Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40139 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7537/2017 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 4, presso lo studio dell’avvocato CORRADO SGROI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SPINA;

– ricorrente –

contro

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA PEPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1437/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Firenze, nella lite promossa P.S. nei confronti di M.A. e M.P. ha rigettato il ricorso per reintegrazione nel possesso di una servitù di somministrazione d’acqua a favore del fondo dell’attore a carico del fondo di M.A.. Il ricorrente in possessorio aveva lamentato una molestia consistente nel distacco della fornitura di energia elettrica, operato dall’intestatario dell’utenza M.P., che era subentrato all’originario titolare del fondo servente e dante causa di entrambi i convenuti.

Il Tribunale ha posto le spese di lite sostenute dai convenuti a carico dell’attore.

La Corte d’appello di Firenze, adita dal soccombente, ha confermato la sentenza nel merito e l’ha invece riformata in ordine alle spese di lite, che ha compensato per intero. In ragione dell’accoglimento dell’appello ha inoltre compensato le spese del grado.

Per la cassazione della sentenza M.A. ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo.

P.S. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il solo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e motivazione apparente.

Si sostiene la palese illogicità della compensazione delle spese di lite, in quanto operata dalla Corte d’appello in base al rilievo della peculiarità della vicenda, “caratterizzata dalla obiettiva privazione dell’esercizio della servitù in danno del P.”, nel quadro di una ricostruzione dei fatti che aveva portato la stessa Corte di merito a escludere persino la denunzia di un atto di spoglio proveniente dall’attuale ricorrente.

Il motivo è fondato.

In primo luogo si rileva, in relazione ai rilievi contenuti nel controricorso, che il motivo investe innanzitutto la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d’appello ha diversamente regolato le spese del giudizio di primo grado, compensandole per intero; di riflesso è censurata la decisione anche nella parte relativa alla compensazione delle spese del grado, che la Corte di merito avrebbe erroneamente compensato in conseguenza dell’accoglimento di un motivo d’appello, che non avrebbe dovuto essere accolto.

La stessa Corte d’appello ha avuto di chiarire che, non è applicabile, nella specie ratione temporis, il testo attuale dell’art. 92 c.p.c., ma il testo originario, precedente alle modifiche introdotte con la L. n. 263 del 2015.

Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, nella vigenza dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente (Cass. n. 17816/2019; n. 24531/2019). Si capisce dalla sentenza impugnata che la Corte d’appello ha ritenuto innanzitutto infondato la domanda nei confronti di M.P., perché il medesimo non era il titolare del fondo servente: quindi secondo la Corte d’appello, la condotta del medesimo, seppure in ipotesi illecita, non assumeva rilievo ai fini dell’azione proposta, di reintegrazione nel possesso di una servitù su fondo appartenente a M.A.. Ha quindi valutato la posizione di M.A., rilevando che, con riguardo al medesimo, il motivo di appello si esauriva nel postulare al consapevolezza del medesimo proprietario circa la eliminazione del contatore, mancando, “anche sul piano assertivo” la denunzia “di un atto di spoglio riconducibile all’appellato.

Nondimeno, secondo la Corte d’appello, in base al rilievo posto che l’attore era stato privato dell’esercizio della servitù, ha riconosciuto che ricorrevano giusti motivi di compensazione delle spese anche nei suoi confronti.

In questo senso la decisione è realmente illogica, perché i giusti motivi di compensazione, nei confronti di M.A., sono ravvisati in un pregiudizio oggettivo rispetto al quale la stessa Corte ha escluso qualsiasi concorso o responsabilità del medesimo M.A. nella sua causazione.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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