Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.40147 del 15/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25578/2015 R.G., proposto da:

F.F., rappresentato e difeso dall’avv.to Andrea Codemo e dall’avv.to Giuseppe Marini, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via di Villa Sacchetti 9, giusta procura a margine del ricorso;

– Ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis;

– Controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 550/06/2015, depositata il 23 marzo 2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta, nella udienza camerale del 27/09/2021, dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella.

RILEVATO

che:

1. La Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito, per brevità, CTR), riformando integralmente la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia-Mestre, che aveva accolto il ricorso del contribuente, F.F., sul rilievo dell’illegittimità dell’accertamento induttivo emesso nei suoi confronti, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP.

2. La controversia traeva origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di F.F., per Irpef ed Irap 2007, con il quale l’Agenzia delle entrate aveva rettificato, sulla base dei cd. studi di settore, il reddito dichiarato dal contribuente.

3. F.F. ha proposto ricorso per la cassazione avverso la sentenza in epigrafe, affidandosi a tre motivi.

4. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorrente censura la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR omesso di considerare fatti dedotti e non contestati, a suo dire individuabili nell’effettivo autoconsumo dei pasti giornalieri in favore della figlia di tredici anni, invece, erroneamente considerati “non provati nonostante corrispondano a specifici obblighi che il codice civile e le regole minime di civiltà impongono ai genitori”. Espone il ricorrente che avendo l’Ufficio riconosciuto l’adesione all’autoconsumo dei pasti da parte del titolare e della di lui moglie, sarebbe dovuto apparire del tutto naturale che la di loro figlia minorenne consumasse i pasti presso il locale, di talché il calcolo dei ricavi andava adeguato a tale “fatto” (293 gg. di fruizione da parte della moglie e della figlia di n. 2 pasti aziendali, 210 gg. di n. 1 pasti giornalieri da parte del dipendente), nonché allo studio di settore TG76U (mense aziendali) “rettificando il rigo f14 da Euro 79.853,00 a 70.505,00 (sulla base del riconoscimento del maggior valore di autoconsumo da rettificare)” e tenendo in adeguata considerazione il fatto che l’attività veniva svolta in regime di “convenzioni per i pasti” per il 98% del totale dei ricavi con conseguente maggior autoconsumo da scorporare. (v. ricorso pagg. 68).

1.1. Col secondo motivo censura la sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “per insussistenza dei presupposti per operare una rettifica ai sensi della normativa invocata dall’Ufficio”, nonché per violazione degli artt. 57 e 58 t.u.i.r., là dove la CTR non ha considerato che “tutto ciò che viene destinato al consumo personale o familiare dell’imprenditore o a finalità estranee all’esercizio dell’impresa è autoconsumo. Pertanto, anche i pasti della figlia devono essere considerati autoconsumo”. Nell’esposizione della censura, il ricorrente richiama elementi circostanziali (v. pagine 10 e 11 del ricorso), a suo dire, non tenuti in considerazione dalla CTR, quali il calcolo dei giorni di fruizione dei pasti da parte della moglie, della figlia e di un dipendente (293 gg. di fruizione da parte della moglie e della figlia di n. 2 pasti aziendali, 210 gg. di n. 1 pasti giornalieri da parte del dipendente), il maggior valore dell’autoconsumo in base allo studio di settore TG76U, nonché del regime di convenzione (regime di ” convenzioni per i pasti” per il 98% del totale dei ricavi con conseguente maggior autoconsumo da scorporare).

1.2. Col terzo motivo di ricorso, il ricorrente censura nuovamente la sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dolendosi dell'”insussistenza dei presupposti per operare una rettifica ai sensi della normativa invocata dall’Ufficio”, nonché della “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54: difetto di presupposto”. Il ricorrente deduce che, poiché l’accertamento induttivo si fonda su presunzioni prive dei requisiti di gravità presunzioni e concordanza di cui all’art. 2729 c.c. incombe sull’Ufficio dimostrate l’applicabilità dello standard al caso concreto, la presenza di gravi incongruenze tra il dichiarato ed il risultato atteso, nonché la presenza di ulteriori elementi in grado di supportare le risultanze degli studi di settore (v. ricorso pag. 13); deduce altresì che lo studio di settore che assiste l’attività di mensa aziendale è il TG76U e non il TG36U, applicato illegittimamente dall’Ufficio, così come altrettanto illegittimamente l’Ufficio non ha tenuto della realtà economica aziendale analizzata, arrivando ad una rideterminazione dei ricavi del tutto erronea anche in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 (v. pagg. da 14 a 17).

