LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22150-2020 proposto da:
ADER, – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARGANA 19, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SCORDINO, rappresentata e difesa dall’avvocato WALTER MAURIELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1191/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 25/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1.L’Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che aveva accolto il ricorso della contribuente L.L. contro un’intimazione di pagamento di cartelle esattoriali.
La contribuente si è costituita con controricorso ed ha successivamente depositato memoria.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1.Con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’inesistenza della motivazione della sentenza impugnata, in ordine sia alla ritenuta intempestività dell’appello erariale; sia alla questione di merito controversa, in ordine alla notifica delle cartelle di pagamento oggetto dell’intimazione.
Preliminarmente, deve rilevarsi che non sussiste l’eccepita inammissibilità del ricorso, per la violazione del limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, avendo la ricorrente denunciato l’assunta apparenza della motivazione, quale vizio processuale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Infatti, in caso di “doppia conforme” e’, comunque, consentito il sindacato sull’esistenza, e non mera apparenza, della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 (cfr. Cass. 28/11/2018, n. 30776, in motivazione).
Inoltre, come infra si dirà, neppure sussiste nel caso di specie la c.d. “doppia conforme”, atteso che la pronuncia di inammissibilità dell’appello erariale, per la sua ritenuta tardività, ha esaurito ogni potere decisionale della CTR, che ha reso quindi meramente ad abundantiam ogni ulteriore statuizione sul merito della controversia.
Ne’ è fondata l’eccepita inammissibilità del motivo di ricorso perché attingerebbe il merito della controversia, concentrandosi piuttosto la censura sul vizio derivante dall’assenza di motivazione.
Tanto premesso, il motivo è fondato, nei limiti che seguono. Infatti, la formula utilizzata dalla CTR nel dispositivo (“Respinge l’appello; Conferma la sentenza della CTP; (…)”) deve essere letta in correlazione con la motivazione della stessa sentenza che al punto 2, sulla questione relativa alla tempestività dell’appello, recita “Dato per scontato che l’appello era stato notificato fuori termine”. Tale formula non esprime l’esito di alcuna intelligibile valutazione, neppure in diritto, del giudice a quo in ordine alla notifica dell’appello, né quindi evidenzia gli elementi e le ragioni di quest’ultima, ma è meramente assertiva e si fonda su un presupposto, assunto apoditticamente come “scontato”, dando luogo ad un difetto assoluto di motivazione sul punto.
Ne’, a differenza di quanto argomentato dalla contribuente nella memoria, la “scontata” tardività dell’appello, di cui al punto n. 2 della motivazione, può ritenersi integrata dalle considerazioni rese dalla CTR ai successivi punti 3 e 5, giacché, avuto riguardo alle difese delle parti esposte nelle parti precedenti del provvedimento, il riferimento dei relativi passi alle “retate” ed alle “procedure di notifica” “non correttamente effettuate” (non a caso al plurale), con la conseguente ritenuta “inesistenza dell’atto”, riguarda invece il merito della controversia, ovvero le controverse notifiche delle cartelle di pagamento, e non la notifica dell’appello (infatti ritenuta dalla CTR tardiva, non “non correttamente effettuata”).
Invero “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Alla nullità della sentenza per la mera apparenza della sua motivazione consegue pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla competente CTR perché riesamini la vicenda processuale (cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8264 del 2019, per fattispecie analoga di cassazione con rinvio di sentenza affetta da motivazione apparente in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello) e fornisca, alla stregua dei predetti principi, congrua motivazione, che dia conto dei relativi eventuali riscontri documentali in ordine alla data della spedizione dell’impugnazione, rispetto alla quale fa fede il timbro postale (che non può essere surrogato dalla “presa in carico da Ufficio Postale”, risultante da un estratto dal sito delle Poste Italiane, come riprodotto nella memoria della contribuente; né da distinte di spedizione che siano prive dello stesso timbro: cfr. rispettivamente, ex plurimis, Cass. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 25285 del 28/11/2014; Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 123 del 04/01/2018).
Affermata, per quanto senza effettiva motivazione, l’inammissibilità dell’impugnazione, la CTR ha esaurito comunque la sua potestas decidendi, ed ogni ulteriore statuizione in ordine alla questione di merito controversa (e quindi anche alla notifica delle cartelle di pagamento oggetto dell’intimazione) è stata resa meramente ad abundantiam, per cui il motivo è inammissibile in parte qua ed ogni questione relativa al merito andrà eventualmente trattata e riproposta nel giudizio di rinvio (ex plurimis Cass. Sez. U, Sentenza n. 24469 del 30/10/2013; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 123 del 04/01/2018, cit.).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, cui demanda di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021