Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40117 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5916/2017 proposto da:

C.L., R.G., elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE B. BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SCOPSI;

– ricorrenti –

contro

ATHENA SRL, IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL LIQUIDATORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA MANFREDINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DI SIBIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 27/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

RITENUTO IN FATTO

1 Nel 2010 con sentenza n. 609/2010, il Tribunale di La Spezia accogliendo la domanda della promittente venditrice Athena srl trasferì ai sensi dell’art. 2932 c.c., ai promissari acquirenti C. – R. un immobile (box auto) in *****, individuandolo in sentenza con la p.lla catastale ***** del foglio ***** mappale *****.

Tale sentenza passò in giudicato per mancata impugnazione.

Successivamente i due acquirenti notificarono alla venditrice offerta reale del saldo del prezzo da versare, facendone poi accertare la validità a seguito del rifiuto opposto dalla venditrice, che invece li immise nel possesso del box identificato con la p.lla *****.

I coniugi acquirenti a questo punto nel 2012 notificarono atto precetto intimando alla società venditrice di rilasciare il box identificato con la particella *****, come indicato nel dispositivo della sentenza di trasferimento ex art. 2932.

La società venditrice propose opposizione osservando che il contratto preliminare di vendita oggetto della sentenza si riferiva al box distinto con la particella ***** e nelle more chiese ed ottenne con ordinanza 5-6.4.2012 anche la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 609 del 2010 in ordine al dato catastale del box, che andava appunto individuato col n. *****.

Con sentenza 88/2013 il Tribunale di La Spezia accolse l’opposizione a precetto proposta dalla società venditrice sulla scorta del riferimento alla particella ***** contenuto nel contratto preliminare di vendita dell’immobile e della successiva accettazione dell’immissione in possesso; condannò quindi i coniugi al pagamento delle spese del giudizio.

I soccombenti proposero appello contro questa decisione, dolendosi della mancata dichiarazione di cessazione della materia del contendere per effetto alla intervenuta caducazione del titolo esecutivo determinata dalla correzione materiale dell’errore sul dato catastale nelle more del giudizio di opposizione, censurarono poi la condanna alle spese, nonostante la soccombenza virtuale della società venditrice, che invece di proporre opposizione a precetto avrebbe dovuto chiedere la correzione dell’errore materiale della sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c..

La soccombenza virtuale, quindi, ad avviso degli appellanti, andava valutata con riferimento al momento della notifica dell’atto di opposizione a precetto.

La Corte d’Appello di Genova con sentenza 27.1.2017, in parziale accoglimento del gravame, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ravvisando la, soccombenza dei coniugi appellanti, i quali avrebbero dovuto sapere che il box trasferito era quello individuato con la particella n. *****, posto che la sentenza del 2010 faceva riferimento alla consulenza tecnica di ufficio in cui il bene era appunto identificato con tale dato catastale.

2 Contro tale sentenza i coniugi C. – R. hanno proposto ricorso per cassazione con unico motivo contrastato con controricorso dalla società Athena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, ritiene la Corte del tutto superfluo affrontare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata a pagg. 1 e ss del controricorso, perché la ragione più liquida e’, come si vedrà a breve, quella ancorata alla infondatezza del ricorso (cfr. sul principio della ragione più liquida Cass. 10839/2019; Cass. 363/2019; Cass. 11458/2018 e tante altre).

Passando dunque all’esame dell’unico motivo, con esso i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,2909 c.c., nonché dell’art. 12 preleggi e degli artt. 324 e 474 c.p.c., rimproverando alla Corte d’Appello di avere errato nell’interpretazione della sentenza n. 609/2010 prima che il suo dispositivo fosse corretto. A loro dire, il rimedio contro tale sentenza passata in giudicato (priva, in motivazione, di riferimento ai dati catastali) era l’impugnazione ordinaria e non la correzione.

Il motivo è infondato.

Secondo un generalissimo principio di diritto, il criterio della soccombenza virtuale va utilizzato secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l’intera vicenda processuale (cfr. tra le tante, Sez. 3 -, Sentenza n. 30857 del 29/11/2018 Rv. 652283; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1005 del 17/01/2020 Rv. 656589).

Secondo il principio di causalità, le spese del processo vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all’esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un’iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta (v. Sez. 3, Sentenza n. 7625 del 30/03/2010 Rv. 612544; Sez. 3, Sentenza n. 25141 del 27/11/2006 Rv. 595483).

Nel caso in esame, la Corte di merito ha accertato (cfr. sentenza impugnata pag. 7) che l’immobile oggetto del trasferimento era un box distinto al foglio ***** particella *****, perché così era indicato nella relazione di consulenza tecnica svolta nel giudizio promosso ex art. 2932, dalla società promittente venditrice, relazione richiamata testualmente nella sentenza n. 609/2010 conclusiva di quel giudizio. Ha altresì rilevato che il dato catastale era indicato non nel preliminare, ma nell’allegato estratto planimetrico (v. pag. 6).

Da ciò discende che l’indicazione del bene con la particella “*****” nel dispositivo della citata sentenza del 2010 era null’altro che un refuso, un classico errore materiale, assolutamente inidoneo a determinare incertezza sull’immobile oggetto del trasferimento, tant’e’ che a tale errore fu posto agevolmente rimedio con il procedimento di correzione ex artt. 287 c.p.c. e segg., sfociato nell’ordinanza del Tribunale del 5-6.4.2012. A ciò aggiungasi il rilievo (pure evidenziato dai giudici di merito) dell’accettazione delle chiavi del box 36 da parte del difensore degli acquirenti.

A questo punto, del tutto correttamente questi ultimi sono stati individuati dalla corte d’Appello di Genova come i soccombenti virtuali di questo inutile giudizio perché erano in possesso di tutti gli elementi (contratto preliminare da essi sottoscritto con allegato estratto planimetrico; relazione di consulenza tecnica richiamata nella sentenza ex art. 2932 c.c.), per rendersi conto agevolmente del mero errore materiale in cui erano incappati i giudici nel 2010 sull’individuazione del dato catastale del cespite e, quindi, sulla esatta individuazione del bene oggetto del trasferimento che era il box distinto come p.lla ***** e non quello (peraltro “di dimensioni più grandi”: v. sentenza pag. 7) distinto come particella *****.

Sarebbe allora bastato ai coniugi acquirenti domandare la correzione dell’errore materiale sul dato catastale (rimedio poi esperito con successo dall’altra parte), piuttosto che notificare addirittura un precetto – sfociato poi in un giudizio di opposizione – per ottenere il rilascio di un cespite (particella *****) non corrispondente a quello oggetto della pattuizione.

L’errore di fondo su cui poggia la tesi dei ricorrenti consiste dunque nel non aver considerato che per rettificare il mero dato catastale indicato in sentenza il rimedio non era l’impugnazione”, ma il procedimento di cui all’art. 287 c.p.c..

In conclusione, il ricorso va respinto, con inevitabile addebito di spese a carico dei ricorrenti.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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