LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2198/2017 proposto da:
I.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V. CARLO MIRABELLO 11, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIO TORCICOLLO, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO PARATO;
– ricorrente –
contro
P.E.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RIZZELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO URSO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 995/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 10/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/11/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che il Tribunale rigettò la domanda di I.D., il quale aveva chiesto la condanna di P.E.P. al pagamento della somma di Euro 17.256,13, riferita a compenso per la collaborazione professionale dell’attore, di professione geometra, in favore del convenuto, di professione ingegnere, nell’ambito dell’incarico da quest’ultimo espletato in favore del Comune di Squinzano; rigetto motivato dalla mancanza di prova sull’esistenza del titolo del credito (l’attore, secondo il Tribunale, non aveva provato l’esistenza di un accordo, sulla base del quale il P. si sarebbe obbligato a corrispondergli il 10% di quanto avrebbe percepito quale compenso dal Comune e, per contro, il convenuto aveva dimostrato di aver corrisposto, a intera soddisfazione del credito dell’attore, la somma di Lire 3.034.500);
che la Corte d’appello disattese l’impugnazione dell’ I., confermando per intero la sentenza di primo grado;
ritenuto che l’insoddisfatto appellante ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di unitaria, articolata censura, che l’intimato resiste con controricorso e che entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa;
osserva:
1. Il ricorrente, lamentandosi dell’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (…) in ordine all’esame e alla valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie – omessa valutazione della documentazione prodotta”, della violazione e falsa applicazione della artt. 115 e 116 c.p.c., nonché, infine, degli artt. 2225 e 2233, dopo aver estesamente narrato delle determinazioni del Giudice di primo grado e poi di quello d’appello, in sintesi, imputa a quest’ultimo:
– di aver contraddittoriamente negato la prova del contratto d’opera, nonostante avesse ammesso che la legge non prevede una forma vincolata;
– di essere giunto “all’esito di un percorso superficiale, caratterizzato dall’errata interpretazione del materiale istruttorio”, contraddistinto dalla svalutazione delle prove testimoniali addotte dall’appellante e dall’ingiusta valorizzazione di quelle addotte dall’appellato (il ricorrente riprende e interpreta gli esiti probatori evocati);
– di non aver posto a fondamento della decisione le prove (art. 115 c.p.c.), con la conseguenza che le affermazioni “contenute nella sentenza gravata destano notevole perplessità”;
– di essere incorso in omessa e/o contraddittoria motivazione, per avere “confermato la sentenza del Tribunale in assenza di qualsivoglia riscontro probatorio”.
1.1. L’insieme censuratorio non supera il vaglio d’ammissibilità.
La Corte di merito, lungi dall’affermare la necessità di prova vincolata del contratto d’opera, procedendo ad specifico scrutinio delle emergenze di prova, perviene alla conclusione che l’appellante non era riuscito a dimostrare l’oggetto del contratto, l’avvenuto adempimento e l’entità del compenso pattuito. Per giungere a tale conclusione dà conto, in maniera analitica, delle ragioni per le quali ritiene che l’appellante non abbia dimostrato il proprio diritto.
Il ricorso, evocando un improprio terzo grado di merito, contesta il risultato del vaglio probatorio di merito. Nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, il complesso censuratorio investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, c.p.c., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).
E’ del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita – non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente – un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).
Si è in presenza di “doppia conforme” e, pertanto, “ratione temporis”, trovando applicazione l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.
Peraltro, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie 8S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831). Fatto storico che il ricorrente confonde con l’apprezzamento delle prove.
Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”.
Il ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021