LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3583/2017 proposto da:
C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DI RENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato GLAUCO ORSITTO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
SOC. F.LLI Z. S.N.C. DI Z.G. E C., CI.CL.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2174/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
La Corte osserva:
Ci.Cl., comproprietario per la metà del compendio immobiliare (dell’altra metà era pacificamente comproprietaria la di lui moglie, M.L.), con contratto del febbraio del 2004, si obbligò a vendere, alle condizioni stabilite da C.S., due unità immobiliari per il complessivo prezzo non inferiore a 390.000 Euro, con prescrizione di stipulare il “definitivo” entro e non oltre il 30 giugno 2005. Con il medesimo atto negoziale il Ci. si era impegnato ad appaltare alla s.r.l. IM.CO, di cui era legale rappresentante il C., i lavori di ristrutturazione degli immobili per il presso di 72.000 Euro. Le spese di progettazione e accessorie avrebbero dovuto essere ripartite al 50%. Determinato in 250.000 Euro il prezzo complessivo delle due unità immobiliari, il Ci. avrebbe dovuto trattenere il predetto ammontare ad avvenuta stipulazione dei due contratti di compravendita. Restava, inoltre, pattuito, narrava il C., che costui assumesse la proprietà del 50% degli immobili fino alla completa esecuzione dell’accordo. L’utile complessivo, derivante dal completamento dell’operazione, al netto delle spese di ristrutturazione, avrebbe dovuto essere ripartito tra il Ci. e il C. al 50%. Il C. si era impegnato a versare la somma di 50.000 Euro, a titolo di caparra confirmatoria, alla stipula del contratto in parola.
Il Ci. e la M. vendevano gli immobili di cui si è detto alla s.n.c. F.lli Z. con atto del 15 luglio 2005, trascritto il 20 luglio 2005.
Successivamente il C., con atto di citazione, premettendo che il Ci. aveva impedito la ristrutturazione per essersi rifiutato di sottoscrivere la DIA, chiese verificarsi la sottoscrizione apposta al contratto del 5 febbraio 2004 e la declaratoria di nullità del contratto di compravendita del 15 luglio 2005, relativamente al 50% degli immobili; in subordine revocarsi, ai sensi dell’art. 2901 c.c., il negozio predetto, sempre relativamente al 50% della quota immobiliare; infine, in corso di causa, in ultima ipotesi, la condanna a restituire, nel caso di declaratoria di nullità del contratto del 5 febbraio 2004, la somma di 50.000 Euro versata dall’attore.
Il Tribunale di Pisa, per quel che ancora qui rileva, dichiarò inammissibile la domanda di verificazione della sottoscrizione per carenza d’interesse e rigettò ogni altra domanda (la compravendita del 50% in favore del C. non era nulla e, pertanto, costui non poteva pretendere la restituzione dei 50.000 Euro; la compravendita di cui detto aveva “perso efficacia” per essersi avverata la condizione risolutiva, costituita dalla mancata vendita a terzi entro la “data essenziale” del 30 giugno 2005; l’attore non aveva interesse, ex art. 2652 c.c., n. 6, a chiedere la declaratoria di nullità della compravendita in favore della s.n.c. F.lli Z. e, comunque, non aveva provato la nullità; non aveva provato la dedotta simulazione, né i presupposti della domanda revocatoria).
La Corte d’appello di Firenze rigettò l’impugnazione del C.. Questi, in sintesi, gli argomenti portanti della decisione, con riguardo alle censure successivamente coltivate in questa sede:
a) doveva condividersi la declaratoria di carenza d’interesse a riguardo della domanda di verificazione della sottoscrizione del Ci. poiché il contratto non era trascrivibile in quanto risolto “ex tunc” ai sensi dell’art. 1360 c.c.;
b) “la qualificazione della clausola che ci occupa come condizione risolutiva quale integrata dalla mancata vendita degli immobili a terzi entro il 30.6.05 non è stata censurata ed è quindi irretrattabile”;
c) non si riscontrava vizio di extrapetizione, osservando la Corte locale che “la statuizione circa la “perdita di efficacia” dell’atto 5.2.04 ha costituito semplicemente la motivazione della statuizione, implicante il rigetto della domanda di nullità dell’atto 15.7.05, secondo cui il “convenuto ha validamente trasferito all’altra convenuta la relativa quota di proprietà degli immobili”, trattandosi di “un mero argomento motivazionale”;
d) inammissibile per genericità doveva reputarsi la denuncia d’invalidità della vendita alla s.n.c. Z., avendo il Tribunale spiegato che essa vendita era esente da vizi proprio perché il contratto del 5 febbraio 2004 aveva perso la propria efficacia;
e) non era rimasta provata la simulazione della compravendita.
C.S. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di cinque motivi. Le controparti sono rimaste intimate.
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 347,165,166 e 171 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che, essendosi gli appellati costituiti tardivamente, all’udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte locale non avrebbe potuto prendere spunto dalla sentenza penale, del pari tardivamente depositata, con la quale il Ci. era stato assolto dall’imputazione di truffa ai danni del C., al fine di escludere la simulazione.
1.1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità.
