LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29581-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SUN INSURANCE OFFICE LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 304/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 19/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente (una società di assicurazione) impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 concernente il recupero a tassazione IVA dei compensi percepiti dalla suddetta società di assicurazione nell’ambito della delega conferitale da altre compagnie coassicuratrici per la gestione delle attività relative ai sinistri coassicurati;
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l’appello per quanto riguarda l’IVA e dichiarava cessata la materia del contendere per quanto attiene le questioni IRES ed IRAP;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso; con ordinanza interlocutoria n. 13644 depositata in cancelleria il 3 luglio 2020 veniva disposta la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136; in prossimità dell’udienza l’Agenzia delle entrate depositava istanza affinché sia dichiarata l’estinzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1911 c.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 2 e art. 12 nonché dell’art. 135 della direttiva 2006/112/CE per avere la Commissione Tributaria Regionale errato nel non ritenere che fossero soggetti a recupero della tassazione IVA i compensi percepiti dalla società di assicurazione delegata dalla altre compagnie coassicuratrici per la gestione delle attività relative ai sinistri coassicurati.
L’Avvocatura dello Stato in data 12 ottobre 2021 ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la Direzione Regionale della Liguria dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6.
Va dunque accolta la richiesta di estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 (Cass. nn. 28800 e 28274 del 2021).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021