Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40129 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19881-2020 proposto da:

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MANZARI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CREDEMLEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SEVERINA DI COMITE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2209/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 26/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso ravviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica regionale, per Vanno 2011, emesso dalla regione Emilia Romagna nei suoi confronti, quali intestataria dei veicoli indicati nell’atto impugnato e dalla stessa concessa a terzi in locazione finanziaria;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che, per i veicoli concessi in locazione finanziaria, l’unico soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è il soggetto utilizzatore, anche per i rapporti anteriori, come quelli di specie, anteriori al 2016, in quanto il D.L. n. 113 del 2016, convertito in L. n. 160 del 2016, ha abrogato la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2015 convertito in L. n. 125 del 2015 (che aveva chiarito che per i veicoli concessi in leasing, a partire dal 2009, l’unico soggetto tenuto al pagamento della tassa è l’utilizzatore) e tale abrogazione non ha efficacia retroattiva.

Avverso detta sentenza la regione Emilia Romagna proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il primo motivo d’impugnazione, la regione Emilia Romagna denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 99 del 2009, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, la responsabilità del pagamento non ricadrebbe sull’utilizzatore del bene concesso in locazione finanziaria ma sul proprietario;

con il secondo motivo d’impugnazione, la regione Emilia Romagna denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, in L. n. 160 del 2016 per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente affermato che per i veicoli concessi a leasing l’unico soggetto passivo della tassa automobilistica va individuato nell’utilizzatore e non più nel proprietario nonostante la L. n. 160 del 2016 preveda la responsabilità solidale tra proprietario e utilizzatore e del solo utilizzatore solamente a partire dal primo gennaio 2016.

Considerato che la parte ricorrente ha depositato istanza, datata 13 ottobre 2021, di rinuncia al giudizio, con adesione della controparte anche per quanto riguarda la compensazione delle spese di lite.

Ritenuto che va dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia (Cass. n. 26844 del 2021) e che deve disporsi la compensazione delle spese come da concorde richiesta delle parti.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 26228 del 2021).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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