Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40131 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10873-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (c.f. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6884/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di M.L. di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in *****, microzona *****, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata, in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 19 luglio 2016.

Il contribuente, costituito in appello, è rimasto intimato nel presente giudizio.

CONSIDERATO

che:

1.Col primo motivo si deduce, violazione dell’art. 102 c.p.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dell’immobile.

Il motivo è infondato.

Sebbene l’eccezione di difetto di contraddittorio processuale per violazione del litisconsorzio necessario, è rilevabile d’ufficio e che il difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevato anche per la prima volta in sede di legittimità, tuttavia non vi sono elementi dai quali inferire la presenza di altri comproprietari. Dall’esame del fascicolo di merito è emerso che l’avviso di accertamento di cui al presente giudizio è stato notificato solo a M.L. quale proprietario dell’immobile, e nei confronti del quale si è svolto il giudizio. L’esistenza del litisconsorzio non risulta dagli atti e dai documenti del giudizio di merito, né la parte che la ha dedotta ha ottemperato all’onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l’integrazione del contraddittorio (Cass. n. 23634 del 28/09/2018; n. 10168 del 27/04/2018. Va pertanto ribadito il principio secondo cui la violazione del litisconsorzio necessario può essere dedotta nel solo caso in cui il presupposto e gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa emergano “ex se” dagli atti del processo di merito, senza la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività; in tal caso, tuttavia, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione (Cass., 2, 16 ottobre 2008, n. 25305, in tema di successioni ereditarie; Cass., sez. 2, 29 maggio 2007, n. 12504; Cass., sez. 3, 5 settembre 2011, n. 18110 in materia di opposizione all’esecuzione). In particolare, si è affermato che se l’eccezione di non integrità del contraddittorio è sollevata in cassazione, la parte che la solleva deve indicare gli atti del processo di merito da cui dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatti che giustificano la sua eccezione (Cass., 16315/2011, Cass., 25305/2008; Cass., 14825/2007). Ne consegue che l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio risulta inammissibile prima che infondata.

2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. O), ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1.Va premesso che la giurisprudenza richiamata dall’Agenzia, che ha riconosciuto, in relazione al regime normativo successivo al D.Lgs. n. 58 del 2011, la legittimità della notificazione a mezzo operatore di posta privata, è riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa (cfr. Sez. Un. 8416 del 2019). Non riguarda pertanto il caso di specie, relativo non già a notifica di atto amministrativo, ma a notificazione di atto processuale, qual è l’atto di appello. Le Sez. Un., con la citata sentenza, hanno infatti riconosciuto in capo al servizio di posta universale (Ente Poste, poi società Poste Italiane s.p.a.), la riserva esclusiva di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada (fino alla data di liberalizzazione dei servizi ex L. n. 124 del 2017). Ciò in quanto, nel regime nazionale successivo alla direttiva n. 2008/6/CE e anteriore a quello introdotto dalla novella del 2011 – così come nel regime successivo a tale novella e antecedente alla L. n. 124/17 – a Poste Italiane s.p.a. la riserva in via esclusiva del servizio della notificazione a mezzo posta degli atti processuali è correlata all’esclusivo riconoscimento del diritto speciale, in virtù del quale la veridicità dell’apposizione della data mediante proprio timbro è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, giacché la si riferisce all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle proprie funzioni (tra varie, Cass. 4 giugno 2018, n. 14163 e 19 luglio 2019, n. 19547).

3.2. La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

3.3. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

5. Tale controllo va però preceduto dalla preventiva verifica della tempestività dell’impugnazione, che va accertata in riferimento non già alla data di spedizione – posta la mancanza di poteri certificativi in capo all’agenzia privata, ex Sez. un. 299/2020 – ma alla data di ricezione, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale è stato spedito dall’Ufficio l’atto di appello, ovvero dalla data di costituzione in giudizio dell’appellato (prima della scadenza del termine per appellare).

Tale accertamento, consentito a questa Corte, in relazione al vizio dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 4, ha consentito di verificare la non tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il diverso profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51. A fronte della sentenza della CTP depositata il 21.7.2016, l’appello è stato spedito tramite Nexive spa in data 21 2 2017 (ultimo giorno utile) ma, in assenza di poteri certificativi dell’Agenzia di posta privata e in assenza della cartolina di ricevimento della raccomandata idoneamente sottoscritta dal contribuente, ovvero dalla data di costituzione in giudizio dell’appellato (costituitosi dopo la scadenza del termine per appellare), l’appello è inammissibile sotto il diverso profilo della tardività.

In conclusione il ricorso va respinto. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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