Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.40118 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11545/2017 proposto da:

M.P., rappresentato e difeso dall’avv. GIUSEPPE MARIA PUGLIA;

– ricorrente –

contro

D.M., D.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TUSCOLANA, 954, presso lo studio dell’avvocato NORMA CECCONI, rappresentati e difesi dagli avvocati FABRIZIA SPERANZA, MARGHERITA COCCHIARA;

CONDOMINIO *****, IN PERSONA DEL SUO AMM.RE PRO TEMPORE, rappresentato e difeso dall’avv. GIANLUCA ACTIS;

– controricorrenti –

contro

D.F., ECO AMBIENTE SRL, EDIL COSTRUZIONI DI CERULLO GAETANO E C. SAS, GENERALI ASSICURAZIONI SPA, GENERALI ITALIA SPA, *****, S.O., N.G., P.C.;

– intimati –

contro

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 60, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA CERE’, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO IACONO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3711/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M., IN PERSONA DEL SOTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA CERONI Francesca, CHE CHIEDE RESPINGERSI IL RICORSO.

FATTI DI CAUSA

La vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– l’impresa Oca s.r.l., sotto la direzione dell’ing. M.P., provvide, in esecuzione del progetto dell’ing. C., alle opere di rifacimento della copertura del tetto sovrastante l’appartamento dei coniugi D.F. e D.M., facente parte di un edificio condominiale;

– il Tribunale, sempre per quel che ancora residua d’utilità, accolta la domanda dei coniugi D. – D., addebitò, per la metà, la responsabilità del danno alla s.r.l. OCA, al direttore dei lavori M. e al progettista C. e per l’altra metà alla s.a.s. Edil Costruzioni con l’arch. Pa. (che si era occupata del rifacimento dei solai, della pitturazione delle pareti dell’appartamento, del rivestimento delle pareti del servizio sanitario);

– il M. appellò la decisione di primo grado, prospettando, siccome riporta la sentenza di secondo grado, quattro motivi (con il primo eccepì la nullità della notificazione, col secondo dell’omessa motivazione della declaratoria di contumacia, con il terzo lamentò omessa motivazione, per avere il Tribunale aderito acriticamente alle conclusioni del ctu, con il quarto propose nuova e diversa statuizione sulle spese);

– la Corte d’appello di Napoli, sempre per quel che qui ancora rileva, rigettò l’impugnazione.

Il M. ricorreva avverso la sentenza di secondo grado sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resistevano con separati controricorsi, da una parte, il D. e la D. e, dall’altra, il Condominio *****.

Con ordinanza interlocutoria n. 9343/2018 la Sezione Sesta rimetteva il processo alla pubblica udienza.

All’approssimarsi dell’udienza A.A. depositava memoria difensiva e, del pari il ricorrente M..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché “insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, prospettando quanto appresso.

La notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado era stato effettuato dall’ufficiale giudiziario presso la sede della s.r.l. Ridimene Engineering, della quale il M. era legale rappresentante, e consegnata a mani di un collega di studio. La notificazione in parola era da reputarsi nulla poiché essa era stata effettuata presso un soggetto terzo (la società) e non in uno dei luoghi indicati dall’art. 139 c.p.c., a mani di persona qualificatasi collega di studio-convivente e, di conseguenza, la Corte d’appello avrebbe dovuto rimettere la causa al Tribunale.

1.1. La doglianza è infondata.

La notificazione risulta essere stata effettuata nel luogo ove il destinatario risultava avere l’ufficio (nella specie lo studio professionale d’ingegnere), né il ricorrente allega con puntualità il contrario. La circostanza che l’ufficio insisteva nel luogo ove aveva anche sede la società d’ingegneria, della quale, peraltro, il M. era il legale rappresentante, non appare costituire circostanza che infici la validità del procedimento notificatorio. Al sito in parola il M. era tutt’altro che estraneo: a voler accedere, infatti, alla distinzione formale perorata dal ricorrente, il fatto di adibire la medesima struttura alle due funzioni, peraltro inestricabilmente connesse, non costituisce ragione che possa inficiare la notificazione.

