Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40114 del 15/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3478/2017 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliata in Pescara, via Gramsci n. 3, presso lo studio dell’avv.to DONATO AGRESTA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MARIZ DI B.L. E C. SNC, D.G.M., T.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 663/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 27/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

FATTI DI CAUSA

1. La società Mariz di L.B. s.n.c. citava, dinanzi il Tribunale di Pescara, G.F., rivendicando la proprietà del dipinto su tela del maestro C.M. venduto all’attrice da D.G.M. e T.D. e custodito dalla G. per effetto di sequestro disposto in sede penale a seguito di denuncia querela della convenuta nei confronti dei danti causa della società attrice ai quali il quadro era stato consegnato per la vendita e non più restituito per un presunto furto.

2. Il Tribunale, espletata l’istruttoria documentale e testimoniale, accoglieva la domanda e per l’effetto dichiarava la proprietà della società attrice del descritto dipinto con condanna della G. alla restituzione ed alla rifusione delle spese processuali.

3. G.F. proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

4. Si costituiva in giudizio l’originaria attrice e proponeva appello incidentale volto ad ottenere la condanna al pagamento del controvalore commerciale del dipinto non restituito, né fatto rinvenire a seguito di tentata esecuzione mobiliare.

5. La Corte d’Appello dell’Aquila rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale. In particolare, il giudice del gravame ricostruiva in fatto la vicenda, evidenziando che la G. aveva acquistato il dipinto nel 1992 per il prezzo di Lire 7.500.000 e nel 1997 lo aveva consegnato a T.D. e D.G.M. per la vendita. Successivamente i due avevano rappresentato la falsa circostanza dell’avvenuto furto dell’opera e avevano venduto il dipinto al B., nel gennaio del 1998, per il prezzo complessivo di circa Lire 11.000.000, pagato anche con la permuta di tappeti oltre che con contanti.

Nel maggio del 1998 il dipinto era stato sequestrato a seguito della denuncia querela per il reato di appropriazione indebita da parte della G. e le era stato dato in custodia. Il Tribunale, in primo grado, richiamata la giurisprudenza sugli artt. 1147 e 1153 c.c., in tema di possesso di buona fede e di acquisto a non domino di beni mobili, aveva accertato la sussistenza dell’elemento costitutivo della buona fede dell’acquirente, valorizzando le seguenti circostanze di fatto: il prezzo pagato corrispondente al valore dell’opera, la vendita di altri quadri da parte di T. e D.G. al B. e l’attestazione di proprietà rilasciata dal D.G..

In presenza di tali elementi non assumeva rilevanza l’effettiva presenza in sede di vendita della copia dell’expertise, non potendosi applicare la normativa speciale di cui alla L. n. 1062 del 1971, intesa esclusivamente ad evitare la contraffazione delle opere d’arte.

Così ricostruite le vicende processuali, la Corte d’Appello rigettava tutti i motivi di gravame; in particolare, della L. n. 1062 del 1971, art. 2, ove mai applicabile alla fattispecie, era stato adempiuto essendo stata consegnata all’acquirente una copia dell’expertise (a suo tempo consegnato dalla G. al T. e al D.G.), ed avendo il D.G., contestualmente alla vendita, rilasciato dichiarazione di sua proprietà del dipinto. Anche la misura del prezzo pagato doveva confermarsi in quanto la contestazione delle prove testimoniali assunte era fondata su argomenti non condivisibili e, pertanto, la presunzione di buona fede dell’acquirente a non domino non risultava vinta o superata da prove contrarie sia pure presuntive.

La Corte d’Appello, invece, accoglieva l’appello incidentale avente ad oggetto la condanna al risarcimento del danno in misura pari al valore di mercato del dipinto al tempo del sequestro penale. Infatti, la pretesa conseguente all’inutile e documentato esperimento di un tentativo di esecuzione per consegna doveva qualificarsi come una domanda consentita ai termini dell’art. 345 c.p.c., comma 1, u.p., riferendosi proprio al risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza. La mancata restituzione cui la G. era tenuta in forza della sentenza di primo grado si configurava come fatto illecito, causativo di danni, non essendo andata a buon fine l’esecuzione forzata. Quanto alla liquidazione del danno la Corte d’Appello riteneva utile far riferimento al prezzo pagato e lo quantificava in Lire 11.000.000 ovvero Euro 5681.

6. G.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di un motivo di ricorso articolato in tre diverse censure.

7. La società Mariz di L.B. è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione della L. n. 1062 del 1971, artt. 1 e 2, artt. 1147,1153 e 2729 c.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., omesso esame circa un punto decisivo del giudizio.

In particolare, la ricorrente lamenta che la controparte non ha provato né la buona fede al momento della consegna del bene, né la sussistenza di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. Al contrario, al momento dell’acquisto la società resistente avrebbe dovuto pretendere l’originale dell’expertise e il D.G. avrebbe dovuto fornire la dichiarazione di autenticità e l’indicazione della provenienza dell’opera ai sensi della L. n. 1062 del 1971, art. 1.

