LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 11734-2021 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D.G.R., D.G.V., R.M.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 20368/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerate, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1.In primo luogo si rileva che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma sussiste il potere della Corte il potere di emendare anche d’ufficio gli errori materiali, come previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391 bis c.p.c..
Il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., commi 1 e 2 giustifica quindi, come ricavabile anche dalla generale disciplina della correzione dell’errore materiale di cui all’art. 288 c.p.c., la fissazione dell’udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno la possibilità di depositare memorie Tanto premesso, la stessa lettura dell’epigrafe e della motivazione dell’ordinanza in questione rendono palese che il Comune di Pozzuoli era del tutto estraneo al giudizio e che i controricorrenti erano R.M., D.G.R. e D.G.V., tutti eredi di D.G.G.A.. Deve pertanto essere disposta la correzione del predetto errore materiale.
Nulla a disporre quanto alle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale (cfr. da ultimo Cass. n. 14/2016).
PQM
Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale di cui all’ordinanza di questa Corte n. 20368 del 2020, depositata il 28 settembre 2020 e resa sul ricorso n. r.g. 15471/2019, nella parte in cui, nel dispositivo, dopo aver rigettato il ricorso, indica, per errore materiale, il “Comune di Pozzuoli”, estraneo al giudizio, in luogo degli effettivi controricorrenti ” R.M., D.G.R. e D.G.V.”; invariato il resto del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021