La sentenza impugnata alle pagg. 9 e 10 esplicita le plurime, convergenti ragioni che la portano a negare la sussistenza di accordo simulatorio sottostante alla vendita Ci. – Z.: la pessima situazione economica dell’alienante era priva di rilievo e, anzi, giustificava il pagamento anticipato di una parte del prezzo, anche al fine di cancellare le ipoteche gravanti sull’immobile (il rogito venne steso nella sede dell’istituto bancario creditore ipotecario); il prezzo non era esiguo, ammontando esso a 135.000 Euro e non a sole 90.000, come dichiarato nell’atto (il Ci., privo di fondi, aveva versato sul suo conto, in concomitanza della stipula, due assegni ammontanti, nel complesso, a 45.000 Euro); non era stato dimostrato che il venditore fosse rimasto nella disponibilità del bene dopo l’alienazione; era stata trasferita anche la quota della moglie e non era stata neppure adombrata simulazione a riguardo della vendita della predetta quota parte.
Il riferimento alla sentenza d’assoluzione, a voler prescindere da ogni altra valutazione, costituiva, pertanto, occasione per annoverare ulteriori argomenti rafforzativi privi di decisività.
2. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
Il Tribunale aveva dichiarato la perdita d’efficacia del negozio del 5 febbraio 2004. Poiché il Ci. aveva chiesto accertarsi “l’inadempimento contrattuale posto in essere dal sig. C.S.” e la s.n.c. Fratelli Z. il rigetto “di tutte le domande di parte attrice”, la statuizione del Tribunale non aveva rispettato il principio della domanda.
La Corte d’appello aveva liquidato il pertinente motivo affermando che “la statuizione circa la “perdita di efficacia” dell’atto 5.2.04 ha costituito semplicemente la motivazione della statuizione, implicante il rigetto della domanda di nullità dell’atto 15.7.05, secondo cui il “convenuto ha validamente trasferito all’altra convenuta la relativa quota di proprietà degli immobili” (…) Orbene, rispetto ad un mero argomento motivazionale non può sussistere vizio di extra petizione”.
Secondo il ricorrente la Corte locale era incorsa in errore poiché non aveva considerato che il Tribunale aveva giudicato inammissibile la domanda di verificazione poiché “non si trascrive un contratto risolto”, così dando luogo a un accertamento della risoluzione non richiesto dalla parte.
2.1. Il motivo, così come prospettato, risulta infondato.
Nel giudizio di legittimità va tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne ha dato il giudice del merito. Nel primo caso, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale, per la soluzione del quale la S.C. ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta. Nel secondo caso, invece, poiché l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Sez. 6, n. 30684, 21/12/2017, Rv. 651523; conf. Cass. n. 7932/2012).
Esclusa la possibilità di riportare il giudizio d’interpretazione di domande ed eccezioni nell’alveo – qui, peraltro, non sollecitato dell’ermeneutica negoziale (la giurisprudenza di questa Corte si è ormai tempo espressa in questo senso: cfr., da ultimo Cass. n. 24480/2020, n. 5853/2014, n. 6125/2014), lo scrutinio di legittimità sulla correttezza di una tale motivazione resta soggetto ai rigorosi limiti delineati dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, di talché la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.
Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).
Nel caso qui alla mano, avendo la Corte locale reso intellegibile motivazione (peraltro riportata dallo stesso ricorrente), la critica, risolvendosi, nell’invocazione di un improprio riesame di merito, alla luce di quanto sopra precisato, non può trovare accoglimento.
3. Tenuto conto della sorte del secondo motivo, il terzo, con il quale il C. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2652 c.c. e art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza impugnata confermato la perdita d’interesse al giudizio di verificazione, resta assorbito in senso improprio, non potendo che seguire il destino dell’altro.
4. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione e/o falsa interpretazione dell’art. 1325 c.c., per avere i giudici di merito escluso la nullità dell’atto di compravendita Ci. – Z., è privo di fondamento giuridico.
Qui, invero, non si pone una questione di nullità, ma d’inadempimento del primo contratto, non eseguibile a cagione della seconda vendita trascritta, potendo costituire la successiva vendita a un terzo dello stesso bene immobile già venduto, ma con atto non trascritto, inadempimento all’obbligo contrattuale che il venditore assume nei confronti del primo acquirente di fargli avere la piena disponibilità della “res” (cfr., Cass. n. 7314/2017), ma non già ragione di nullità della vendita trascritta.
5. Il quinto motivo, con il quale il ricorrente allega violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 2729 e 1414 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la sentenza riconosciuto sussistere la simulazione assoluta della compravendita in favore della s.n.c. Z., non supera lo scrutinio d’ammissibilità.
5.1. La Corte d’appello ha reso ampia motivazione sul punto (pagg. 9 e 10) e, in piena evidenza, con la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita – non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente – un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459), peraltro in difetto di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza.
6. Poiché la controparte è rimasta intimata non v’e’ luogo a regolamento delle spese.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021
Codice Civile > Articolo 1325 - Indicazione dei requisiti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1360 - Retroattivita' della condizione | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 1414 - Effetti della simulazione tra le parti | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2729 - Presunzioni semplici | Codice Civile
Codice Civile > Articolo 2901 - Condizioni | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 100 - Interesse ad agire | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 165 - Costituzione dell'attore | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 166 - Costituzione del convenuto | Codice Procedura Civile