LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4909/2017 proposto da:
V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ZAMPONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNAMARIA STICCO, ELIO STICCO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
A.P.I. – ANONIMA PETROLI ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO, 45, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MATTEO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1320/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 15/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la vicenda, per quale che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti:
– il Tribunale di Genova rigettò l’opposizione proposta da V.M. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo Tribunale in favore della s.p.a. Italiana Petroli, con il quale era stato ingiunto all’opponente il pagamento della complessiva somma di Euro 105.144,47, costituente il prezzo non corrisposto di forniture di lubrificanti;
– la Corte d’appello di Genova rigettò l’impugnazione avanzata dalla V. nei confronti della s.p.a. A.P.I. – Anonima Italiana Petroli, già Italiana Petroli s.p.a.;
– l’insoddisfatta appellante propone ricorso sulla base di due motivi, l’intimata resiste con controricorso;
ritenuto che con il complesso censuratorio, nella sostanza unitario (quello che il ricorso qualifica “Il mezzo di gravame”, altro non è che precipitato del primo motivo) la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1322, 1372, 486, 1183, 1334, 1374, 1474, 1185, 2723, 1460, 2697, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assumendo che la sentenza impugnata era incorsa in errore per non avere considerato che il “contratto modulare di fornitura tra AGIP Petroli s.p.a. e ditta M.V.” presenta uno spazio bianco in relazione al “termine di pagamento”, che poi era stato concordato in novanta giorni dalla fattura, in sintonia con quanto previsto dall’art. 1183 c.c.; in tal senso militavano le risultanze istruttorie e, pertanto, l’ingiunzione era ingiusta, poiché al tempo non era trascorso il predetto termine dilatorio; la Italiana Petroli, che era succeduta all’AGIP Petroli, era tenuta al rispetto del patto e non avrebbe potuto modificare unilateralmente il termine di pagamento e legittimamente l’esponente aveva rifiutato la ricezione di merce, spedita in costanza di contestazione del nuovo termine di pagamento imposto; infine, ne era derivato un danno per la mancata vendita, che avrebbe dovuto essere risarcito;
considerato che le critiche non superano il vaglio d’ammissibilità per le ragioni che seguono:
a) la sentenza d’appello, con scrutinio di merito in questa sede incensurabile, ha chiarito che la consegna della merce non aveva formato oggetto di contestazione di sorta; la mancata risposta all’interrogatorio formale del legale rappresentante della controparte non assumeva significato avente un qualche rilievo; l’appellante non aveva fornito la prova che, per patto intervenuto, i pagamenti potessero effettuarsi con una dilazione di novanta giorni dalla fine del mese di emissione di ogni fattura (la conclusione del giudice d’appello aveva a base le risultanze testimoniali); la V., a tutto concedere, non aveva provveduto al pagamento neppure nel termine di novanta giorni dalla medesima invocato; l’assegno di Euro 30.156,45 messo a disposizione della controparte non poteva imputarsi al debito per il quale era stata richiesta l’ingiunzione, perché afferente a pregresso debito e anche perché la stessa V. aveva affermato non essere comunque soddisfattivo dell’intero debito;
l’inadempimento dell’opponente ne rendeva ovviamente infondata la pretesa risarcitoria;
b) nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, il complesso censuratorio investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, c.p.c. (peraltro, neppure richiamata) in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299);
c) è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita – non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente – un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459), peraltro in difetto di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza;
d) l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie SS.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831);
e) infine, a tutto concedere, deve ribadirsi che in tema di procedimento civile, l’opposizione di cui all’art. 645 c.p.c., non è un’impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c.; pertanto la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell’attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l’opposizione, qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Sez. 2, n. 5844, 16/3/2006, Rv. 587799) e qui, è indubbio che il credito dell’opposta sussisteva, oramai da tempo consumato il termine di dilazione prospettato dall’opponente, al momento della decisione sull’opposizione in parola;
considerato che la ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore delle controricorrenti, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 5.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021
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