LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA R.M. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28285/2015 R.G. proposto da:
C.G. rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Picca e Riccardo Marro elettivamente domiciliato in Roma, Via Costantino Morin, 1, presso lo studio dell’Avv. Federica Pica per procura speciale a margine del ricorso.
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– controricorrente –
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Dogane in persona del ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5045/47/15, depositata il 27.5.2015.
Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 26.10.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.
Udito il PG in persona del sostituto Locatelli Giuseppe il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA L’Agenzia delle Dogane notificava a C.G., spedizioniere doganale un avviso di contestazione ed irrogazione sanzioni, ritenendolo corresponsabile, unitamente alla ditta importatrice, dell’inesatta dichiarazione di valore della merce importata; in particolare l’Ufficio aveva riscontrato una difformità tra il valore della merce dichiarato e quello risultante da altre dichiarazioni doganali riguardanti importazioni di merce del medesimo tipo.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso. Il contribuente impugnava la decisione e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 5045/47/15, depositata il 27.5.20125 rigettava l’appello sul presupposto che lo spedizioniere avrebbe dovuto dimostrare la propria incolpevolezza per avere usato tutta la diligenza necessaria ad evitare l’inveridicità del dichiarato. C.G. ricorre per la cassazione, con cinque motivi, illustrati con memoria.
L’Agenzia delle Dogane si è costituita con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISONE 1.Va preliminarmente affermata l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui evoca in giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze, peraltro estraneo alle precedenti fasi del giudizio.
Giova rimarcare al riguardo che, in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri”, e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno d’inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Dogane e la controversia non si può instaurare nei confronti del Ministero (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177; Cass. 29 dicembre 2010, n. 26321; 12 novembre 2010, n. 22992; Cass. 39 gennaio 2009, n. 1123; Cass. 15 gennaio 2009, n. 874; Cass. 22 maggio 2008, n. 13149).
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. del Reg. CEE n. 2913 del 1992, art. 201, comma 3 (cd. C.D.C.).
3. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 213 del 2000, art. 2, commi 6 e 7;
Con i motivi lamenta che la CTR lo aveva erroneamente ritenuto responsabile in solido con l’importatore per le dichiarazioni doganali inesatte, nonostante, avendo agito quale spedizioniere in rappresentanza diretta, fosse da considerare esente da responsabilità per le inesattezze, imputabili unicamente all’importatore, stante la mancanza di qualsiasi previo accertamento circa la sussistenza di uno stato soggettivo di dolo o colpa rispetto alla difformità nella dichiarazione doganale allo stesso contestata.
4. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 10, per avere la C.T.R. ritenuto responsabile lo spedizioniere doganale- rappresentante diretto, ancorché, in base alla disciplina del c.d. autore mediato, il ricorrente andasse esente da responsabilità per essere stato indotto dall’importatore a commettere la violazione per errore incolpevole; infatti la dichiarazione infedele sarebbe stata da lui effettuata sulla base dei documenti forniti dall’importatore, senza alcuna possibilità di controllarne l’attendibilità, dovendosi escludere- a differenza di quanto sostenuto dall’Agenzia- la natura negoziale del vincolo tra l’importatore e lo spedizioniere doganale secondo il parametro di cui all’art. 1737 c.c..
Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.
Esse non sono fondate.
4.1. Ai sensi dell’art. 5 C.D.C., p. 2, (applicabile ratione temporis) e dell’art. 40 TULD, comma 1, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall’importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi. Mentre la rappresentanza indiretta è libera, la rappresentanza diretta implica l’iscrizione in un apposito albo professionale istituito con la L. 22 dicembre 1960, n. 1612, ed il puntuale rispetto della disciplina prevista dalla legge medesima e dalla successiva L n. 213 del 2000. L’obbligazione doganale sorge con la dichiarazione, quale effetto della indicazione di un determinato regime doganale in essa contenuto, e si lega soggettivamente all’autore della dichiarazione, indipendentemente dal rapporto che il dichiarante abbia con la merce (cfr. Cass. n. 5560 del 26/02/2019). Ne consegue che la responsabilità, oltre a sorgere in capo all’importatore, involge anche il rappresentante indiretto di quest’ultimo, il quale risponde in quanto dichiarante, mentre il rappresentante diretto rimane, normalmente, estraneo alla fattispecie impositiva (posto che il dichiarante in questo caso è il rappresentato), a conferma del fatto che l’obbligazione doganale è legata al ruolo di dichiarante, ovvero di autore della dichiarazione doganale (così Cass. n. 5560 del 2019, cit.; cfr. Cass. n. 9773 del 23/04/2010; Cass. n. 7720 del 27/03/2013; Cass. n. 9270 del 17/04/2013; Cass. n. 6129 del 01/03/2019).
