LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5276/2017 R.G. proposto da:
L.M., rappresentata e difesa da sé stessa, con domicilio in Caserta, alla Via Roma n. 162.
– ricorrente –
contro
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI CASERTA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Franzese, Ferdinando Cerreto, e Francesca Landolfi, con domicilio in Cerreto, Via Capo d’Acqua 24, presso Marcella Cerreto.
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 15.7.2016.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 6.10.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avv. L.M. ha adito il tribunale di S. Maria Capua Vetere, esponendo di aver svolto attività difensiva in favore dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del clero di Caserta (da ora IDSC) in un giudizio di regolamento dei confini, instando per la condanna dell’ente convenuto al pagamento di Euro 2935,12 a titolo di saldo delle proprie spettanze professionali.
Nella resistenza dell’IDSC, il tribunale ha respinto la domanda, osservando che: a) l’attività si era svolta dal 15.1.2000 e si era esaurita con la rinuncia al mandato del 2.6.2007; b) spettavano i soli diritti che trovavano corrispondenza nelle voci di tariffa, per un importo pari ad Euro 1345,37, mentre gli onorari ascendevano ad Euro 1598,17, in applicazione del D.M. n. 127 del 2004, ed in base al valore indeterminato della causa in cui era stato svolto il patrocinio; c) le somme dovute al difensore erano complessivamente pari ad Euro 3747,76 ed erano inferiori agli acconti già ricevuti (Euro 4800,55), non residuando alcun ulteriore credito professionale.
La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. L.M. con ricorso sviluppato in un unico motivo, illustrato con memoria.
L’IDSC resiste con controricorso.
2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.
La controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all'”an debeatur”.
Soltanto qualora il convenuto ampli l’oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. cit., la trattazione di quest’ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un’istruttoria sommaria, con il rito sommario (congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena (ed eventualmente con un rito speciale a cognizione piena), previa separazione delle domande. Qualora la domanda introdotta dal cliente non appartenga, invece, alla competenza del giudice adito, troveranno applicazione gli artt. 34,35 e 36 c.p.c., che eventualmente possono comportare lo spostamento della competenza sulla domanda, ai sensi dell’art. 14 (cfr., testualmente, Cass. s.u. 4485/2018).
3. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione del D.M. n. 585 del 1994, artt. 1, 2, art. 5, comma 3 e art. 6 e D.M. n. 127 del 2004, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il tribunale si sarebbe limitato a recepire la liquidazione delle spese processuali operata dal giudice della causa in cui la ricorrente aveva svolto il patrocinio, senza indicare le singole attività per le quali è stato negato il corrispettivo ed affermando erroneamente che le prestazioni elencate nella nota specifica non trovavano corrispondenza nelle voci di tariffa o che talune attività (ritiro dei verbali di causa e scritturazione e collazione) non erano state espletate.
Gli onorari sarebbero stati poi calcolati in applicazione del D.M. n. 585 del 1992, benché il rapporto professionale si fosse esaurito nel 2004, applicando i minimi tariffari senza tener conto dei risultati ottenuti e dei vantaggi conseguiti dall’IDSC.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
3.1. Deve anzitutto escludersi che il tribunale, nel liquidare il compenso, si sia conformato alla regolazione delle spese processuali assunte nella causa in cui era stato svolto il patrocinio.
Il provvedimento contiene l’indicazione analitica dei criteri e delle singole voci di tariffa prese in considerazione, risultando conforme ai principi che disciplinano il (diverso) rapporto tra il difensore ed il cliente.
Le attività per le quali è stata respinta la richiesta di liquidazione possono individuarsi per esclusione, essendo indicate quelle remunerate.
3.2. Nel procedere alla concreta quantificazione del compenso, il tribunale ha riconosciuto a titolo di diritti – in applicazione del D.M. n. 585 del 1994 – un importo complessivo di Euro 583, 83 per le seguenti attività per i diritti: posizione archivio, disamina, atto introduttivo, scritturazione e collazione, mandato e autentica, iscrizione a ruolo, costituzione in giudizio, fascicolo e indice, esame scritti di controparte, esame documentazione di controparte, precisazione delle conclusioni, partecipazione a 10 udienze, consultazioni con il cliente e corrispondenza informativa, con esclusione di ogni altra voce non compresa in quelle elencate nelle disposizioni regolamentari.
