Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.40119 del 15/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17221/2017 proposto da:

M.A., rappresentata e difesa dall’avv. VINCENZO DI NOI;

– ricorrente –

contro

D.A., elettivamente domiciliata in CHIETI, VIA DELLA LIBERAZIONE 1, presso lo studio dell’avvocato VALERIO DEL ROSARIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO AZZARITI;

– controricorrente –

contro

A.E., M.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 486/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M., IN PERSONA DEL SOSTITUTO PROCURATORE DOTT.SSA CEREONI Francesca, che chiede respingersi il ricorso.

FATTI DI CAUSA

Accolta la domanda di D.A. proposta nei confronti di M.A., M.P. ed A.E., il Tribunale accertò la costituzione per usucapione di una servitù di passaggio, gravante sul fondo dei convenuti e in favore di quello dell’attrice.

La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’impugnazione di M.A., la quale aveva lamentato la violazione dell’art. 111 Cost., artt. 132 e 161 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonché vizio di ultrapetizione; erronea interpretazione dei fatti, della qualificazione della domanda e della valutazione delle risultanze di prova.

M.A. ricorreva avverso la sentenza di secondo grado sulla base di quattro motivi (il terzo veniva erroneamente indicato come quinto e il quarto come sesto), ulteriormente illustrati da memoria. D.A. resisteva con controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 24385/2018 la Sezione Sesta rimetteva il processo alla pubblica udienza, all’approssimarsi della quale la ricorrente ha depositato nuova memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve escludersi il dubbio d’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., prospettato nella proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., essendo stata riscontrata la produzione, unitamente al ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata, corredata dalla copia conforme della relata PEC di notifica, atti in un primo tempo non rilevati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, prospettando vizio di ultrapetizione.

Si assume che la sentenza abbia proceduto all’accertamento dell’usucapione in assenza di domanda. La controparte aveva chiesto dichiararsi, “- senza alcuna azione di accertamento – il diritto alla servitù di passaggio”. Ciò in base a un titolo convenzionale risalente al 1938 intercorso tra D.G. e D.U..

2.1. Il motivo non merita di essere accolto.

La Corte locale ha negato fondamento alla medesima censura mossa dall’appellante alla sentenza di primo grado precisando che con l’atto introduttivo la D., adducendo un possesso ultraquarantennale (dalla scrittura del 1938 al 1986) aveva chiesto affermarsi la sussistenza del diritto di servitù, “senza limitare o circoscrivere la domanda in relazione ad uno od altro modo di accertamento” e, inoltre, attraverso l’articolazione delle prove era evidente che l’attrice avesse inteso dimostrare la maturata usucapione. Trattandosi di accertare la sussistenza di un diritto autodeterminato, per pacifica giurisprudenza, l’individuazione del titolo non subiva preclusioni.

Costituendo punto nevralgico per la risoluzione della questione giuridica sottoposta a questa Corte, occorre, sia pure brevemente, riprendere la categoria dei diritti autodeterminati.

Si è affermato che, in tema di limiti alla proposizione di domande nuove in appello, non viola il divieto di “ius novorum” la deduzione, da parte del convenuto dell’acquisto per usucapione, ordinaria o abbreviata, della proprietà dell’area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell’area medesima, in quanto la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell’eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova (Sez. 2, n. 40, 8/1/2015, Rv. 633805; conf. Cass. nn. 11521/1999, 3192/2003, 12607/2010, 23851/2010, 26009/2010).

Da qui se ne è tratto che qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei su indicati diritti, sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, l’accertamento con efficacia di giudicato dell’inesistenza del diritto stesso preclude la possibilità di far valere “ex novo” il medesimo diritto sulla base di un diverso titolo di acquisto (Nella fattispecie, la parte ricorrente aveva chiesto accertarsi l’avvenuto acquisto per usucapione di un terreno a seguito del rigetto di precedente domanda volta ad ottenerne la proprietà in virtù di un contratto di rendita vitalizia) – Sez. 2, n. 22591, 16/10/2020, Rv. 633805.

Di conseguenza, la Corte locale (e il Tribunale prima) ha fatta corretta applicazione del principio di diritto sopra ripreso, riconoscendo il vantato diritto di servitù per usucapione, piuttosto che per il titolo del 1938, intervenuto fra gli originali proprietari dei due fondi, le cui firme risultano essere state disconosciute dalla M., senza che la D. abbia fatto seguire istanza di verificazione.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1079,1158 e 1164 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Illustrati i principi derivanti dalle disposizioni di legge evocate, si rappresenta l’assenza dell’animus possidendi e della relativa prova, essendo stata la domanda fondata esclusivamente sul negozio del 1938 e che l’attrice non aveva dimostrato l’interversione del possesso.

3.1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità.

Per larga parte la doglianza si limita a riportare il contenuto delle norme indicate in premessa, illustrandone le ricadute in astratto. Di poi asserisce che sarebbe occorsa interversione del possesso, senza spiegare quale titolo possessorio minore o detentivo l’appellata avrebbe dovuto mutare nel possesso “uti dominus”. Ne’, infine, in alcun modo spiega perché sarebbe mancato l’elemento materiale del possesso utile all’usucapione.

4. Con il terzo e il quarto motivo la M. lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per:

– la “mancata valutazione della prova documentale. Convenzione del 1938, come atto costitutivo del diritto di passaggio, ai fini pertanto dell’esclusione del maturarsi degli elementi richiesti ai fini dell’acquisto per usucapione e comunque la estraneità del documento ai fini del giudizio conseguenza della eccezione di disconoscimento”;

– l’omessa valutazione delle prove orali.

4.1. Gli ultimi due motivi non superano lo scrutinio d’ammissibilità.

La sentenza impugnata non ha affatto fondato, come si è visto, il diritto di servitù sul negozio del 1938.

Nel resto la ricorrente invoca un improprio riesame del vaglio probatorio di merito.

E’ del tutto evidente che la ricorrente, enunciando i principi regolanti la materia mira a un improprio riesame di merito, nella specie a una revisione del giudizio positivo sul maturato possesso ad usucapionem; di talché la censura investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

La denunzia di violazioni di legge non determina, per ciò stesso, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

5. Le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per compensi, in favore della controricorrente, in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472