Nella specie è incontroverso che il C. sia uno spedizioniere doganale in rappresentanza diretta.
4.2.Con la sentenza 16 marzo 2020 n. 7258 questa Corte ha delineato precisamente i confini della responsabilità dello spedizioniere-rappresentante diretto.
La Corte, nel delineare i presupposti della responsabilità del rappresentante diretto, ha chiarito che la L. n. 213 del 2000, art. 2, comma 6, secondo cui “in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo”, deve essere inserito e interpretato nel quadro del diritto unionale, e, in particolare, posto in correlazione con l’art. 201, par. 3, seconda proposizione, CDC secondo cui “Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali”. In tale ipotesi, nella visione sostanzialistica che ispira il codice doganale comunitario e, in generale, tutto il diritto della UE, avendo fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione doganale, il rappresentante diretto partecipa in qualche modo della dichiarazione dell’importatore e, quindi, può essere considerato debitore in conformità alle vigenti disposizioni nazionali.
La Corte ha, dunque, chiarito che lo spedizioniere-rappresentante diretto dell’importatore è responsabile, in solido con quest’ultimo, dei dazi non corrisposti, per quanto in questa sede di interesse, in caso di regolare dichiarazione doganale, unicamente nell’ipotesi prevista dall’art. 201 C.D.C., par. 3, seconda proposizione, e, cioè, quando lo stesso spedizioniere abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della dichiarazione e sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della erroneità di quei dati o dell’invalidità di quei documenti. La fattispecie in esame deve essere, pertanto, ricondotta nell’ambito di applicazione dell’art. 201 C.D.C., par. 3, seconda proposizione.
In relazione a tale fattispecie la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di diritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmente presentata presso gli uffici doganali ai sensi dell’art. 201 C.D.C., lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell’importatore, non è obbligato, in solido con quest’ultimo, al pagamento dei dazi doganali dovuti a seguito della rettifica dell’accertamento, laddove si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall’importatore, allegando i documenti da quest’ultimo consegnatigli. Si configura, tuttavia, la responsabilità solidale anche del rappresentante diretto, per violazione degli obblighi professionali su di lui gravanti, qualora l’Amministrazione doganale dimostri che egli stesso abbia fornito dati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’irregolarità, l’incompletezza e la non veridicità ovvero abbia allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’inidoneità o l’invalidità, dati e documenti necessari alla redazione della dichiarazione poi rettificata”.
4.3 Pertanto, ai fini della configurabilità della responsabilità solidale dello spedizioniere – rappresentante diretto, in caso di regolare – anche se inesatta – dichiarazione in dogana – ai sensi del combinato disposto della L. n. 213 del 2000, art. 2, comma 6, e art. 201 C.D.C., par. 3, seconda proposizione, ricade a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche a mezzo elementi presuntivi – in base ad elementi oggettivi e specifici – sia la condotta attiva dello spedizioniere-rappresentante diretto concretantesi nella fornitura da parte di quest’ultimo di dati e di documenti irregolari, non veridici o incompleti sui quali sia stata redatta la dichiarazione medesima che l’elemento soggettivo della conoscenza o ragionevole conoscibilità da parte dello spedizioniere usando la diligenza in ragione dell’incarico professionale ricoperto della loro erroneità, falsità, incompletezza. Ne consegue che, una volta che l’Amministrazione abbia assolto a detto onere istruttorio, graverà sullo spedizioniere-rappresentante diretto la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima in ragione dell’attività professionale svolta ex art. 1176 c.c., comma 2, in rapporto alle circostanze del caso concreto.
