LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11005/2020 proposto da:
S.A., rappresentato e difeso dall’avv. MARCO ESPOSITO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con decreto n. 2084 depositato i129 luglio 2019, ha confermato il decreto di rigetto del ricorso proposto da S.A. della L. n. 89 del 2001, ex artt. 2 e 3, avente ad oggetto equa riparazione per la durata irragionevole del procedimento penale n. 103070/2013, apertosi a carico di F.I. a seguito di querela del S..
La Corte partenopea ha confermato la pronuncia di tardività L. n. 89 del 2001, ex art. 4, in assenza di una valida prova della sua presentazione entro il termine di decadenza decorrente dal passaggio in giudicato della decisione conclusiva del procedimento presupposto. La Corte d’appello ha riconosciuto la non rilevanza, ai fini della prova del giudicato, dell’annotazione fatta dal cancelliere della sentenza ai sensi della 27 reg. esec. c.p.p..
Per la cassazione del decreto S.A. propone ricorso affidato a un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4 e dell’art. 27 reg. esec. c.p.p., posto dal D.M. n. 334 del 1989.
Si censura la decisione per avere la Corte d’appello negato la rilevanza probatoria, ai fini della irrevocabilità della sentenza penale, dell’attestazione con la quale il cancelliere annota la data della sua irrevocabilità.
Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso, con il quale eccepisce in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto contiene una ridondante esposizione della vicenda processuale, senza far rilevare gli snodi rilevanti ai fini della decisione.
Il ricorrente ha depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è inammissibile, perché, pur dilungandosi nel riportare lo svolgimento del giudizio di merito e le difese ivi svolte, l’esame della censura di legittimità è comunque agevole, essendo formulata in modo chiaro a pag. 30 del ricorso, cui seguono subito dopo, a pag. 31, le specifiche conclusioni formulate alla Suprema Corte.
Il ricorso è anche fondato. I giudici napoletani hanno giustificato la pronuncia di tardività dell’istanza in forza del seguente principio: “ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell’impugnazione, la legge attribuisce valore solo ed esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati dall’art. 585 c.p.p., comma 2, lett. a), b) e c), per cui nessun rilievo può attribuirsi all’eventuale, erronea apposizione, sull’originale del provvedimento soggetto ad impugnazione, dell’attestazione di passaggio in giudicato, costituendo tale attestazione soltanto un adempimento amministrativo di carattere interno, previsto a tutt’altri fini dall’art. 27 reg. esec. c.p.p., approvato con D.M. 30 settembre 1989, n. 334 (Cass. pen. 32301/2014).
Il principio appena richiamato non fornisce argomento per sostenere che una tale produzione, qualora effettuata in un giudizio instaurato per l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, sia insufficiente ai fini della prova della definitività del provvedimento conclusivo del giudizio presupposto. E’ vero che il giudice investito dell’istanza di equa riparazione ha il potere-dovere di dichiararne la tardività, qualora la decadenza risulti dagli atti (Cass. n. 16194/2019), ma è altrettanto vero che non è giustificabile una pronuncia di decadenza che sia fondata sul rilievo che non è stata offerta una prova certa della definitività.
In proposito, questa Corte si è già espressa con orientamento costante, che il Collegio intende qui ribadire, che “in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, spetta all’amministrazione convenuta eccepire e provare la tardività della domanda rispetto all’acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo del giudizio nel quale si assume essersi verificata la suddetta violazione (Cass. n. 22423/2013; n. 3826 del 2006).
Se l’onere di provare la decadenza è a carico dell’amministrazione, a maggior ragione non è configurabile il rimprovero al ricorrente di non avere fornito prova inconfutabile dell’irrevocabilità della sentenza penale. L’argomento fondato sull’art. 27 reg. esec., nei termini sopra indicati, è inidoneo a giustificare la decisione assunta. Il decreto, pertanto, deve essere cassato e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che deciderà sull’opposizione e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa il decreto; rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021