LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 2631/2016 promosso da:
C.R., elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Calamatta 16, presso lo studio dell’avv. Manuela Maria Zoccali, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente con atto di costituzione –
avverso la sentenza n. 5126/46/15 della CTR della Campania, depositata il 28/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere Dott.ssa REGGIANI ELEONORA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.R. ha proposto ricorso contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, riferito ad un’ordinanza ex art. 703 c.p.c., emessa dal tribunale di Napoli, che aveva statuito sulla domanda di reintegrazione nel possesso, vertente tra il Condominio *****, D.L.P. e P.S.. Tale avviso era stato notificato al ricorrente, quale obbligato in solido, ma quest’ultimo, tra le altrè censure, ha dedotto di non essere il soggetto passivo dell’imposta, perchè aveva partecipato in giudizio in qualità di amministratore del condominio (oltre che come difensore dello stesso).
La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato tale decisione, rilevando che il Condominio ***** è stato una parte in causa, in quale non poteva costituirsi se non tramite il suo rappresentante, ritenendo perciò corretta l’individuazione della parte Condominio ***** con riferimento a colui che, per esso, si era costituito in giudizio.
Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.
L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e unico motivo di impugnazione è dedotta la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso impugnato, sebbene C.R. non fosse riconducibile ad alcuno dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta D.P.R. n. n. 131 del 1986, ex art. 57, essendo semplicemente il rappresentante di una delle parti in causa, il condominio.
2. Il motivo di impugnazione è inammissibile, non avendo il ricorrente colto la ratio decidendi della decisione della CTR.
Nella sentenza appena menzionata, con riferimento alla censura formulata, si legge infatti: “Quanto al merito, va osservato che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 evidentemente si riferisce alle parti in causa del procedimento. Tra esse, sulla base degli atti di causa, vi è certamente il Condominio *****, che non poteva costituirsi se non legalmente rappresentato. Tale funzione è stata svolta dall’appellante. Ferme pertanto le eventuali azioni di recupero e di regolazione dei rapporti interni, appare del tutto corretta l’individuazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della ‘parte in causà Condominio *****, con riferimento a colui che, per tale ente, si costituì in giudizio”.
La CTR non ha affermato che il ricorrente sia obbligato ‘in propriò al pagamento dell’imposta di registro in questione, ma ha chiarito che- quest’ultimo è stato correttamente individuato come destinatario dell’avviso di liquidazione dell’imposta, in qualità di rappresentante del Condominio, essendo il Condominio la parte in causa, costituita per il tramite del ricorrente, che ne era l’amministratore.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4. Nessuna statuizione sulle spese di lite deve essere adottata, tenuto conto che l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, che però non vi è stata.
5. In applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
PQM
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto, in applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione covile della Corte suprema di Cassazione mediante collegamento “da remoto”, il 19 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021