Nella sentenza impugnata, la CTR si è attenuta al suddetto principio, in quanto ha correttamente ritenuto assolto da parte dell’Amministrazione doganale l’onere probatorio in ordine alla conoscenza o conoscibilità da parte dello spedizioniere-rappresentante diretto della inesattezza dei dati forniti nella stesura della dichiarazione doganale, in considerazione dell’emerso “non trascurabile” scostamento tra il valore della merce importata dichiarato in dogana e quello accertato, attraverso la consultazione della banca dati *****, sulla base della “media dei valori più bassi tra quelli dichiarati tra tutti gli operatori per l’importazione di merce similare” avuto riguardo alla “particolare esplicazione del metodo utilizzato (…) per accertare l’incongruità del valore dichiarato” (pag. 4 sentenza impugnata). Invero, la banca dati ***** di cui fa uso la Dogana costituisce un sistema informatico che raccoglie informazioni sulle merci importate nell’UE, indicando prodotto per prodotto una scala di valori entro la quale è ammesso che possa oscillare il valore dichiarato delle merci. Tale sistema è alimentato con dati di provenienza nazionale e internazionale, scaturenti dalle dichiarazioni doganali e dagli elenchi riepilogativi degli acquisti e cessioni iritracomunitarie. Esso consente quindi di individuare, con la maggiore precisione possibile, per ciascuna voce doganale la materia prima utilizzata, il nome della ditta importatrice, i marchi più o meno noti della merce importata e quindi il valore e la qualità dei prodotti similari a quello oggetto di controllo. A fronte del ritenuto assolvimento da parte dell’Agenzia dell’onere probatorio circa la conoscenza o conoscibilità da parte dello spedizioniere della assunta sottofatturazione, il contribuente sottraendosi “all’onere probatorio di addurre fatti concreti con i quali prospettare la scusabilità di un suo eventuale errore circa quegli scostamenti di valore” aveva piuttosto “negato in nuce una propria responsabilità con argomenti di carattere generale e sistematico”.
4.4 Del tutto inconferente appare, poi, il riferimento al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 10, riferito a chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale.
5. Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e del Codice Doganale Comune art. 16, punto 4, aggiornato al Reg. (CE) n. 450 del 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta che l’atto di irrogazione delle sanzioni era stato emesso in assenza di contraddittorio.
La censura non è fondata.
Questa Corte (Cass. n. 6621/13) ha ritenuto che il rispetto del contraddittorio anche nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente richiamato dal Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913, (codice doganale comunitario), si evince dalle previsioni espresse del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, e costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogni qualvolta l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo.
La denuncia di vizi di attività dell’Amministrazione capaci di inficiare il procedimento è destinata ad acquisire rilevanza soltanto se, ed in quanto, l’inosservanza delle regole abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale. E’ ferma invece questa Corte nel ritenere inapplicabile agli avvisi di rettifica in materia doganale, la L. 20 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, – Cass. n. 8399 del 2013; Cass. n. 10070 del 2014, Cass. n. 9799 del 2014, Cass. n. 9800 del 2014, Cass. n. 9801 del 2014, Cass. n. 9802 del 2014, Cass. n. 9803 del 2014, Cass. n. 10070 del 2014, Cass. n. 15032 del 2014, Cass. n. 15033 del 2014, Cass. n. 15034 del 2014, Cass. n. 15035 del 2014, Cass. n. 15036 del 2014, Cass. n. 15037 2014, Cass. n. 25973 del 2014, Cass. n. 25074 del 2014, Cass. n. 25975 del 2014. Le pronunce da ultimo ricordate hanno, tra l’altro, chiarito ulteriormente che il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, commi 7 ed 8, nel testo vigente “ratione temporis”, prevedeva che, quando dalla revisione eseguita d’ufficio dell’accertamento divenuto definitivo emergono inesattezze, omissioni, o errori relativi agli elementi presi a base dell’accertamento, “l’ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all’operatore interessato notificando apposito avviso” di rettifica motivato (comma 1, 5 e 6). Entro trenta giorni dalla data della notifica dell’avviso, l’operatore può contestare la rettifica ed in tal caso viene redatto apposito verbale dall’Ufficio doganale “ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dal TU delle disposizioni legislative in materia doganale, art. 66 e ss., approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43”. I procedimenti amministrativi cui rinvia la norma consentono proprio la instaurazione, in via preventiva, del pieno contraddittorio con il contribuente, atteso che: a) TU n. 43 del 1973, art. 66, prevede che l’operatore presenti ricorso