Il difetto della documentazione idonea e necessaria comporterebbe il difetto di buona fede dell’acquirente e, dunque, proverebbe il fatto che egli abbia agito dolosamente o comunque con colpa grave in danno della ricorrente.

La Corte aquilana, posto che sia la resistente, sia i danti-causa T. e D.G., erano operatori qualificati nell’ambito delle opere d’arte, avrebbe violato della suddetta L. n. 1962 del 1971, artt. 1 e 2, avendo omesso l’applicazione di dette norme e, dunque, di considerare la mancanza dell’originale dell’expertise e della dichiarazione di autenticità e dell’indicazione della provenienza come elementi presuntivi a sostegno della domanda avanzata dalla G. in violazione dell’art. 2729 c.c..

Peraltro, la dichiarazione del D.G. di proprietà del dipinto non sarebbe avvenuta contestualmente alla vendita e non poteva certo essere fatta valere nei confronti della G., essendo estranea al negozio. Inoltre, l’affermazione dell’irrilevanza della successiva duplicazione della dichiarazione della parte venditrice effettuata l’11 febbraio 2002 sarebbe apodittica e in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, quale motivazione apparente o inesistente. Infine, anche quanto alla misura del prezzo, vi sarebbe un’anomalia motivazionale e una motivazione apparente.

La tardiva proposizione della querela era dovuta all’assenza della ricorrente da Pescara in quanto ricoverata a Bologna e, in ogni caso, non era una circostanza sufficiente a far superare l’acquisto senza expertise e privo dei documenti di autenticità e provenienza.

La restante parte del ricorso si incentra sull’inesistenza della buona fede che, invece, la Corte d’Appello ha ritenuto presunta con una motivazione che sarebbe meramente apparente. In particolare, il B., essendosi presentato come mercante d’arte, aveva un onere di diligenza maggiore e doveva rispettare le norme che regolano il mercato delle opere d’arte. Peraltro, la dichiarazione di provenienza dell’opera sarebbe stata effettuata dal d.G. ben quattro anni dopo la vendita. Inoltre, il B. conosceva la signora G. e, dunque, non poteva non avere dubbi sulla legittimità dell’acquisto.

La ricorrente pone in discussione anche l’effettivo pagamento del prezzo mediante consegna di alcuni tappeti senza prove contabili dell’operazione commerciale di permuta e senza prova dell’incasso degli assegni.

2. Il ricorso è infondato.

Sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge la ricorrente richiede una rivalutazione in fatto della vicenda e, in particolare, della buona fede di B.L. al momento dell’acquisto del dipinto.

La Corte d’Appello ha accertato la sussistenza, in concreto, di tutte le condizioni dell’acquisto in buona fede a non domino ex art. 1153 c.c., vale a dire un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, l’avvenuta consegna del bene mobile e la buona fede dell’acquirente.

La L. n. 1062 del 1971, art. 2 – vigente al momento dell’acquisto da parte del B. e oggi abrogato – poneva a carico del venditore l’obbligo di garanzia sull’autenticità dell’opera, da effettuarsi o tramite attestato di autenticità e provenienza della stessa o mediante rilascio di copia fotografica dell’opera con retrostante dichiarazione di autenticità.

La suddetta documentazione, oltre ad essere stata consegnata secondo quanto accertato dai giudici di merito (pag. 3 della sentenza impugnata), non è destinata a tutelare la regolare circolazione del bene, quanto la sua autenticità. L’acquisto di un dipinto senza l’expertise o la dichiarazione di provenienza L. n. 1062 del 1971, ex art. 2, è valido ed efficace, salvo i rimedi contrattuali per l’acquirente e, pertanto, non può costituire di per sé prova sufficiente a vincere la presunzione di buona fede ex art. 1147 c.c., ma può costituire al più un mero indizio della sua mancanza. Nel caso di specie, peraltro, deve osservarsi che, sulla base della comune esperienza, il valore del dipinto, inferiore a Euro 6.000 (Lire 11.000.000), non era tale da giustificare da parte dell’acquirente indagini particolarmente complesse circa la sua provenienza.

In conclusione, i giudici del merito hanno evidenziato la mancanza di ulteriori elementi che potessero superare la suddetta presunzione di buona fede nell’acquisto da parte del B. e tale giudizio di fatto non è sindacabile da questa Corte, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Si chiede, infatti, una rivalutazione in fatto della vicenda per affermare la mancanza di buona fede al momento dell’acquisto del dipinto e si invocano norme che non hanno diretta rilevanza, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.

La Corte territoriale ha individuato le fonti del proprio convincimento e valutato le risultanze probatorie, dando conto dell’iter logico e deduttivo seguito. Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

3. Il ricorso è rigettato, nulla sulle spese non essendosi costituite le parti intimate.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472