2. Il ricorso è inammissibile sotto tutti i profili di censura denunciati.

2.1. La CTR del Veneto, con la sentenza che qui s’impugna, ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato dal F. sulla base di una serie di considerazioni quali, in primo luogo, lo svolgimento di “più contraddittori” endoprocedimentali che avevano consentito di valorizzare le giustificazioni addotte dal contribuente tanto da portare ad una riduzione della pretesa fiscale derivata dallo scostamento degli studi di settore da Euro 42.927,00 ad Euro 28.992,00 (v. sentenza pag. 3, terzo cpv.); in secondo luogo, la valutazione dello scostamento sulla base delle “condizioni e circostanze caratterizzanti l’attività svolta nel periodo in esame” così da “adeguare le risultanze dello studio di settore alla effettiva situazione del contribuente” (pag. 3, quinto capoverso); inoltre, l’inapplicabilità al caso in esame dello studio di settore TG76U (mense e fornitura di pasti preparati – catering e banqueting) in quanto standard riguardante attività del tutto avulsa da quella tipica di “trattoria” svolta dal contribuente (“lo studio in questione si applica a realtà operanti nel settore della ristorazione con modalità particolari – fornitura di pasti senza servizio di somministrazione (servizio di mensa e catering) e organizzazione di ricevimenti a domicilio (servizio banqueting) e del tutto di verse ed incompatibili con l’attività di ristorazione offerta da una struttura come quella di cui il contribuente si avvale che risulta essere tipica di una “trattoria””.); infine, quanto ai pasti consumati dalla figlia tredicenne del F., la carenza di prova sia sul coinvolgimento di quest’ultima nell’attività aziendale, sia della sua presenza effettiva in azienda per il consumo dei pasti (v. ultimo capoverso di pagina 3 della motivazione: “(…) la stessa minorenne non risultava a nessun titolo coinvolta nell’attività dell’azienda né risultava essere stata mai prodotta lacuna documentazione a dimostrazione della sua presenza effettiva per la puntuale valorizzazione dell’autoconsumo”).

2.2. Il ricorrente in tutti e quattro i motivi di ricorso adduce una serie di elementi di fatto che, a suo dire, non sarebbero stati presi in considerazione dai secondi giudici e che, se presi in considerazione, avrebbero rivelato l’illegittimità della pretesa fiscale, soprattutto con riguardo allo studio di settore che si sarebbe dovuto applicare al caso (TG76U) ed allo scorporo dei costi derivanti dall’autoconsumo e tenuto conto dei pasti consumati dalla figlia tredicenne e del calcolo dei ricavi in base agli scostamenti di cui al predetto standard.

3. In relazione al tema relativo al controllo del giudice di legittimità sui poteri del giudice di merito, la giurisprudenza di questa Corte afferma che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso (ex plurimis, cfr. Sez. 5, 21/01/2015, n. 961): egli non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto portati al suo esame ma può senz’altro limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai finì del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

3.1. Sotto tale profilo, dunque, le odierne censure del ricorrente secondo cui gli elementi, i dati e le notizie poste a sostegno dell’impugnazione originaria dell’avviso di accertamento, se presi in esame, avrebbero determinato una decisione favorevole al contribuente, costituisce una censura del merito della decisione, che esula dai poteri di controllo del giudice di legittimità e rende il ricorso inammissibile.

3.2. L’inammissibilità si disvela anche sotto l’altro profilo riguardante il mancato innesto tra gli elementi dedotti coi motivi di ricorso e le argomentazioni dei secondi giudici, nonché la loro mancata localizzazione, trascrizione e comunque allegazione.

3.3. E’ principio consolidato di questa Corte che il ricorso debba essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice”, anche con specifica localizzazione delle allegazioni difensive dei precedenti gradi, sì da rendere intellegibili le questioni giuridiche prospettate, nonché di individuare, in relazione a tali profili, le ragioni critiche nell’ambito dei vizi previsti dall’art. 360, c.p.c. Quando il ricorso è carente di tale contenuto minimo esso non supera la soglia di ammissibilità (circa i profili contenutistici del ricorso in cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), anche con riguardo ai principi costituzionali e convenzionali del giusto processo – art. 111 Cost., comma 2, e art. 6 CEDU – cfr. Sez. 5, 30/04/2020, n. 8425).

3.4. Nella specie l’intero ricorso non rispetta i requisiti contenutistici di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), considerato che l’esposizione dei profili di fatto e di diritto della vicenda posti a fondamento dell’unica doglianza, risultano incerti, confusi, non intellegibile rendendo impossibile il controllo di legittimità sui vizi dedotti.

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 27 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2021

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