gerarchico avverso l’avviso di rettifica “producendo i documenti ed indicando i mezzi di prova ritenuti utili”; b) dal combinato disposto del TU n. 43 del 1973, art. 70, u.c., e art. 76, comma 1, emerge che solo all’esito dell’indicato procedimento amministrativo contenzioso -nel caso di decisione parzialmente o totalmente sfavorevole al ricorrente gerarchico- si determina la “definitività” dell’avviso di accertamento in rettifica ed il contribuente è legittimato ad esperire il ricorso giurisdizionale D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, avverso l’atto impositivo. Il procedimento amministrativo in questione, è preordinato a garantire un contraddittorio pieno, in un momento anticipato rispetto all’impugnazione in sede giurisdizionale dell’atto, nel corso del quale il contribuente era posto in grado di esporre tutte le ragioni difensive ed allegare nuovi fatti, deducendo le prove opportune, al fine di sollecitare l’attivazione dei poteri di autotutela dell’Amministrazione doganale e quindi l’annullamento o la revoca dell’avviso di rettifica. Non è nemmeno superfluo rammentare che il sistema del TU n. 43 del 1973, cui rinviava il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, realizzava, attraverso il procedimento contenzioso amministrativo, una forma anticipata di contraddittorio pieno, che, in seguito, è venuta ad essere sostituita da una diversa modalità di assicurazione della garanzia del contraddittorio “…ma soltanto a far data dalla entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, (art. 1, comma 1) convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 44, che ha introdotto al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, il comma 4-bis…”- intervento normativo successivamente completato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 12, comma 1, conv. in L. 26 aprile 2012, n. 27 (recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficienza e potenziamento delle procedure di accertamento”) con l’abrogazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 7, e parzialmente del comma 6, e la conseguente eliminazione del sistema dei ricorsi amministrativi contenziosi in materia doganale. Nel caso di specie le superiori considerazioni sono ulteriormente confermate dalla recente pronunzia delle S.U. civili (Cass. Sez. Un. n. 24823 del 2015) che non solo ha definito ulteriormente i presupposti per l’applicazione del citato art. 12, comma 7, ritenendolo applicabile nelle sole fattispecie normative per le quali è previsto, ma ne ha espressamente escluso l’operatività per le verifiche c.d. a tavolino nelle quali rientra il caso di specie.
Questi principi sono coerenti con quelli espressi dalla Corte di Giustizia in tema di contraddittorio doganale. In particolare, Corte di giustizia, sez. V, 3 luglio 2014, cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics, dopo avere ricordato che il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione di cui il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento costituisce parte integrante (sentenze n. C-349/07 Soprope’, punti 33 e 36, nonché sentenza n. C-277/11, M.M., punti 81 e 82), richiamando i contenuti del principio del contraddittorio in ambito doganale già espressi nella causa Soprope’, ha ricordato che lo stesso si applica quando l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo, dovendosi consentire ai destinatari incisi dalle determinazioni amministrative rientranti nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione di essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione. Tale diritto sussiste anche quando la normativa comunitaria applicabile non preveda espressamente siffatta formalità (v. sentenze Soprope’, punto 38; M., punto 86, nonché n. C-383/13, G. e R., PPU, punto 32). Per quel che qui specificamente rileva, la Corte UE ha ricordato che, quando il diritto dell’Unione non fissa né le condizioni alle quali deve essere garantito il rispetto dei diritti della difesa né le conseguenze della violazione di tali diritti, tali condizioni e tali conseguenze rientrano nella sfera del diritto nazionale, purché i provvedimenti adottati in tal senso siano dello stesso genere di quelli di cui beneficiano i singoli in situazioni di diritto nazionale comparabili (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v. Corte giust., G. e R., punto 35, nonché giurisprudenza ivi citata). Siffatta soluzione è applicabile alla materia doganale nella misura in cui il codice doganale, art. 245, rinvia espressamente al diritto nazionale, precisando che “le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri”, fermo restando che gli Stati membri possono legittimamente consentire l’esercizio dei diritti della difesa secondo le stesse modalità previste per la disciplina delle situazioni interne purché esse siano conformi al diritto dell’Unione e, in particolare, non compromettere l’effetto utile del codice doganale (sentenza G. e R.,cit., punto 36).