La scelta di consegnare l’atto a persona disponibile, qualificatasi collega di studio (quindi inequivocamente collegato all’ufficio professionale del destinatario), e’, di conseguenza, esente da vizi, senza che assuma rilievo l’ulteriore aggiunta, nel caso di specie, di “convivente”, che potrebbe risultare non immediatamente comprensibile.

Invero, quel che rileva è che la consegna venga effettuata a mani di persona legata all’ufficio del destinatario da un rapporto fiduciario non occasionale o accidentale (anche se temporaneo – cfr. Cass. n. 4580/2014 -), che, v’e’ motivo di ragionevolmente ritenere, metterà al corrente l’interessato.

Non vi sono ragioni, in definitiva, per discostarsi da quanto più volte affermato da questa Corte in materia di notificazioni a mani del collaboratore di studio dell’avvocato. S’e’ detto, infatti, che la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte è validamente eseguita con la consegna di copia dell’atto ad un collega di studio, ove lo stesso abbia ricevuto tale copia senza riserva alcuna. Spetta, pertanto, al procuratore destinatario della detta notificazione che ne contesti la ritualità dimostrare l’inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio (Sez. 2, n. 8537, 06/04/2018, Rv. 648010; conf., ex multis, Cass. nn. 4580/2014, 1219/2003, 13031/1995). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la notificazione presso il procuratore domiciliatario della parte viene validamente eseguita con la consegna di copia dell’atto al collega di studio, considerato che l’art. 139 c.p.c., comma 2, nell’includere, fra i possibili consegnatari, l’addetto all’ufficio del destinatario, richiede una situazione di comunanza di rapporti che, quale quella del professionista che ha in comune col destinatario dell’atto lo stesso studio, faccia presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l’atto ricevuto, senza comportare necessariamente un vincolo di dipendenza o subordinazione (sentenza n. 14792, 14/07/2005, Rv. 580909).

Può, in conclusione, enunciarsi il seguente principio di diritto: “e’ valida la notifica effettuata ai sensi dell’art. 139 c.p.c., nel caso in cui la consegna dell’atto venga effettuata a persona qualificatasi senza riserve collega di studio del destinatario, esercente la professione d’ingegnere, presso uffici adibiti anche a sede di una società (nella fattispecie di engineering, della quale era rappresentante legale il medesimo destinatario), spettando al destinatario della detta notificazione, che ne contesti la ritualità, dimostrare l’inesistenza di ogni relazione di collaborazione professionale con il summenzionato collega e la casualità della sua presenza nel proprio studio”.

Per completezza, è appena il caso di soggiungere che il dedotto vizio motivazionale è palesemente inammissibile essendo diretto a un improprio riesame di merito, in evidente contrasto con l’art. 360 c.p.c., n. 5: qui nessun fatto decisivo e controverso risulta essere stato pretermesso dal giudice e il ricorrente, in sostanza, lamenta l’erroneità dell’interpretazione della legge.

2. Con il secondo motivo il M. prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2055 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché “insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

In presenza di un danno procurato dal concorso di più autonome condotte, ognuna delle quali capace di “cagionare eventi dannosi o pericolosi ontologicamente separati, non insorge una situazione di contitolarità passiva del debito e non si fa luogo a solidarietà”, ma, soggiunge il ricorrente, “In tale situazione di distinte ed autonome condotte (da parte della condomina A., dell’impresa Edil Costruzioni e del Condominio) ciascuna con efficienza causale esclusiva in relazione al danno cagionato all’unità immobiliare dei Signori D. e D., la Corte napoletana non ha spiegato adeguatamente perché si tratterebbe di fattori riconducibili al rango di mere concause dell’evento dannoso”.

2.1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità, stante che con lo stesso il ricorrente propone una censura nuova, non sottoposta al Giudice d’appello, siccome si trae dalla narrazione della sentenza impugnata, non specificamente avversata dal ricorrente, il quale avrebbe avuto l’onere di riportare i motivi d’appello e, quindi dedurre l’omesso esame del relativo motivo, ai sensi dell’art. 112 c.p.c..

3. Il ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, nonché di A.A. (quest’ultima ha depositato memoria in vista dell’udienza di discussione – per argomento si richiama Sez. 3, n. 1542, 25/1/2021, Rv. 660462 -), tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di D.F. e D.M., in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge; in favore del Condominio *****, in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge; in favore di A.A., in Euro 640,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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