Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40124 del 15/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15269-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, – RISCOSSIONE *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI, 60, presso lo studio dell’avvocato LUISA DI ZENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DELLA CROCE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3051/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, che aveva accolto l’appello di B.G. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IVA ed IRAP, relativo agli anni 2001-2002 e 2005-2008.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché, diversamente dall’opinione della sentenza impugnata, la mancata prova della regolare notificazione della cartella non sarebbe stata ragione sufficiente per dichiararne la nullità;

che, mediante il secondo, l’Agenzia assume la violazione dell’art. 2719 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe dovuto reputare sufficiente, ai fini della prova della regolare notificazione, il deposito della copia dell’avviso di ricevimento;

che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: i giudici d’appello avrebbero dovuto ritenere regolare la notifica delle cartelle di pagamento, alla luce del deposito degli avvisi di ricevimento;

che l’intimato si è costituita con controricorso, illustrato da successiva memoria;

che il primo motivo è infondato;

che, infatti, è pur vero che, in tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non costituisce un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, purché però ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Sez. 5, n. 5556 del 26/02/2019; Sez. 5, n. 21071 del 24/08/2018);

che, nella specie, l’Ufficio non ha dimostrato la piena conoscenza delle cartelle da parte del B.;

che il secondo motivo è fondato;

che, nell’ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l’agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l’onere di depositarne né l’originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all’art. 215 c.p.c., comma 2, e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l’omissione con la nullità della stessa o della sua notifica (Sez. 6-5, n. 25292 del 11/10/2018);

che, pertanto, la CTR avrebbe dovuto valutare anche i documenti prodotti in copia dal concessionario della Riscossione;

che il terzo motivo è fondato;

che la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ed in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o del consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. (Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018; Sez. 6-5, n. 4275 del 21/02/2018);

che, pertanto, nella specie, non erano rilevanti o necessari né la comprensibilità del nominativo dell’addetto alla casa né l’invio della raccomandata al destinatario (Sez. 5, n. 29642 del 14/11/2019; Sez. 5, n. 8293 del 04/04/2018);

che la memoria ritualmente prodotta non ha apportato argomenti tali da modificare il quadro della vicenda, in punto di diritto;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472