La Corte Ue, con la successiva sentenza resa in data 20.12.2017 nella causa C-276/16, Preqù, ha quindi precisato che le disposizioni del diritto dell’Unione, come quelle del codice doganale, devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali e che le disposizioni nazionali di attuazione delle condizioni previste al codice doganale, art. 244, comma 2, per la concessione di una sospensione dell’esecuzione devono, in mancanza di una previa audizione, garantire che tali condizioni non siano applicate o interpretate restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2014, Kamino International Logistics e Datema Hellmann Worldwide Logistics, C- 129/13 e C-130/13, EU:C:2014:2041, punti 69 e 70).
Secondo la Corte UE, se il destinatario di avvisi di rettifica dell’accertamento come quelli di cui trattasi nel procedimento principale ha la possibilità di ottenere la sospensione dell’esecuzione di detti atti fino alla loro eventuale riforma e se il giudice nazionale verifica che nell’ambito del procedimento amministrativo, le condizioni di cui al codice doganale, art. 244, non sono applicate in modo restrittivo, non può ritenersi pregiudicato il rispetto dei diritti della difesa del destinatario degli avvisi di rettifica dell’accertamento. In definitiva, il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi deve essere interpretato nel senso che i diritti della difesa del destinatario di un avviso di rettifica dell’accertamento, adottato dall’autorità doganale in mancanza di una previa audizione dell’interessato, non sono violati se la normativa nazionale che consente all’interessato di contestare tale atto nell’ambito di un ricorso amministrativo si limita a prevedere la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione di tale atto fino alla sua eventuale riforma rinviando al Regolamento (CEE) del Consiglio, 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 244, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio, 16 novembre 2000, n. 2700, senza che la proposizione di un ricorso amministrativo sospenda automaticamente l’esecuzione dell’atto impugnato, dal momento che l’applicazione di detto Regolamento, art. 244, comma 2, da parte dell’autorità doganale non limita la concessione della sospensione dell’esecuzione qualora vi siano motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata con la normativa doganale o vi sia da temere un danno irreparabile per l’interessato. La Corte UE ha infine tenuto a rimarcare che l’obbligo incombente sul giudice nazionale di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione non ha sempre come conseguenza l’annullamento di una decisione impugnata, laddove quest’ultima sia stata adottata in violazione dei diritti della difesa. Ed infatti, una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere ascoltati, determina l’annullamento del provvedimento adottato al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso in materia doganale il principio del rispetto del contraddittorio anche nella fase amministrativa, pur non essendo esplicitamente richiamato dal Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 (codice doganale comunitario), si evince dalle previsioni espresse del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, e costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogni qualvolta l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo (cfr. Corte di Giustizia CE, sent. 18 dicembre 2008, in causa C-349/07).
Ne deriva che la denuncia di vizi di attività dell’Amministrazione capaci di inficiare il procedimento è destinata ad acquisire rilevanza soltanto se, ed in quanto, l’inosservanza delle regole abbia determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa della parte, direttamente dipendente dalla violazione che si sia riverberata sui vizi del provvedimento finale (Cass. sez. 5, 15/03/2013, n. 6621, Rv. 626116-01). Trattasi della c.d. “prova di resistenza” in merito alla quale il contribuente nulla evidenzia né chiarisce di averlo fatto nei giudizi di merito (Cass. n. 2612 del 2020; Cass. n. 6621 del 2013).
6. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il previo accertamento in ordine alla sussistenza di uno stato soggettivo di dolo o colpa dello spedizioniere rispetto alla difformità allo stesso poi contestata.
Il motivo si profila inammissibile.
Va ribadito che il vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 27 maggio 2015) concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015). Nella specie, il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente non ha assolto il suddetto onere, essendo stato, peraltro, dedotto l’omesso esame non già di un “fatto storico”, ma bensì di profili attinenti a “questioni” che, pertanto, risultano irrilevanti sotto tale profilo.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna C.G. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 500,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021