Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40130 del 15/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10840-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.T.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6542/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di d.T.A., di avviso di accertamento per rendita catastale di unità immobiliare sita in Roma, microzona – ***** – L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto presentato tardivamente il 14 aprile 2017 (tramite agenzia di recapito privata), in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 27 settembre 2016 (come affermato dalla CTR).

La contribuente, costituita in appello, è rimasta intimata nel presente giudizio. L’Agenzia delle entrate deposita memoria.

CONSIDERATO

che:

1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1, ex art. 360 c.p.c., n. 4.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. Va premesso che la giurisprudenza richiamata dall’Agenzia, che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, è riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa (cfr. Sez. Un. 8416 del 2019). Non riguarda pertanto il caso di specie, relativo non già a notifica di atto amministrativo, ma a notificazione di atto processuale, qual è l’atto di appello. Le Sez. Un., con la citata sentenza, hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale (Ente Poste, poi società Poste Italiane s.p.a.), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada (fino alla data di liberalizzazione dei servizi ex L. n. 124 del 2017). Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 – così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla L. n. 124 del 2017 – a Poste Italiane s.p.a. la riserva in via esclusiva del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all’esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell’apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle proprie funzioni (tra varie, Cass. 4 giugno 2018, n. 14163 e 19 luglio 2019, n. 19547).

2.2. La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

2.3. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

3. Tale controllo va però preceduto dalla preventiva verifica della tempestività dell’impugnazione, che va accertata in riferimento non già alla data di spedizione – posta la mancanza di poteri certificativi in capo all’agenzia privata, ai sensi della richiamata sentenza delle Sez. un. 299/2020 – ma alla data di ricezione. Nella fattispecie l’atto di appello è stato ricevuto dal destinatario il 15 marzo 2017, e quindi tempestivamente, a fronte della data di pubblicazione della sentenza del 27 settembre 2016, come risulta dalla distinta di spedizione Nexive recante il timbro di spedizione e dell’avviso di ricevimento firmato dal destinatario inseriti nel ricorso; peraltro anche in relazione alla data di costituzione dell’appellato, l’appello risulta tempestivo. Accertata la tempestività dell’appello, in quanto proposto nel termine di sei mesi dalla data di deposito della sentenza di primo grado, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR del Lazio che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472