Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40137 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Z.C., difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c., e dall’Avvocato Cesare Menotto Zauli, per procura alle liti a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Fabrizio Gizzi, in Roma, via Oslavia n. 30.

– ricorrente –

contro

P.C..

– intimata –

avverso la sentenza n. 1099 del 29 settembre 2016 del Tribunale di Forlì;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Mario Bertuzzi.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 1099 del 29.9.2016 il Tribunale di Forlì rigettò l’appello proposto da Z.C. avverso la sentenza di primo grado che aveva liquidato in Euro 1.000,00, in luogo della somma richiesta di Euro 3,458,04, il compenso a lui dovuto per attività di consulenza legale stragiudiziale svolta in favore di P.C.. Il giudicante rideterminò l’importo dovuto al legale in Euro 931,50, al cui pagamento condannò la convenuta, compensò tra le parti le spese di primo grado per un terzo e pose la restante parte a carico della P. e nulla dispose sulle spese del giudizio di appello, attesa la contumacia dell’appellata.

Il Tribunale pervenne a tale conclusione correggendo la motivazione della sentenza di prime cure, che aveva determinato il compenso in via equitativa, liquidandolo sulla base della tariffa allegata al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, e precisando che alla riduzione dell’importo liquidato non era di ostacolo la mancata proposizione di appello incidentale da parte della P., rimasta contumace nel giudizio di secondo grado, atteso che i motivi di appello lo avevano comunque investito della questione relativa alla congruità del compenso richiesto.

Con atto notificato l’11.1.2017 Z.C. ha proposto ricorso per la cassazione della suddetta decisione, affidandosi a nove motivi.

P.C. non ha svolto attività difensiva.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per non avere il Tribunale rilevato che il Giudice di pace aveva deciso secondo equità al di là dei limiti di valore imposti dall’art. 113 c.p.c..

Il mezzo è manifestamente infondato, dal momento che, come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata, il Tribunale ha corretto la motivazione del Giudice di pace proprio nella parte in cui aveva determinato il compenso in via equitativa, ritenendola quindi esplicitamente errata, provvedendo quindi alla sua liquidazione sulla base del criterio legale della tariffa professionale.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 112,342,343 e 346 c.p.c., censurando la decisione impugnata per avere liquidato il compenso in un importo minore rispetto a quello riconosciuto dalla sentenza appellata, in assenza di appello incidentale della controparte, che era rimasta contumace nel giudizio di secondo grado, così violando il divieto di reformatio in peius in appello.

Il motivo è manifestamente fondato, una volta considerato che, in mancanza di appello incidentale, il Tribunale ha ridotto l’importo liquidato in favore dell’appellante dalla sentenza di primo grado da Euro 1.000,00 a Euro 931,50, così violando il divieto di reformatio in peius.

Questa Corte ha avuto modo di precisare che il suddetto divieto discende dalle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c., in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del thema decidendum in appello, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum, la reiezione del gravame principale non può portare a carico dell’appellante a statuizioni per lui obiettivamente più svantaggiose né a carico dell’altra parte effetti più favorevoli, che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, in mancanza, le sono preclusi dall’acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (Cass. n. 21504 del 2020; Cass. n. 3896 del 2020).

Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 112,342,343 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Premesso che “Il punto è individuato nel punto che precede”, il ricorrente deduce che “Il Tribunale di Forlì, ha ritenuto che non vi fossero come sussistevano censure specifiche bensì una questione relativa all’adeguatezza della somma globalmente liquidata”, mentre i motivi di appello, che ritrascrive, erano congegnati in modo specifico.

Il mezzo, laddove non debba ritenersi assorbito dall’accoglimento del motivo precedente, che espressamente richiama, è inammissibile per palese genericità, mancanza di chiarezza e difetto di esposizione delle ragioni della decisione che sarebbero oggetto di critica e della loro confutazione, idonee a far emergere la violazione delle norme di legge denunziate, che sono solo elencate senza alcuna specifica illustrazione.

Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere il Tribunale tratto le dovute conseguenze dal fatto che la convenuta non aveva mai sollevato specifica contestazione alla pretesa vantata dal professionista, avendo incentrato la sua difesa sul rilievo di avere diritto al gratuito patrocinio e circa l’eccessività delle somme pretese, in quanto non conformi alla tariffa professionale.

Il mezzo è infondato.

La denunziata violazione del principio di non contestazione, che si basa sul presupposto che la convenuta non avesse contestato l’ammontare del credito professionale vantato dall’attore, appare invero smentita dalla circostanza, riferita dallo stesso ricorrente, che la P. aveva eccepito la “eccessività delle somme, in tesi non conforme alle tariffe professionali” (pag. 21 del ricorso). Ne consegue che correttamente il Tribunale ha quantificato il compenso dovuto al professionista, tenuto conto delle singole attività da lui prestate, sulla base della tariffa professionale all’epoca in vigore, con conseguente riduzione rispetto alla somma richiesta nell’atto introduttivo.

Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 116 c.p.c., per non avere il Tribunale tenuto conto del comportamento delle parti, vale a dire del fatto che il legale aveva prestato la sua opera e la cliente non aveva pagato la parcella.

Il mezzo è palesemente inammissibile, sia perché la valutazione del comportamento delle parti costituisce un apprezzamento discrezionale che la legge riserva al giudice di merito, sia in quanto non deduce quali effetti sul piano probatorio e della decisione di merito il giudice avrebbe dovuto trarre da tale apprezzamento.

Il sesto motivo denunzia violazione dell’art. 1126 c.c., lamentando che la liquidazione del compenso operata dal Tribunale, che si discosta in misura considerevole dalla somma richiesta nell’atto di citazione, sia frutto di una valutazione equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c..

Il mezzo è manifestamente infondato, atteso che, come chiaramente emerge dalla lettura della sentenza impugnata, il giudice di appello ha liquidato il compenso al legale facendo applicazione della tariffa professionale allegata al D.M. n. 127 del 2014, e non in via equitativa. Il richiamo all’art. 1226 c.c., che prevede una fattispecie affatto diversa, cioè le ipotesi in cui il giudice può liquidare il danno in via equitativa, è in ogni caso del tutto non pertinente.

Il settimo motivo denunzia l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla domanda di liquidazione del maggior danno.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la parte indicato nel ricorso di avere proposto tale domanda, di cui la sentenza impugnata non fa menzione, fin dal primo grado di giudizio.

L’ottavo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo l’erroneità della statuizione della sentenza impugnata di compensazione per un terzo delle spese del giudizio di primo grado e l’errata applicazione dello scaglione tariffario applicato.

Con il nono motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando che il tribunale abbia omesso di liquidargli le spese del giudizio di appello.

I due motivi vanno dichiarati entrambi assorbiti in ragione dell’accoglimento del secondo motivo, che, comportando la cassazione della decisione impugnata, estende i suoi effetti, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1, anche sulla pronuncia sulle spese.

In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso, respinti gli altri. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione al motivo accolto e, sussistendone le condizioni, la causa è decisa nel merito, con condanna di P.C. al pagamento della somma di Euro 1.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.

L’accoglimento della domanda per un importo sensibilmente inferiore a quello richiesto giustifica la compensazione per un terzo delle spese del primo grado di giudizio e la condanna della convenuta P. al pagamento dei restanti due terzi, che si liquidano in Euro 535,00, oltre Euro 97,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali; l’esito del giudizio di secondo grado, sfavorevole all’appellante, e la considerazione che è risultato fondato solo uno dei nove motivi del ricorso per cassazione integrano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna P.C. al pagamento in favore dell’avv. Z.C. della somma di Euro 1.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Compensa tra le parti per un terzo le spese del primo grado di giudizio e condanna P.C. al pagamento dei restanti due terzi, che liquida in Euro 535,00, oltre Euro 97,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali; compensa integralmente le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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