Per i diritti calcolati a norma del D.M. n. 127 del 2004, l’ordinanza ha liquidato l’importo di Euro 762,00 per esame ordinanza del 16 aprile 2004, comparsa di riassunzione, autentica di firma, scritturazione e collazione, formazione fascicolo, iscrizione a ruolo, costituzione in giudizio, esame costituzione di controparte, esame documentazione, esame ordinanza del 21.6.2005 e partecipazione a dodici udienze, con esclusione di ogni altra richiesta, in quanto non contemplata tra le voci di tariffa, precisando inoltre che le attività di ritiro copia verbali di causa, richiesta copia verbali, non erano provate mentre la scritturazione e copia erano state richieste più volte o erano privi di specifici riferimenti.
A differenza di quanto stabilito dal giudice di merito, la richiesta dell’avv. L. ricomprendeva – tuttavia – anche diritti relativi ad attività sicuramente ricomprese nella tabella B allegata al D.M. n. 585 del 1994 e D.M. n. 127 del 2004.
Ciò vale, in particolare, quanto alle attività di cui al D.M. n. 585 del 1994, per i diritti di notifica e rinotifica dell’atto introduttivo (punto n. 22 della tabella B), esame relate (n. 23), designazione consulente di parte (n. 26), esame decreto liquidazione c.t.u., esame ordinanza istruttoria (n. 14), partecipazione operazioni peritali (n. 18), richiesta documenti ed allegati (n. 28), spedizione a sentenza (n. 41), ritiro fascicolo (31), richiesta copie verbali (29), redazione nota spese (n. 39), deposito atti (punto 30), ritiro fascicolo.
Anche con riferimento ai diritti liquidati ai sensi del D.M. n. 127 del 2004, erano state richiesti compensi per attività previste dalla tabella B e segnatamente, quelle di cui punti nn. 23, 24, 45, 13 (note istruttorie), 37, 15 (decreto liquidazione c.t.u.), oltre alle voci già riconosciute con il provvedimento impugnato (punti nn. 1/1 e 15). Per tali prestazioni – e per le altre menzionate nella nota – il tribunale era tenuto a verificarne l’effettivo svolgimento o la sussistenza di eventuali duplicazioni, essendo le singole prestazioni contemplate nella tariffa professionale.
Quanto, invece, ai diritti per scritturazione e collazione e ritiro copie, il tribunale ne ha motivatamente negato la spettanza, evidenziando o che non vi era prova dell’effettivo svolgimento di tali attività o che il compenso era stato richiesto più volte, con accertamento in fatto non sindacabile in cassazione.
3.3. La liquidazione degli onorari è stata effettuata ai sensi del D.M. n. 127 del 2007, per la cause di valore compreso nello scaglione tra Euro 5200,00 ed Euro 25.900,00. Le somme attribuite a tale titolo risultano – in concreto – conformi alle previsioni del D.M. n. 127 del 2004, in relazione alla data di esaurimento dell’incarico, nonostante la (parziale) corrispondenza con quelli risultanti dall’applicazione del parametri del D.M. n. 585 del 1994.
Il tribunale ha ritenuto di dover riconoscere i compensi medi in relazione all’oggetto della causa, all’attività svolta e in definitiva all’importanza e complessità della lite, con apprezzamento esente da vizi logici o giuridici, non essendo il giudice tenuto ad adeguare la liquidazione anche al risultato conseguito, trattandosi di criterio puramente discrezionale, come conferma la formulazione letterale del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 3, secondo cui “nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell’urgenza richiesta per il compimento di singole attività.
Le contestazioni sollevate in ricorso circa l’insufficienza dell’importo liquidato invadono – in definitiva – il campo delle valutazioni di merito, inammissibili in cassazione.
E’ quindi accolto – nei limiti di cui in motivazione – l’unico motivo di ricorso.
L’ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa giurisdizione anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021
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