di una sintesi, sia pure approssimata, della realtà sottostante, incensurabilmente interpretata dalla Corte locale.
4. Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.
5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021